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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:291
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 maggio 2008 – Commissione / Belgio (causa C‑271/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 96/61/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Trasposizione incompleta e non corretta» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione parziale, non corretta o inesistente dell’art. 2, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, dell’art. 3, dell’art. 5, dell’art. 6, n. 1, dell’art. 8, dell’art. 9, nn. 3, 4, 5 e 6, dell’art. 10, dell’art. 12, n. 2, dell’art. 13, nn. 1 e 2, dell’art. 14, dell’art. 17, n. 2, nonché degli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26) – Mancata corrispondenza tra l’ambito di applicazione ratione materiae delle misure di trasposizione e quello della direttiva – Potere discrezionale troppo ampio riconosciuto alle autorità regionali riguardo alle autorizzazioni di esercizio e alle circostanze nelle quali devono essere effettuati un riesame e/o un aggiornamento delle condizioni di autorizzazione Dispositivo 1) Avendo trasposto parzialmente o in modo non corretto gli artt. 2, punti 2‑7 e 9‑11, 3, 5, 6, n. 1, 8, 9, nn. 3‑6, 10, 12, n. 2, 13, nn. 1 e 2, e 14, nonché gli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 maggio 2008 – Commissione / Belgio (causa C‑271/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 96/61/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Trasposizione incompleta e non corretta» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione parziale, non corretta o inesistente dell’art. 2, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, dell’art. 3, dell’art. 5, dell’art. 6, n. 1, dell’art. 8, dell’art. 9, nn. 3, 4, 5 e 6, dell’art. 10, dell’art. 12, n. 2, dell’art. 13, nn. 1 e 2, dell’art. 14, dell’art. 17, n. 2, nonché degli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26) – Mancata corrispondenza tra l’ambito di applicazione ratione materiae delle misure di trasposizione e quello della direttiva – Potere discrezionale troppo ampio riconosciuto alle autorità regionali riguardo alle autorizzazioni di esercizio e alle circostanze nelle quali devono essere effettuati un riesame e/o un aggiornamento delle condizioni di autorizzazione Dispositivo 1)         Avendo trasposto parzialmente o in modo non corretto gli artt. 2, punti 2‑7 e 9‑11, 3, 5, 6, n. 1, 8, 9, nn. 3‑6, 10, 12, n. 2, 13, nn. 1 e 2, e 14, nonché gli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. 2)         [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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