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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22110/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - Irap – base imponibile - contributi per le aziende di trasporto pubblico locale avverso la sentenza n. 9228/39/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 22 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: S.E.P.S.A. (Società per l’Esercizio di [OSCURATO:PERSONA]) S.p.A., successivamente incorporata nell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale, relativa ad omesso versamento IRAP per l’anno d’imposta 2005.

Deduceva la ricorrente che i contributi ricevuti dalla Regione Campania destinati al ripianamento dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto pubblico non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEG e non rilevavano pertanto ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRAP; inoltre, l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, correttamente interpretato nel senso che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP i contributi erogati a norma di legge fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione,escludeva dall’imposizione i contributi relativi a costi per il personale dipendente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenzadella CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la societàcontribuente.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 e 5, comma 3, l. 289/2002.

Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto decisiva ai fini dell’esclusione dalla base imponibile IRAP la circostanza che i contributi erogati dalla Regione Campania erano stati effettivamente utilizzati dalla contribuente per far fronte ai costi del personale dipendente, mentre la correlazione fra contributi erogati e costi indeducibili doveva essere specificamente ed espressamente prevista da una norma di legge, nella specie non esistente, che non poteva essere surrogata, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello, dalla documentazione contabile dello stesso imprenditore o da non meglio precisata certificazione resa dall’Amministrazione regionale.

1.1. Il ricorso è fondato.

1.2. Dopo l’intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 21749 del 2009) si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento in base al quale, in tema di IRAP, l'art. 3, comma 2- quinquies, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209 (introdotto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell'includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell'imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), la quale è stata invece fornita dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel senso che sono soggetti all'imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.

Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati -prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni -alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002(cfr. Cass. n. 7671 del 2012,Cass. n. 4539 del 2015, Cass. n. 15571 del 2016 ) .

Nel solco tracciato dal suddetto indirizzo giurisprudenziale si è ulteriormente precisato che sono imponibili ai fini IRAP i contributi erogati alle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 355 del 2003, conv. con modif. in l. n. 47 del 2004, in quanto non si può configurare una correlazione diretta tra detti contributi ed i costi non deducibili, costituiti dalle spese per il personale (agli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997), e considerato che né la legge istitutiva né altre disposizioni normative hanno previsto espressamente che tali contributi debbano essere esclusi dalla base imponibile ai fini del calcolo di tale imposta;un'interpretazione che non fosse rigorosa della normativa vigente, in questa materia, rischierebbe di consentire la trasformazione di un lecito contributo in un, non consentito, aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e ss. del Trattato, stante l'evidente vantaggio economico che l'ampliamento surrettizio dell'agevolazione fiscale realizzerebbe in favore di un circoscritto numero di imprese, con conseguente alterazione del regime di concorrenza.

1.3. La sentenza impugnata, nell’escludere dalla base imponibile IRAP i contributi erogati alla società contribuente dalla Regione Campania destinati al ripianamento dei disavanzi di gestione,in difetto di specifica previsione normativa in tale senso, si è discostata dai principi sopra richiamati.

2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, con il quale l’Agenzia delle entrate ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 115 cod. proc. civ.3.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice a quoaffinché provveda, in diversa composizione, in conformità ai predetti principi e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - Irap – base imponibile - contributi per le aziende di trasporto pubblico locale avverso la sentenza n. 9228/39/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 22 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: S.E.P.S.A. (Società per l’Esercizio di [OSCURATO:PERSONA]) S.p.A., successivamente incorporata nell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale, relativa ad omesso versamento IRAP per l’anno d’imposta 2005. Deduceva la ricorrente che i contributi ricevuti dalla Regione Campania destinati al ripianamento dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto pubblico non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEG e non rilevavano pertanto ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRAP; inoltre, l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, correttamente interpretato nel senso che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP i contributi erogati a norma di legge fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione,escludeva dall’imposizione i contributi relativi a costi per il personale dipendente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenzadella CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la societàcontribuente. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 e 5, comma 3, l. 289/2002. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto decisiva ai fini dell’esclusione dalla base imponibile IRAP la circostanza che i contributi erogati dalla Regione Campania erano stati effettivamente utilizzati dalla contribuente per far fronte ai costi del personale dipendente, mentre la correlazione fra contributi erogati e costi indeducibili doveva essere specificamente ed espressamente prevista da una norma di legge, nella specie non esistente, che non poteva essere surrogata, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello, dalla documentazione contabile dello stesso imprenditore o da non meglio precisata certificazione resa dall’Amministrazione regionale. 1.1. Il ricorso è fondato. 1.2. Dopo l’intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 21749 del 2009) si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento in base al quale, in tema di IRAP, l'art. 3, comma 2- quinquies, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209 (introdotto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell'includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell'imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), la quale è stata invece fornita dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel senso che sono soggetti all'imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati -prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni -alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002(cfr. Cass. n. 7671 del 2012,Cass. n. 4539 del 2015, Cass. n. 15571 del 2016 ) . Nel solco tracciato dal suddetto indirizzo giurisprudenziale si è ulteriormente precisato che sono imponibili ai fini IRAP i contributi erogati alle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 355 del 2003, conv. con modif. in l. n. 47 del 2004, in quanto non si può configurare una correlazione diretta tra detti contributi ed i costi non deducibili, costituiti dalle spese per il personale (agli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997), e considerato che né la legge istitutiva né altre disposizioni normative hanno previsto espressamente che tali contributi debbano essere esclusi dalla base imponibile ai fini del calcolo di tale imposta;un'interpretazione che non fosse rigorosa della normativa vigente, in questa materia, rischierebbe di consentire la trasformazione di un lecito contributo in un, non consentito, aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e ss. del Trattato, stante l'evidente vantaggio economico che l'ampliamento surrettizio dell'agevolazione fiscale realizzerebbe in favore di un circoscritto numero di imprese, con conseguente alterazione del regime di concorrenza. 1.3. La sentenza impugnata, nell’escludere dalla base imponibile IRAP i contributi erogati alla società contribuente dalla Regione Campania destinati al ripianamento dei disavanzi di gestione,in difetto di specifica previsione normativa in tale senso, si è discostata dai principi sopra richiamati. 2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, con il quale l’Agenzia delle entrate ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 115 cod. proc. civ.3. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice a quoaffinché provveda, in diversa composizione, in conformità ai predetti principi e a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
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