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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09787/2024

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16360-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 259/15/17 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti alla contestata partecipazione della detta società ad operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte di una fattura emessa nei proprio confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] G .

C .e rimasta insoluta, benché contabilizzata; che la [OSCURATO:PERSONA] impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 24704/2015, accolse il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 259/15/17, depositata il 16/01/2017 rigettò entrambi i gravami osservando - per quanto in questa sede ancora interessa –come, (a) benché l’ufficio non fosse incorso in alcuna decadenza dal potere impositivo, (b) cionondimeno i costi di cui alla fattura in questione ben potevano essere portati in detrazione dalla contribuente, avendo questa fornito la prova “della esistenza di un rapporto commerciale di sponsorizzazione per l’anno 2006 e della sua inerenza alla attività di impresa da essa società realizzata, come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado da cui si evince che il marchio della società contribuente è stato apposto sull’auto che ha effettivamente partecipato alle manifestazioni agonistiche tenutesi nell’anno 2006…” (cfr. p. 7, cpv. della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t.; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 109 del DPR n. 917/1986” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ritenuta corretta la detrazione dei costi da parte della contribuente, benché “nella fattispecie, vengono a mancare i presupposti essenziali richiesi ai fini della deducibilità, quali la inerenza, certezza, determinabilità oggettiva e competenza del costo” (cfr. ivi, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 54 DPR n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente rigettato l’appello proposto, nonostante la società contribuente alcunché abbia dimostrato per comprovare “l’effettività dell’operazione e l’inerenza del relativo costo all’attività di impresa” (cfr. ricorso, p. 11); Considerato che il difensore della parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 22/23.1.2024) istanza di estinzione del giudizio, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), presentando la relativa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, ottenendo da questa la comunicazione degli importi dovuti – nel loro complesso e per ciascuna rata – e delle scadenze dei relativi pagamenti, nonché avendo comprovato l’avvenuto pagamento delle prime due rate entro il termine rispettivamente indicato dall’Ufficio per ciascuna di esse (31.10.2023 e 30.11.2023), ai sensi dell’art. 1, comma 232 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza); che il presente giudizio ha, tuttavia, ad oggetto un avviso di accertamento: sicché occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione-quater), dell’avviso di accertamento impugnato; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16360-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 259/15/17 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti alla contestata partecipazione della detta società ad operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte di una fattura emessa nei proprio confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] G . C .e rimasta insoluta, benché contabilizzata; che la [OSCURATO:PERSONA] impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 24704/2015, accolse il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 259/15/17, depositata il 16/01/2017 rigettò entrambi i gravami osservando - per quanto in questa sede ancora interessa –come, (a) benché l’ufficio non fosse incorso in alcuna decadenza dal potere impositivo, (b) cionondimeno i costi di cui alla fattura in questione ben potevano essere portati in detrazione dalla contribuente, avendo questa fornito la prova “della esistenza di un rapporto commerciale di sponsorizzazione per l’anno 2006 e della sua inerenza alla attività di impresa da essa società realizzata, come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado da cui si evince che il marchio della società contribuente è stato apposto sull’auto che ha effettivamente partecipato alle manifestazioni agonistiche tenutesi nell’anno 2006…” (cfr. p. 7, cpv. della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t.; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 109 del DPR n. 917/1986” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ritenuta corretta la detrazione dei costi da parte della contribuente, benché “nella fattispecie, vengono a mancare i presupposti essenziali richiesi ai fini della deducibilità, quali la inerenza, certezza, determinabilità oggettiva e competenza del costo” (cfr. ivi, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 54 DPR n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente rigettato l’appello proposto, nonostante la società contribuente alcunché abbia dimostrato per comprovare “l’effettività dell’operazione e l’inerenza del relativo costo all’attività di impresa” (cfr. ricorso, p. 11); Considerato che il difensore della parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 22/23.1.2024) istanza di estinzione del giudizio, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), presentando la relativa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, ottenendo da questa la comunicazione degli importi dovuti – nel loro complesso e per ciascuna rata – e delle scadenze dei relativi pagamenti, nonché avendo comprovato l’avvenuto pagamento delle prime due rate entro il termine rispettivamente indicato dall’Ufficio per ciascuna di esse (31.10.2023 e 30.11.2023), ai sensi dell’art. 1, comma 232 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza); che il presente giudizio ha, tuttavia, ad oggetto un avviso di accertamento: sicché occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione-quater), dell’avviso di accertamento impugnato; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento