CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, atteso, peraltro, che l'esatta identità della persona fisica recatasi per l'originario controllo appare circostanza irrilevante; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato in quanto è stata esclusa dal giudice di primo grado; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore I