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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:F:2008:87
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) 26 giugno 2008 Causa F‑136/07

[OSCURATO:PERSONA]

contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Reclamo previo – Mancanza – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui egli viene retrocesso dal grado AD 10, sesto scatto, al grado AD 9, quinto scatto, e delle decisioni connesse e conseguenti, in particolare la decisione 26 settembre 2006 di sospenderlo dalle funzioni, la decisione 27 settembre 2007 di avviare un’indagine amministrativa nei suoi confronti e quella di non promuoverlo al grado AD 11 nel 2007, nonché la decisione della Corte dei conti 8 marzo 2007 di rinnovare il mandato del suo Segretario generale per una durata di sei anni a partire dal 1° luglio 2007 e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno morale e materiale da lui subito.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile.

Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. d)] È manifestamente irricevibile il ricorso di un funzionario che non identifica in modo preciso gli atti impugnati e non soddisfa così ai requisiti previsti all’art. 35, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. (v. punto 24) Riferimento: Tribunale di primo grado: 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione (Racc. pag.

II‑347, punti 16, 18 e 19)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 26 giugno 2008 Causa F‑136/07 [OSCURATO:PERSONA] contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Reclamo previo – Mancanza – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui egli viene retrocesso dal grado AD 10, sesto scatto, al grado AD 9, quinto scatto, e delle decisioni connesse e conseguenti, in particolare la decisione 26 settembre 2006 di sospenderlo dalle funzioni, la decisione 27 settembre 2007 di avviare un’indagine amministrativa nei suoi confronti e quella di non promuoverlo al grado AD 11 nel 2007, nonché la decisione della Corte dei conti 8 marzo 2007 di rinnovare il mandato del suo Segretario generale per una durata di sei anni a partire dal 1° luglio 2007 e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno morale e materiale da lui subito. Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese. Massime Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. d)] È manifestamente irricevibile il ricorso di un funzionario che non identifica in modo preciso gli atti impugnati e non soddisfa così ai requisiti previsti all’art. 35, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. (v. punto 24) Riferimento: Tribunale di primo grado: 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione (Racc. pag. II‑347, punti 16, 18 e 19)
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