CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravati ai sensi dell'art. 219, comma primo, legge fall., commessi in qualità amministratore e liquidatore della "2BF a r.l." dichiarata fallita il 13 settembre 2012; Considerato che l'unico motivo di ricorso, - che ripropone la medesima questione giuridica, già coltivata in sede di appello, circa la non estensibilità della aggravante di cui all'art. 219, comma primo, legge fall, ai reati di bancarotta impropria di cui all'art. 223 legge fall., è manifestamente infondato, poiché poggia su una tesi difforme dai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato: «La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fall. (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578; conformi Massime precedenti Conformi: N. 38978 del 2013 Rv. 257762 - 01, N. 10791 del 2012 Rv. 252009 -01, N. 17690 del 2010 Rv. 247320 - 01, N. 44933 del 2011 Rv. 251215 -01, N. 127 del 2012 Rv. 252664 - 01, N. 2903 del 2014 Rv. 258446 - 01, N. 18695 del 2013 Rv. 255839 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci