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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14906/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24603-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 34/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24603 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avviso di accertamento di maggior reddito a fini Irpef dell'anno 2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.38, comma 4, del d.p.r. 600/73, la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'originario ricorso, ritenendo che l'Agenzia aveva correttamente valutato le spese del contribuente indicative di capacità contributiva e la documentazione dimostrativa di dette spese e che, per contro, la documentazione fornita dal contribuente era insufficiente ed imprecisa e comunque inidonea a dimostrare quanto dal medesimo dedotto;

2. il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza denunciandone, con un primo motivo, la nullità per difetto di motivazione e, con il secondo motivo, l'illegittimità per contrasto con l'art.38, comma 4, del d.p.r. 600/73;

3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato.

Il secondo resta assorbito.

A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. e tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). [OSCURATO:PERSONA] era chiamata a decidere di un atto emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.p.r. 600/73 ("L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile").

Si è limitata ad affermare che la documentazione dell'ufficio era idonea a dimostrare le spese certe indicative della maggior capacità contributiva dell'odierno ricorrente e che la documentazione prodotta da quest'ultimo era "insufficiente, imprecisa e comunque inidonea a dimostrare quanto dal medesimo ricorrente addotto" ed ha conclusivamente avallato l'accertamento.

La motivazione della sentenza impugnata è solo apparente in quanto non dà conto di alcun esame critico dei documenti posti a confronto e segnatamente di quelli del contribuente;

2. in ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo resta assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo, motivato esame alla CTR della Liguria, in diversa composizione;

3. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA], sidente • ei--- i i'JA--• DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24603-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 34/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24603 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso di accertamento di maggior reddito a fini Irpef dell'anno 2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.38, comma 4, del d.p.r. 600/73, la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'originario ricorso, ritenendo che l'Agenzia aveva correttamente valutato le spese del contribuente indicative di capacità contributiva e la documentazione dimostrativa di dette spese e che, per contro, la documentazione fornita dal contribuente era insufficiente ed imprecisa e comunque inidonea a dimostrare quanto dal medesimo dedotto; 2. il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza denunciandone, con un primo motivo, la nullità per difetto di motivazione e, con il secondo motivo, l'illegittimità per contrasto con l'art.38, comma 4, del d.p.r. 600/73; 3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è fondato. Il secondo resta assorbito. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. e tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). [OSCURATO:PERSONA] era chiamata a decidere di un atto emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.p.r. 600/73 ("L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile"). Si è limitata ad affermare che la documentazione dell'ufficio era idonea a dimostrare le spese certe indicative della maggior capacità contributiva dell'odierno ricorrente e che la documentazione prodotta da quest'ultimo era "insufficiente, imprecisa e comunque inidonea a dimostrare quanto dal medesimo ricorrente addotto" ed ha conclusivamente avallato l'accertamento. La motivazione della sentenza impugnata è solo apparente in quanto non dà conto di alcun esame critico dei documenti posti a confronto e segnatamente di quelli del contribuente; 2. in ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo resta assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo, motivato esame alla CTR della Liguria, in diversa composizione; 3. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA], sidente • ei--- i i'JA--• DE
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