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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 20650/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4012/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 318/2020 depositata il16/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.- La società [OSCURATO:SOCIETA] ha preso in subappalto, insieme alla società [OSCURATO:SOCIETA], i lavori per la realizzazione di una ferrovia in Algeria, il cui appalto era stato aggiudicato alla società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di tale subappalto, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha maturato crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e tali crediti ha ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha agito nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere il pagamento di altre competenze ed il risarcimento dei danni.

In quel giudizio si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]., formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere a sua volta il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto, ed è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] per far valere proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il credito ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito la compensazione di quel credito con altri da essa vantati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], l'altra società facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese insieme a [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.- Il Tribunale di Udine ha dichiarato improcedibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione del fatto che quest'ultima era stata nel frattempo sottoposta ad amministrazione straordinaria, ed ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attesa l'eccezione di compensazione fatta nei suoi confronti dalla debitrice ceduta, ossia da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello, ma la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo inesistente la relativa notifica. 1.3.- Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tre motivi di censura illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso e memoria.

Ragioni della decisione. 2.- La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo inesistente la relativa notifica, ciò per le seguenti ragioni.

Durante il giudizio di primo grado la società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. era assistita da due difensori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed ha eletto domicilio presso il primo dei due.

Se non che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sempre nel corso del giudizio di primo grado, ha rinunciato al mandato, con la conseguenza che è rimasto quale difensore il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Udine via Tullio

22. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificato l'appello alla società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via Tullio 22, ma la notifica non è andata a buon fine in quanto a via Tullio 22 non vi era alcun domicilio dell'avvocato destinatario, bensì dell’altro.

La Corte di appello ha ritenuto del tutto inesistente tale notifica per due ragioni: sia in quanto effettuata nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo aveva rinunciato all'incarico, sia in quanto costui comunque non aveva domicilio eletto in quel luogo, dove invece aveva domicilio l'altro difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.-Questa ratio è censurata con i tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si fa valere violazione degli articoli 85 del codice di procedura civile e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Poiché una delle ragioni che hanno portato la Corte d'appello a ritenere inesistente la notifica sta nel fatto che essa è stata indirizzata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale però aveva rinunciato all'incarico, la ricorrente obietta che la rinuncia al mandato, essendo avvenuta fuori udienza, andava comunicata alle parti contrariamente a quanto è avvenuto: con la conseguenza che quella stessa rinuncia è del tutto priva di efficacia e che la notifica effettuata al difensore deve ritenersi corretta in quanto rivolta ad un difensore ancora in possesso del potere rappresentativo. 2.2.-Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto rilevante.

Osserva la ricorrente che la notifica si è comunque perfezionata, sia pure con la procedura di cui all'articolo 140 cod. proc. civ., presso uno dei due difensori, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a via Tullio 42, vale a dire presso il domicilio di quest'ultimo.

E dunque, poiché la notifica è avvenuta comunque all'indirizzo di uno dei due co-difensori, essa deve ritenersi valida. 2.3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 140 e 156 del codice di procedura civile.

Sostiene la ricorrente che, poiché la notifica è avvenuta comunque ad un indirizzo valido, quello del codifensore, il fatto che essa sia stata indirizzata al difensore che aveva rinunciato, e comunque all'indirizzo sbagliato di quest'ultimo, la rende semmai nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria dovuta alla costituzione in giudizio della controparte.

Questi motivi pongono una questione comune, che è quella relativa al regime giuridico di una simile notifica; deve ritenersi fondato il terzo dei tre motivi con conseguente assorbimento degli altri due.

Più precisamente.

È ormai pacifico il criterio per distinguere una notifica nulla da una inesistente, secondo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte ed in base al quale “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass. sez.

Un. 14916 / 2016).

Proprio in ragione di tale principio di diritto va escluso che la notifica effettuata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al difensore che aveva rinunciato, e comunque all'indirizzo sbagliato, debba ritenersi inesistente anziché nulla.

Ciò in quanto né la circostanza di aver errato il luogo della notifica, cioè la circostanza di avere notificato al difensore in un domicilio che non era suo bensì dell'altro difensore, né la circostanza di aver notificato ad un difensore che aveva rinunciato al mandato costituiscono cause di inesistenza della notifica.

Esse sono piuttosto causa di nullità.

Così è per quanto attiene al luogo in cui la notifica è effettuata, giusto il principio di diritto secondo cui “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", .. per raggiungimento dello scopo” (Cass. sez.

Un. 14916 / 2016).

Ma così è altresì per quanto attiene alla circostanza che la notifica è stata rivolta a difensore che aveva rinunciato al mandato.

In tal caso, infatti, innanzitutto, non si versa in una ipotesi di notifica priva degli elementi essenziali per essere riconosciuta come tale, indicati nel sopra citato principio di diritto: del resto, la notifica, oltre che essere avvenuta in modo conforme al procedimento previsto per le notificazioni, e dunque a doversi considerare come eseguita, non era priva di collegamenti con la società destinataria, che comunque aveva eletto domicilio a via Tullio

22. Inoltre, qualora la parte destinataria della notifica abbia due difensori, uno dei due abbia rinunciato e la notifica sia fatta a quello ancora non nominato, non si verte in un caso di inesistenza bensì di nullità (Cass. 5410/ 2001; Cass. 7073/2004): ciò significa che la notifica fatta, in caso di due difensori, a quello che non ha ancora il mandato in sostituzione dell’altro, è nulla e non inesistente, ed analogamente deve allora dirsi per il caso inverso, ossia quello in cui la notifica è effettuata al difensore che non ha più il mandato.

L’ipotesi è analoga: in entrambi i casi la notifica è rivolta ad un difensore che non ha mandato, o perché non lo ha ancora o perché non lo ha più.

Entrambi casi di nullità e non già di inesistenza.

In conclusione, la notifica effettuata a difensore che ha rinunciato al mandato, presso il domicilio dell’altro difensore, e dunque presso domicilio errato, è nulla e non inesistente, posto che essa ha comunque gli elementi essenziali dell’atto, ed è riconoscibile quale notificazione.

Con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso va pertanto accolto e la decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4012/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 318/2020 depositata il16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- La società [OSCURATO:SOCIETA] ha preso in subappalto, insieme alla società [OSCURATO:SOCIETA], i lavori per la realizzazione di una ferrovia in Algeria, il cui appalto era stato aggiudicato alla società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di tale subappalto, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha maturato crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e tali crediti ha ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha agito nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere il pagamento di altre competenze ed il risarcimento dei danni. In quel giudizio si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]., formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere a sua volta il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto, ed è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] per far valere proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il credito ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito la compensazione di quel credito con altri da essa vantati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], l'altra società facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese insieme a [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.- Il Tribunale di Udine ha dichiarato improcedibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione del fatto che quest'ultima era stata nel frattempo sottoposta ad amministrazione straordinaria, ed ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attesa l'eccezione di compensazione fatta nei suoi confronti dalla debitrice ceduta, ossia da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello, ma la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo inesistente la relativa notifica. 1.3.- Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tre motivi di censura illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso e memoria. Ragioni della decisione. 2.- La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo inesistente la relativa notifica, ciò per le seguenti ragioni. Durante il giudizio di primo grado la società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. era assistita da due difensori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed ha eletto domicilio presso il primo dei due. Se non che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sempre nel corso del giudizio di primo grado, ha rinunciato al mandato, con la conseguenza che è rimasto quale difensore il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Udine via Tullio 22. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificato l'appello alla società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via Tullio 22, ma la notifica non è andata a buon fine in quanto a via Tullio 22 non vi era alcun domicilio dell'avvocato destinatario, bensì dell’altro. La Corte di appello ha ritenuto del tutto inesistente tale notifica per due ragioni: sia in quanto effettuata nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo aveva rinunciato all'incarico, sia in quanto costui comunque non aveva domicilio eletto in quel luogo, dove invece aveva domicilio l'altro difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.-Questa ratio è censurata con i tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si fa valere violazione degli articoli 85 del codice di procedura civile e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Poiché una delle ragioni che hanno portato la Corte d'appello a ritenere inesistente la notifica sta nel fatto che essa è stata indirizzata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale però aveva rinunciato all'incarico, la ricorrente obietta che la rinuncia al mandato, essendo avvenuta fuori udienza, andava comunicata alle parti contrariamente a quanto è avvenuto: con la conseguenza che quella stessa rinuncia è del tutto priva di efficacia e che la notifica effettuata al difensore deve ritenersi corretta in quanto rivolta ad un difensore ancora in possesso del potere rappresentativo. 2.2.-Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto rilevante. Osserva la ricorrente che la notifica si è comunque perfezionata, sia pure con la procedura di cui all'articolo 140 cod. proc. civ., presso uno dei due difensori, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a via Tullio 42, vale a dire presso il domicilio di quest'ultimo. E dunque, poiché la notifica è avvenuta comunque all'indirizzo di uno dei due co-difensori, essa deve ritenersi valida. 2.3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 140 e 156 del codice di procedura civile. Sostiene la ricorrente che, poiché la notifica è avvenuta comunque ad un indirizzo valido, quello del codifensore, il fatto che essa sia stata indirizzata al difensore che aveva rinunciato, e comunque all'indirizzo sbagliato di quest'ultimo, la rende semmai nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria dovuta alla costituzione in giudizio della controparte. Questi motivi pongono una questione comune, che è quella relativa al regime giuridico di una simile notifica; deve ritenersi fondato il terzo dei tre motivi con conseguente assorbimento degli altri due. Più precisamente. È ormai pacifico il criterio per distinguere una notifica nulla da una inesistente, secondo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte ed in base al quale “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass. sez. Un. 14916 / 2016). Proprio in ragione di tale principio di diritto va escluso che la notifica effettuata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al difensore che aveva rinunciato, e comunque all'indirizzo sbagliato, debba ritenersi inesistente anziché nulla. Ciò in quanto né la circostanza di aver errato il luogo della notifica, cioè la circostanza di avere notificato al difensore in un domicilio che non era suo bensì dell'altro difensore, né la circostanza di aver notificato ad un difensore che aveva rinunciato al mandato costituiscono cause di inesistenza della notifica. Esse sono piuttosto causa di nullità. Così è per quanto attiene al luogo in cui la notifica è effettuata, giusto il principio di diritto secondo cui “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", .. per raggiungimento dello scopo” (Cass. sez. Un. 14916 / 2016). Ma così è altresì per quanto attiene alla circostanza che la notifica è stata rivolta a difensore che aveva rinunciato al mandato. In tal caso, infatti, innanzitutto, non si versa in una ipotesi di notifica priva degli elementi essenziali per essere riconosciuta come tale, indicati nel sopra citato principio di diritto: del resto, la notifica, oltre che essere avvenuta in modo conforme al procedimento previsto per le notificazioni, e dunque a doversi considerare come eseguita, non era priva di collegamenti con la società destinataria, che comunque aveva eletto domicilio a via Tullio 22. Inoltre, qualora la parte destinataria della notifica abbia due difensori, uno dei due abbia rinunciato e la notifica sia fatta a quello ancora non nominato, non si verte in un caso di inesistenza bensì di nullità (Cass. 5410/ 2001; Cass. 7073/2004): ciò significa che la notifica fatta, in caso di due difensori, a quello che non ha ancora il mandato in sostituzione dell’altro, è nulla e non inesistente, ed analogamente deve allora dirsi per il caso inverso, ossia quello in cui la notifica è effettuata al difensore che non ha più il mandato. L’ipotesi è analoga: in entrambi i casi la notifica è rivolta ad un difensore che non ha mandato, o perché non lo ha ancora o perché non lo ha più. Entrambi casi di nullità e non già di inesistenza. In conclusione, la notifica effettuata a difensore che ha rinunciato al mandato, presso il domicilio dell’altro difensore, e dunque presso domicilio errato, è nulla e non inesistente, posto che essa ha comunque gli elementi essenziali dell’atto, ed è riconoscibile quale notificazione. Con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso va pertanto accolto e la decisione cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, di
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