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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14420/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2024 il Presidente della Sezione Lavoro della Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha revocato il precedente provvedimento di rigetto e, per l'effetto, ammesso [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale gravante a suo carico.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, entrambi difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato successiva memoria scritta nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, tra le altre, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dee. ricorrential pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile i,Yricorsè e condanna i! ricorrenti al pagamento delle •.1.. 3.<2 spese processuali e della somma di euro 3.000,00 -in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2024 il Presidente della Sezione Lavoro della Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha revocato il precedente provvedimento di rigetto e, per l'effetto, ammesso [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale gravante a suo carico. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, entrambi difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato successiva memoria scritta nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, tra le altre, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dee. ricorrential pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile i,Yricorsè e condanna i! ricorrenti al pagamento delle •.1.. 3.<2 spese processuali e della somma di euro 3.000,00 -in favore della Cassa del
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