CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36581/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA con sentenza in data 23/10/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 7/2/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità; -violazione di legge con riferimento all'omessa dichiarazione di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare gli elementi indicati nell'atto di impugnazione. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale con i puntuali riferimenti alle indagini effettuate circa la condotta di invasione (accertata come appena avvenuta nel mese di agosto 2011), alle dichiarazioni rese dai testi (che hanno indicato puntualmente che le inferriate erano state divelte e le serrature cambiate), ogni ulteriore censura risulta del tutto inconferente. Né, d'altro canto, come pure evidenziato dalla Corte territoriale, può ritenersi che assuma un qualche rilievo la circostanza che i ricorrenti siano stati per un periodo di tempo ospiti della persona che in precedenza occupava l'immobile. Anche volendo prescindere da quanto pure indicato nella sentenza impugnata, cioè che l'ospitalità si era comunque interrotta e che i ricorrenti avevano invaso l'immobile dopo che questo era rimasto disabitato (cfr. dichiarazioni dei testi), deve ribadirsi che "integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come "dominus" o possessore" (Sez. 2, Sentenza n. 49527 del 08/10/2019, Bevilacqua, Rv. 278828; da ultimo cfr. anche Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902) 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. in quanto il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza di appello. A fronte della formulazione dell'imputazione, infatti, il reato, sebbene permanente, dovrebbe considerarsi come consumato in data 31 agosto 2011, l'unica indicata nella contestazione nella quale non è vi è alcun riferimento alla permanenza. La doglianza è manifestamente infondata. La circostanza che il capo di imputazione riporti esclusivamente la data di accertamento è irrilevante in quanto, come anche recentemente ribadito, "il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen. ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio" Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929). Ragione questa per la quale nel caso di specie, nel quale risulta dalle sentenze di merito che l'occupazione si è protratta anche nel corso del dibattimento, il termine di prescrizione non è ancora interamente decorso. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, comunque, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precluderebbe, la possibilità di rilevare e dichiarare in questa sede la prescrizione eventualmente sopravvenuta (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile dei ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos