CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11812/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 403/2017, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’avviso diaccertamento n. TDY01T101749, con il quale l’Agenzia delle Entrate avevaNumero registro generale 23772/2017Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 11812/2026Data pubblicazione 29/04/2026accertato induttivamente un maggior reddito da lavoro autonomo,ritenendo non deducibili spese per € 76.122,00.2. La CTP di Catanzaro accolse il ricorso, con sentenza che venne poiriformata dalla CTR della Calabria, ritenendo che l’avviso di accertamentofosse stato regolarmente notificato e che “i costi disconosciuti non[fossero] stati documentati in nessun modo”.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.4. In data il contribuente ha depositato una nota nella quale, premessodi avere “aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente diRiscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, e di essere “in regolacon il pagamento delle date conformemente ai piani accordatigli”, hadichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che venga conseguentementedichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 8 dellal. n. 890/1982, per avere erroneamente ritenuto correttamente notificatiper compiuta giacenza gli inviti al contraddittorio prodromici all’avviso diaccertamento impugnato.2. Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivoex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere incentrato la propria decisione sulla(valida) notificazione dell’avviso di accertamento, mentre la censura delcontribuente si appuntava sulla notifica del presupposto invito ex artt. 32,comma 1, nn. 3) e 4), d.p.r. n. 600/1973 e 51, comma 2, nn. 3) e 4),d.p.r. n. 633/1972.3. Il ricorrente ha depositato quattro comunicazioni dell’Agenzia delleEntrate, contenenti ciascuna l’indicazione di una diversa somma dovuta inrelazione a diverse domande di definizione agevolata (cd. rottamazionequater) ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022. (€36.399,56, € 26.187,58, € 18.742, 38 ed € 33.907,25). Ha depositato,Numero registro generale 23772/2017Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 11812/2026Data pubblicazione 29/04/2026altresì, una serie di ricevute di pagamento delle corrispondenti rate. Nonv’è modo, peraltro, di ricostruire la congruenza dell’avviso di accertamentoin questa sede impugnato con le cartelle “rottamate”, e ciononostante ladichiarazione di rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo aisensi dell’art. 390 c.p.c., con spese che restano a carico della parte che leha anticipate. P.Q.MDichiara estinto il processo.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]