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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 1974

Cassazione n. 13768/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il 01/10/1974 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. tt,/\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 8 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Trento ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47 ord. pen., che non esige l'avvenuta rieducazione del condannato, bensì che il percorso di emenda sia avviato.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale il detenuto non aveva avviato il percorso rieducativo, atteso che si era dichiarato dispiaciuto per quanto commesso.

Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio privo della necessaria specificità, risultando manifestamente illogico il richiamo alla motivazione adottata per il rigetto dell'affidamento al servizio sociale, misura dal contenuto e presupposti diversi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. .

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 500,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il 01/10/1974 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. tt,/\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 8 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Trento ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47 ord. pen., che non esige l'avvenuta rieducazione del condannato, bensì che il percorso di emenda sia avviato. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale il detenuto non aveva avviato il percorso rieducativo, atteso che si era dichiarato dispiaciuto per quanto commesso. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio privo della necessaria specificità, risultando manifestamente illogico il richiamo alla motivazione adottata per il rigetto dell'affidamento al servizio sociale, misura dal contenuto e presupposti diversi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 500, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 febb