CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 00019/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 24/06/2020 dalla CORTE di APPELLO di LECCE - SEZ. TARANTO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per l'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]', che, riportandosi integralmente ai motivi di ricorso ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce - sez. Taranto ha confermato la sua condanna alla pena ritenuto di giustizia in ordine ai reati di estorsione ed altro, deducendo violazione dell'art. 192 cod proc. pen. e vizi di motivazione quanto: 1. all'affermazione di responsabilità (per assentai inattendibilità delle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA]); 2. alla non configurabilità del reato di estorsione in difetto di correlazione tra richieste di corresponsione di somme di denaro e minacce; 3. all'insussistenza della minaccia valorizzata per integrare il reato di cui all'art. 612 cod. pen., comunq ue provocata; 4. all'insussistenza del reato di cui agli artt. 56/610 cod. pen. (per asserita irrilevanza penale della espressione "forte> adoperata dall'imputato); 5. alla quantificazione della provvisionale. Motivi della deciisione Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, è integralmente inammissibile. La Corte di appello (f. 5 ss. della sentenza impugnata) ha motivatamente ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., confermata dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali raccolte nonché "dall'invincibile dato documentale costituito dal contrenuto dei messaggi vocali e di testo presenti nel telefono della vittima"; ha configurato il reato di estorsione evidenziando che le minacce formulate dall'imputato nall'indirizzo della p.o. e le richieste di corresponsione di somme di denaro avevano avuto luogo nel medesimo contesto spazio-temporale; ha incensurabilmente evidenziato la sussistenza del reato di cui all'art.612 cod. pen., poiché il messaggio minatorio oggetto di contestazione era diretto ad entrambi i germani MARUGGI. D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, n. 21684 del :12/02/2019, Rv. 275819 - 02) ha già chiarito che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie. Come osservato dalla Corte di appello, "la lettura del contenuto della comunicazione intercorsa tra l'imputato e la p.c., al di là delle giustificazioni addotte, è assolutamente dirimente nel senso accusatorio. L'uomo, infatti, aveva ingiunto alla donna di contattare l'acquirente al fine di comunicargli il proprio volere e aveva accompagnato tale pretesa dalla minaccia di 'spaccare la testa ad entrambi', ove non avessero congiuntamente accondisceso" al proprio volere. Il motivo riguardante la quantificazione della provvisionale non è consentito: questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02) è, infatti, ferma nel ritenere che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]