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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 20359/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11280/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvoca ti CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- Contro O.M.C.

S .

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L . , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la sentenza n. 2892/2016 della CORTE D'APPELLOdi LECCE depositata i l 01/02/2017 , R.G.N. 524/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 1.2.17 la corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 29.1.15 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella per euro 16.206 con la quale l'INPS aveva chiesto il pagamento della tassa di ingresso mobilità prevista dall'articolo 5, comma 4 , legge 223 del 1991 e somme aggiuntive.

Il giudice r iteneva prescritto il credito per essere decorso il termine quinquennale ex articolo 3,comma 9, legge 335 del 1995.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste la controparte con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo si deduce violazione dei su richiamati articoli 5 comma 4 e 3 comma 9, per non essere le somme in questione assimilabili ai contributi previdenziali, conseguentemente non essendo applicabile il termine prescrizionale quinquennale,ma solo quello ordinario decennale.

Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cassazione Sez.

L - , Sentenza n. 30699 del 21/12/2017, Rv. 646551 – 01 e Sez.

L - , Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019, Rv. 655135 – 01), secondo la quale , in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall’art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995.

Spese secondo soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dell’assistito, che hanno reso la dichiarazione di rito quali antistatari.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11280/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvoca ti CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- Contro O.M.C. S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la sentenza n. 2892/2016 della CORTE D'APPELLOdi LECCE depositata i l 01/02/2017 , R.G.N. 524/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 1.2.17 la corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 29.1.15 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella per euro 16.206 con la quale l'INPS aveva chiesto il pagamento della tassa di ingresso mobilità prevista dall'articolo 5, comma 4 , legge 223 del 1991 e somme aggiuntive. Il giudice r iteneva prescritto il credito per essere decorso il termine quinquennale ex articolo 3,comma 9, legge 335 del 1995. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste la controparte con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo si deduce violazione dei su richiamati articoli 5 comma 4 e 3 comma 9, per non essere le somme in questione assimilabili ai contributi previdenziali, conseguentemente non essendo applicabile il termine prescrizionale quinquennale,ma solo quello ordinario decennale. Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 30699 del 21/12/2017, Rv. 646551 – 01 e Sez. L - , Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019, Rv. 655135 – 01), secondo la quale , in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall’art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995. Spese secondo soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dell’assistito, che hanno reso la dichiarazione di rito quali antistatari. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello st
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