Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33808/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7484 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] u (PEC : [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettivamente do- miciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] IV n. 38, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini Oggetto:cartellapagamento –notifica– art.60, co mma 1 , d),f) d.P.R. 600/73 – ele- zionedomicilio– effetto - normagenerale dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore; –intimata – avverso la sentenza n. 5051 / 4 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 5 . 9 .20 17 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 20 288 / 29 /201 5 della [OSCURATO:PERSONA]- ciale di Roma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione del l’importo di euro 400 . 924 , 91 per II.DD. e IVA oltresanzioni e interessi relativamente a gli ann i di imposta 200 3 - 6 .

Ilcontribuente veniva attinto, quale coobbligato della società Giesse ServiziS.r.l. sulla base di quattro avvisi di accertamento presuppo- sti,emessi dall’Agenzia delle Entrate .

Parte del giudizio di primo grado, oltre che d’appello, era l’agente della riscossione.

Il giudice d’appello riteneva tra l’altro legittima la notifica degli avvisi sottostanti avvenuta all’indirizzo anagrafica- menterisultante corretto senza la dimostrazione da parte del contri- buentedel cambio di residenza del contribuente verso altro luogo in momentoprecedente di 30 giorni rispetto alla notifica; la CTR accer- tava inoltre che la domanda di mutamento residenza re c ava data successiva alla notifica .

Il giudice riteneva inoltre infondata l’ecce- zionedi decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere im- positivo.

Propone ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi, mentre l’Agenziadelle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale parte- cipazioneall’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ..L’agente della riscossione è rimasto intimato .

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso la società prospetta , in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la v iolazione e falsa applicazioneda parte della sentenza impugnata dell’art 60 , d.

P .

R . n . 600/1973, evidenziando che il giudice, partendo dall’errato presup- postoche la notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti alla cartellafosse avvenuta ai sensi dell’art. 60 d.

P .

R . n . 600/73 ne ap- plicherebbefalsamente i precetti normativi. 2.Il motivo è infondato. 2.1.In ricorso si prospetta che la notificazione non avrebbe seguito l’iterprevisto dal d.P.R. 600/1973 , sarebbe stata eseguita a mezzo postadirettamente dall’ufficio ex art. 14 L. 890/1982 e, conseguen- temente, l’applicazione della lett. f) del primo comma dell’art.60 d.P.R. 600/73, che prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, co- stituirebbeun’applicazione abnorme della legge. 2.2.Tale interpretazione non è condivisibile.

Al fine di individuare la corretta regola di diritto applicabile, il Collegio ricorda brevemente chela nozione di domicilio fiscale è il perno della relazione spaziale tra Amministrazione finanziaria e contribuente e, per tale ragione, l’art.58,comma 1, del d.P.R. 29/9/1073 n.600 prevede che, agli ef- fetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si in- tende necessariamente domiciliato in un Comune dello Stato.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo, nel testo applicabile ratione temporis, le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dalsessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 2.3.Concetto specifico che affianca quello del domicilio fiscale , ma distintodal primo è l’indirizzo, che assume un connotato peculiare in ragione delle disposizioni dell’art.60 del decreto, che identifica il luogo fisico preciso, nell’ambito del domicilio fiscale (Comune dello Stato)presso il quale il contribuente può essere reperito ove eserciti l’elezione, che normalmente avviene attraverso la dichiarazione fi- scaledi cui all’art.2 del d.P.R. n . 600/73 .

Orbene,l’art. 60 , comma 1, d.P.R. n . 600/73 , nel testo ratione tem- porisvigente, alla lettera d) prevede che è in facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano .

L’art icolo da ultimo citato , alla lett. f) , esclude l’operativitàdegli artt.142, 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. sulle notificazioni,e prevede che l ’elezione di domicilio ha effetto dal tren- tesimogiorno successivo a quello della data di ricevimento delle co- municazionipreviste alla lettera d) .

Ladifferenza dunque è chiara , il domicilio fiscale è necessario e pre- determinatodalla legge secondo criteri oggettivi, l’indirizzo è even- tualeed è un luogo fisico che può essere eletto dal contribuente, ma nell’ambitodel domicilio fiscale fissato alla legge .

In caso di concor- renza di particolari circostanze ex art. 59, comma 2, del d.P.R. 600/73,la parte può chiedere all’ A mministrazione finanziaria che il propriodomicilio fiscale sia fissato in un C omune diverso da quello exlege.

2.4. L a regola fissat a dall’art.60, comma 1, lett. f) del d.P.R. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte, che individua l’indirizzo eletto dal contribuente nell’ambitodel domicilio fiscale, è una previsione che ha valore ge- nerale e, nell’escludere l’operatività degli artt.142, 143, 146, 150 e 151cod. proc. civ. sulle notificazioni , non è specificamente dettat a per una singola tipologia di notifica, come ritiene il ricorrente.

La collocazionedella disposizione, oltre che la ricostruzione sistematica , confermanoche il disposto si applica anche ad una cartella di paga- mentoche, nella prospettazione del contribuente, sia stata notificata exart. 14 della legge 20 novembre 1982 n.890 relativa alle notifica- zionidi atti a mezzo posta , come pure si applica in caso di notifica di cartelladi pagamento , come accertato dal giudice di appello, ex art.8 dellamedesima legge . 2.5.Alla luce della ricostruzione che precede d ev’essere conclusiva- mente affermato che i n tema di notifica zione di cartella di paga- mento, il disposto dell’art . 60, comma 1, lett. f ) , d.P.R. 29/9/1 9 73 n.600,nel testo applicabile ratione temporis , che esclude l’operati- vità degli artt.142, 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. sulle notifi- cazionie prevede che l’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giornosuccessivo a quello della data di ricevimento delle comunica- zionipreviste alla lettera d) del medesimo articolo, è norma generale chenon attiene ad una specifica tipologia di notificazione e dunque èapplicabile anche nella presente fattispecie .

2.6. Correttamente , dunque , il giudice a pag.4 della sentenza ha stabilito che « Dalla documentazione prodotta dallo stesso contri- buentenon emerge quindi la prova certa che al momento della no- tifica dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria erano tra- scorsi i prescritti 30 gg. dalla data di effettivo cambio di residenza.

Si noti che la domanda al Comune di residenza di Lan u vio r eca la datadel 4 dicembre 2009 e, quindi, è successiva alla notifica dell'atto in questione (8 novembre 2009). » .

Anche se il ricorrente contesta chela notifica sia avvenuta ai sensi dell’art. 14 L. 890/1982 , il Colle- gio condivide la decisione di appello secondo la quale l’elezione di domicilioai fini dell’art.60, comma 1, lett. f ), d.P.R. 29/9/1 9 73 n.600 haeffetto dal trentesimo giorno successivo pure in tal caso e il ricor- rentenon ha dimostrato il decorso di tale termine affinché il muta- mento spieghi effetto .

Inoltre , successivamente a tale ratio deci- dendi,da sola decisiva sulla questione e corretta, vi è anche un obi- ter dictum ( cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022;conforme a Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020) nel sensoche il mutamento dell’elezione di domicilio è successivo al per- fezionamentodella notifica. 3.Con il secondo motivo di ricorso la società deduce, in riferimento all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la v iolazione e falsa applicazione de gli art t . 8 e 14 della legge n. 890/1982 , 1335 c od. civ., 24 Costituzione.

La ricorrente attraverso il mezzo di impugna- zione ripropone la questione secondo la quale, c ontrariamente a quantoritenuto nella sentenza impug n ata la notificazione degli atti presuppostialla cartella di pagamento, ossia i quattro avvisi di ac- certamento, sarebbe avvenuta non ai s e nsi dell’art. 8 della L. 890 /1982, ma a mezzo posta eseguita direttamente dall’ufficio ex art. 14 L. 890/1982.

Secondo la società, q uando l’ufficio finanziario ri- corre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applic herebbero le norme riguardanti il servizio postale ordinario, nella specie l’art. 40 del d.P.R. 655/1982, e non quelle dellalegge n. 890/82 , ai fini della compiuta giacenza . 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si prospetta, ex art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 655/1982, il quale prevede che gli oggetti di corrispon- denza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiestiin restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quin- dicigiorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe nonfermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per leraccomandate, per le quali il periodo di giacenza, è di trenta giorni.

Secondola ricorrente , nel caso di specie del deposito presso l’ufficio nonvi sarebbe traccia nel procedimento notificatorio svolto. 3.2.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa appli- cazionedell’art. 40 d.P.R. 655/1982, perché la raccomandata inviata dall’ufficio ai fini della notificazione dell’atto impositivo sarebbe ri- mastain giacenza presso l’ufficio per soli dieci giorni, mentre la nor- mativadi riferimento prevede una giacenza di trenta giorni.Pertanto,l’aver posto, dopo il tentativo di consegna, a disposizione del contribuente per il ritiro presso gli appositi uffici l’atto per un periodoinferiore a quello previsto dalla legge inficerebbe il procedi- mentonotificatorio e lo renderebbe nullo.

4. I tre motivi di ricorso in disamina sono innanzitutto affetti da inammissibilitàper difetto di specificità sancito dall’art.366, comma 1, n.6 cod. proc. civ. in quanto, a fronte di un accertamento della CTRsecondo cui le notifiche degli avvisi sottesi sono intervenute ai sensi dell’art.8 della l. n.890/1982 e si sono ritualmente perfezio- nate, tutti contestano tale statuizione senza neppure riprodurre le notifichein questione per consentire una verifica della decisività delle censure.

4.1. L’interpretazione del principio di specificità ha conosciuto una significativaevoluzione nella giurisprudenza della Corte, anche alla luce degli insegnamenti della Corte EDU, che ha portato alla ridefi- nizione del principio secondo specificazione e quindi, ultima evolu- zione,di localizzazione della deduzione negli atti del giudizio, ai fini delsuperamento del vaglio di ammissibilità.

Molto rilevante in ma- teria è la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c.

Italia , Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14)la quale ha riconosciuto la legittimità di filtri o meccanismi articolati su requisiti di accesso anche rigorosi, purché applicati in modo non eccessivamente formalistico, al punto di precludere il di- rittodi accesso al giudice ex art.6 § 1 CEDU, essendo richiesto allo Statoresponsabile di garantire che le procedure per le impugnazioni sianochiare, prevedibili e proporzionate. 4.2.In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite haprecisato la portata del principio di autosufficienza e specificità, escludendoche possa essere applicato in modo da incidere sulla so- stanzastessa del diritto in contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e docu- menti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ri- corso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro pre- senza negli atti del giudizio di merito (Cass.

SS.UU., Ordinanza n. 8950del 18/03/2022). 4.3.Nel caso in esame le censure in disamina sono incentrate sulla notificadegli avvisi di accertamento sottesi alla cartella, tutte e quat- troinvestono un preciso accertamento fattuale del giudice d’appello secondocui le notifiche sono state regolari e, a tal fine, individuano comerilevanti una serie di circostanze fattuali utili a interpretare la normativa applicabile al procedimento notificatorio e che emerge- rebbero ictu oculi dalle relate di notifica .

Sennonché, queste relate dinotifica asseritamente decisive non sono mai trascritte nel ricorso enon è sufficiente a tal fine il richiamo ad allegati precedentemente depositatiin primo grado, già vagliati dal giudice d’appello che, va- lutatoil fatto e i documenti, ha realizzato un accertamento fattuale nel senso opposto alla ricostruzione avanzata dalla contribuente e riproposta nel ricorso per Cassazione.

I documenti non sono stati neppureindicati nell’elenco in calce al ricorso per Cassazione e non risultanoagli atti Èpreciso onere della ricorrente che contesta tale accertamento di- mostrare nel ricorso per Cassazione la decisività delle proprie cen- suree, nello specifico, dal momento che tutte sono basate sull’inter- pretazione delle relate di notifica degli avvisi, queste dovevano ne- cessariamenteessere riprodotte nel ricorso perché essenziali affin- chéil Collegio sia in grado di valutare la rilevanza e decisività delle doglianze. 4.4.Per le medesime ragioni non emerge la rilevanza della questione –se tale deve intendersi il riferimento all’art.24 Cost. in calce al se- condo motivo – di costituzionalità per esser g li atti impositivi atti recettizila cui efficacia è subordinata alla loro avvenuta conoscenza - o quantomeno alla legale conoscibilità - da parte del destinatario, dalmomento che in ricorso non è in alcun modo dimostrata l’erro- neitàdella decisione del giudice d’appello che ha accertato la validità della notifica degli avvisi di accertamento, non essendo state nep- pureriprodotte le relate di notifica in questione.

5. Inoltre, va ribadito il principio (cfr. Cass.

S ez. 5, o rdinanza n. 10131del 28/05/2020) secondo il quale, i n tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapitoper temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intendeeseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso digiacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spe- dizionedell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, seb- bene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in dettoprocedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ra- gionidel fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevedela comunicazione di avvenuta notifica .

Dunque, non è con- divisibilela prospettazione del ricorrente secondo la quale il termine perla compiuta giacenza applicabile sarebbe di 30 e non di 10 giorni. 6.Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7484 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] u (PEC : [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettivamente do- miciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] IV n. 38, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini Oggetto:cartellapagamento –notifica– art.60, co mma 1 , d),f) d.P.R. 600/73 – ele- zionedomicilio– effetto - normagenerale dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore; –intimata – avverso la sentenza n. 5051 / 4 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 5 . 9 .20 17 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 20 288 / 29 /201 5 della [OSCURATO:PERSONA]- ciale di Roma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione del l’importo di euro 400 . 924 , 91 per II.DD. e IVA oltresanzioni e interessi relativamente a gli ann i di imposta 200 3 - 6 . Ilcontribuente veniva attinto, quale coobbligato della società Giesse ServiziS.r.l. sulla base di quattro avvisi di accertamento presuppo- sti,emessi dall’Agenzia delle Entrate . Parte del giudizio di primo grado, oltre che d’appello, era l’agente della riscossione. Il giudice d’appello riteneva tra l’altro legittima la notifica degli avvisi sottostanti avvenuta all’indirizzo anagrafica- menterisultante corretto senza la dimostrazione da parte del contri- buentedel cambio di residenza del contribuente verso altro luogo in momentoprecedente di 30 giorni rispetto alla notifica; la CTR accer- tava inoltre che la domanda di mutamento residenza re c ava data successiva alla notifica . Il giudice riteneva inoltre infondata l’ecce- zionedi decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere im- positivo. Propone ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi, mentre l’Agenziadelle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale parte- cipazioneall’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ..L’agente della riscossione è rimasto intimato . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso la società prospetta , in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la v iolazione e falsa applicazioneda parte della sentenza impugnata dell’art 60 , d. P . R . n . 600/1973, evidenziando che il giudice, partendo dall’errato presup- postoche la notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti alla cartellafosse avvenuta ai sensi dell’art. 60 d. P . R . n . 600/73 ne ap- plicherebbefalsamente i precetti normativi. 2.Il motivo è infondato. 2.1.In ricorso si prospetta che la notificazione non avrebbe seguito l’iterprevisto dal d.P.R. 600/1973 , sarebbe stata eseguita a mezzo postadirettamente dall’ufficio ex art. 14 L. 890/1982 e, conseguen- temente, l’applicazione della lett. f) del primo comma dell’art.60 d.P.R. 600/73, che prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, co- stituirebbeun’applicazione abnorme della legge. 2.2.Tale interpretazione non è condivisibile. Al fine di individuare la corretta regola di diritto applicabile, il Collegio ricorda brevemente chela nozione di domicilio fiscale è il perno della relazione spaziale tra Amministrazione finanziaria e contribuente e, per tale ragione, l’art.58,comma 1, del d.P.R. 29/9/1073 n.600 prevede che, agli ef- fetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si in- tende necessariamente domiciliato in un Comune dello Stato. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo, nel testo applicabile ratione temporis, le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dalsessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 2.3.Concetto specifico che affianca quello del domicilio fiscale , ma distintodal primo è l’indirizzo, che assume un connotato peculiare in ragione delle disposizioni dell’art.60 del decreto, che identifica il luogo fisico preciso, nell’ambito del domicilio fiscale (Comune dello Stato)presso il quale il contribuente può essere reperito ove eserciti l’elezione, che normalmente avviene attraverso la dichiarazione fi- scaledi cui all’art.2 del d.P.R. n . 600/73 . Orbene,l’art. 60 , comma 1, d.P.R. n . 600/73 , nel testo ratione tem- porisvigente, alla lettera d) prevede che è in facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano . L’art icolo da ultimo citato , alla lett. f) , esclude l’operativitàdegli artt.142, 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. sulle notificazioni,e prevede che l ’elezione di domicilio ha effetto dal tren- tesimogiorno successivo a quello della data di ricevimento delle co- municazionipreviste alla lettera d) . Ladifferenza dunque è chiara , il domicilio fiscale è necessario e pre- determinatodalla legge secondo criteri oggettivi, l’indirizzo è even- tualeed è un luogo fisico che può essere eletto dal contribuente, ma nell’ambitodel domicilio fiscale fissato alla legge . In caso di concor- renza di particolari circostanze ex art. 59, comma 2, del d.P.R. 600/73,la parte può chiedere all’ A mministrazione finanziaria che il propriodomicilio fiscale sia fissato in un C omune diverso da quello exlege. 2.4. L a regola fissat a dall’art.60, comma 1, lett. f) del d.P.R. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte, che individua l’indirizzo eletto dal contribuente nell’ambitodel domicilio fiscale, è una previsione che ha valore ge- nerale e, nell’escludere l’operatività degli artt.142, 143, 146, 150 e 151cod. proc. civ. sulle notificazioni , non è specificamente dettat a per una singola tipologia di notifica, come ritiene il ricorrente. La collocazionedella disposizione, oltre che la ricostruzione sistematica , confermanoche il disposto si applica anche ad una cartella di paga- mentoche, nella prospettazione del contribuente, sia stata notificata exart. 14 della legge 20 novembre 1982 n.890 relativa alle notifica- zionidi atti a mezzo posta , come pure si applica in caso di notifica di cartelladi pagamento , come accertato dal giudice di appello, ex art.8 dellamedesima legge . 2.5.Alla luce della ricostruzione che precede d ev’essere conclusiva- mente affermato che i n tema di notifica zione di cartella di paga- mento, il disposto dell’art . 60, comma 1, lett. f ) , d.P.R. 29/9/1 9 73 n.600,nel testo applicabile ratione temporis , che esclude l’operati- vità degli artt.142, 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. sulle notifi- cazionie prevede che l’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giornosuccessivo a quello della data di ricevimento delle comunica- zionipreviste alla lettera d) del medesimo articolo, è norma generale chenon attiene ad una specifica tipologia di notificazione e dunque èapplicabile anche nella presente fattispecie . 2.6. Correttamente , dunque , il giudice a pag.4 della sentenza ha stabilito che « Dalla documentazione prodotta dallo stesso contri- buentenon emerge quindi la prova certa che al momento della no- tifica dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria erano tra- scorsi i prescritti 30 gg. dalla data di effettivo cambio di residenza. Si noti che la domanda al Comune di residenza di Lan u vio r eca la datadel 4 dicembre 2009 e, quindi, è successiva alla notifica dell'atto in questione (8 novembre 2009). » . Anche se il ricorrente contesta chela notifica sia avvenuta ai sensi dell’art. 14 L. 890/1982 , il Colle- gio condivide la decisione di appello secondo la quale l’elezione di domicilioai fini dell’art.60, comma 1, lett. f ), d.P.R. 29/9/1 9 73 n.600 haeffetto dal trentesimo giorno successivo pure in tal caso e il ricor- rentenon ha dimostrato il decorso di tale termine affinché il muta- mento spieghi effetto . Inoltre , successivamente a tale ratio deci- dendi,da sola decisiva sulla questione e corretta, vi è anche un obi- ter dictum ( cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022;conforme a Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020) nel sensoche il mutamento dell’elezione di domicilio è successivo al per- fezionamentodella notifica. 3.Con il secondo motivo di ricorso la società deduce, in riferimento all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la v iolazione e falsa applicazione de gli art t . 8 e 14 della legge n. 890/1982 , 1335 c od. civ., 24 Costituzione. La ricorrente attraverso il mezzo di impugna- zione ripropone la questione secondo la quale, c ontrariamente a quantoritenuto nella sentenza impug n ata la notificazione degli atti presuppostialla cartella di pagamento, ossia i quattro avvisi di ac- certamento, sarebbe avvenuta non ai s e nsi dell’art. 8 della L. 890 /1982, ma a mezzo posta eseguita direttamente dall’ufficio ex art. 14 L. 890/1982. Secondo la società, q uando l’ufficio finanziario ri- corre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applic herebbero le norme riguardanti il servizio postale ordinario, nella specie l’art. 40 del d.P.R. 655/1982, e non quelle dellalegge n. 890/82 , ai fini della compiuta giacenza . 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si prospetta, ex art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 655/1982, il quale prevede che gli oggetti di corrispon- denza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiestiin restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quin- dicigiorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe nonfermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per leraccomandate, per le quali il periodo di giacenza, è di trenta giorni. Secondola ricorrente , nel caso di specie del deposito presso l’ufficio nonvi sarebbe traccia nel procedimento notificatorio svolto. 3.2.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa appli- cazionedell’art. 40 d.P.R. 655/1982, perché la raccomandata inviata dall’ufficio ai fini della notificazione dell’atto impositivo sarebbe ri- mastain giacenza presso l’ufficio per soli dieci giorni, mentre la nor- mativadi riferimento prevede una giacenza di trenta giorni.Pertanto,l’aver posto, dopo il tentativo di consegna, a disposizione del contribuente per il ritiro presso gli appositi uffici l’atto per un periodoinferiore a quello previsto dalla legge inficerebbe il procedi- mentonotificatorio e lo renderebbe nullo. 4. I tre motivi di ricorso in disamina sono innanzitutto affetti da inammissibilitàper difetto di specificità sancito dall’art.366, comma 1, n.6 cod. proc. civ. in quanto, a fronte di un accertamento della CTRsecondo cui le notifiche degli avvisi sottesi sono intervenute ai sensi dell’art.8 della l. n.890/1982 e si sono ritualmente perfezio- nate, tutti contestano tale statuizione senza neppure riprodurre le notifichein questione per consentire una verifica della decisività delle censure. 4.1. L’interpretazione del principio di specificità ha conosciuto una significativaevoluzione nella giurisprudenza della Corte, anche alla luce degli insegnamenti della Corte EDU, che ha portato alla ridefi- nizione del principio secondo specificazione e quindi, ultima evolu- zione,di localizzazione della deduzione negli atti del giudizio, ai fini delsuperamento del vaglio di ammissibilità. Molto rilevante in ma- teria è la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia , Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14)la quale ha riconosciuto la legittimità di filtri o meccanismi articolati su requisiti di accesso anche rigorosi, purché applicati in modo non eccessivamente formalistico, al punto di precludere il di- rittodi accesso al giudice ex art.6 § 1 CEDU, essendo richiesto allo Statoresponsabile di garantire che le procedure per le impugnazioni sianochiare, prevedibili e proporzionate. 4.2.In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite haprecisato la portata del principio di autosufficienza e specificità, escludendoche possa essere applicato in modo da incidere sulla so- stanzastessa del diritto in contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e docu- menti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ri- corso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro pre- senza negli atti del giudizio di merito (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 8950del 18/03/2022). 4.3.Nel caso in esame le censure in disamina sono incentrate sulla notificadegli avvisi di accertamento sottesi alla cartella, tutte e quat- troinvestono un preciso accertamento fattuale del giudice d’appello secondocui le notifiche sono state regolari e, a tal fine, individuano comerilevanti una serie di circostanze fattuali utili a interpretare la normativa applicabile al procedimento notificatorio e che emerge- rebbero ictu oculi dalle relate di notifica . Sennonché, queste relate dinotifica asseritamente decisive non sono mai trascritte nel ricorso enon è sufficiente a tal fine il richiamo ad allegati precedentemente depositatiin primo grado, già vagliati dal giudice d’appello che, va- lutatoil fatto e i documenti, ha realizzato un accertamento fattuale nel senso opposto alla ricostruzione avanzata dalla contribuente e riproposta nel ricorso per Cassazione. I documenti non sono stati neppureindicati nell’elenco in calce al ricorso per Cassazione e non risultanoagli atti Èpreciso onere della ricorrente che contesta tale accertamento di- mostrare nel ricorso per Cassazione la decisività delle proprie cen- suree, nello specifico, dal momento che tutte sono basate sull’inter- pretazione delle relate di notifica degli avvisi, queste dovevano ne- cessariamenteessere riprodotte nel ricorso perché essenziali affin- chéil Collegio sia in grado di valutare la rilevanza e decisività delle doglianze. 4.4.Per le medesime ragioni non emerge la rilevanza della questione –se tale deve intendersi il riferimento all’art.24 Cost. in calce al se- condo motivo – di costituzionalità per esser g li atti impositivi atti recettizila cui efficacia è subordinata alla loro avvenuta conoscenza - o quantomeno alla legale conoscibilità - da parte del destinatario, dalmomento che in ricorso non è in alcun modo dimostrata l’erro- neitàdella decisione del giudice d’appello che ha accertato la validità della notifica degli avvisi di accertamento, non essendo state nep- pureriprodotte le relate di notifica in questione. 5. Inoltre, va ribadito il principio (cfr. Cass. S ez. 5, o rdinanza n. 10131del 28/05/2020) secondo il quale, i n tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapitoper temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intendeeseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso digiacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spe- dizionedell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, seb- bene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in dettoprocedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ra- gionidel fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevedela comunicazione di avvenuta notifica . Dunque, non è con- divisibilela prospettazione del ricorrente secondo la quale il termine perla compiuta giacenza applicabile sarebbe di 30 e non di 10 giorni. 6.Il ricorso è conclusivamente rigettato.
Sentenza Cassazione n. 33808/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris