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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 15851/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 443/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4226/2025 [OSCURATO:PERSONA] Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 settembre 1954; avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte d’appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia, confermando (per quanto d’interesse) la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 20 aprile 2018), in concorso con il precedente amministratore ([OSCURATO:PERSONA]) e con lo scopo arrecare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15851/2025 Roma, lì, 23/04/2025 distrutto i libri e le altre scritture contabili della società relative agli anni dal 2012 (in parte) al 2018.

Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di tre motivi d’impugnazione.

Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza della condotta materiale di distruzione e occultamento di scritture contabili e deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, mancherebbe la prova certa dell’esistenza delle scritture contabili in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di amministratore da parte del ricorrente.

Tanto non potrebbe desumersi né dall’attestazione di consegna del precedente amministratore (in quanto proveniente da un coimputato e, comunque, priva dell’esatta indicazione della documentazione consegnata), né dalle dichiarazioni rese dallo stesso Zambotti nel procedimento penale incardinato per le parallele violazioni fiscali (non potendo avere certezza della loro utilizzabilità e, comunque, anch’esse genericamente riferite ad una non meglio specificata documentazione).

Tanto più che la Corte territoriale ipotizza un concorso con gli altri coimputati senza indicare gli elementi dai quale tali rapporti possano essere dedotti.

Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo, dedotto, sostiene la difesa, dalla sola condotta materiale di sottrazione, senza considerare il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente all’interno della complessiva vicenda economica (un semplice prestanome, all’oscuro delle attività svolte dall’amministratore di fatto).

Il terzo, formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, in ultimo, invoca la riqualificazione dei fatti contestati in termini di bancarotta semplice alla luce della già rilevata estraneità dello Zambotti rispetto alle vicende societarie (non conosceva lo stato finanziario ed economico della società, né l’esistenza di debitorie, né, tantomeno, delle distrazioni poste in essere dai precedenti amministratori dalle quali gli stessi giudici di merito lo hanno assolto). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.

2. La Corte territoriale, nel ricostruire le vicende che hanno interessato la società fallita, per quel che rileva la posizione del ricorrente e dopo aver dato atto dell’operatività della società fino all’anno 2013, ha chiaramente evidenziato di come non fosse stato rinvenuto alcun documento contabile successivo alla redazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

E tanto integra, nei suoi profili oggettivi, il reato contestato.

La bancarotta fraudolenta documentale specifica, infatti, è un reato di mera condotta, che si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, sottratte, appunto, alla disponibilità degli organi fallimentari; condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dall’essersi verificato o meno l’evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione aliunde della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv.262588).

Per cui, a prescindere dalla contestata esistenza delle scritture contabili in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di amministratore o dall’attestazione di consegna del precedente amministratore o dall’eventuale concorso con l’amministratore di fatto o, ancora, dalle esplicite dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nel parallelo procedimento penale incardinato per le connesse violazioni fiscali definito con sentenza passata in giudicato (riscontro oggettivo di quanto accertato in questa sede), ciò che rileva è l’oggettiva e incontestata mancanza delle scritture contabili obbligatorie e di ogni altra documentazione.

Ebbene, se l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest’ultimo incombe comunque l'autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).

Per cui, accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili (relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore), sarebbe stato onere del ricorrente provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da fatto a lui stesso non imputabile.

Né rileva, sotto tale profilo, contrariamente a quanto evocato dalla difesa, il ruolo rivestito dal ricorrente (un semplice prestanome, ludopatico e sottoposto all’amministrazione di sostegno, all’oscuro delle vicende gestionali della società), in quanto l’accettazione del ruolo gestorio, se non implica necessariamente la consapevolezza di eventuali disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall'amministratore di fatto, comunque non esclude il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251).

3. Quanto al profilo soggettivo, va premesso che il reato contestato al ricorrente, com’è noto, si caratterizza per la necessaria sussistenza del dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare pregiudizio ai creditori (o procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto).

Un profilo, quello della frode, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630).

Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983).

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha desunto l’esistenza di un dolo specifico in capo agli agenti, non già dalla sola realizzazione della condotta, ma dalla ricezione di un compenso per fare da amministratore di una società gestita da altri e dalla distruzione, consapevole e volontaria, di tutta la documentazione ricevuta al momento dell’assunzione delle funzioni gestorie, per come dichiarato dallo stesso Zambotti nel procedimento penale incardinato per le parallele violazioni fiscali.

La motivazione esiste, è coerente (in assenza di contrarie deduzioni) con i dati processuali richiamati e non è manifestamente illogica e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.

Così come indeducibile (perché formulata in termini meramente potenziali ed ipotetici) è la prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato.

4. E l’accertata finalizzazione della condotta, per quanto osservato in precedenza, esclude, logicamente, la possibilità di riqualificare i fatti in termini di bancarotta semplice.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 443/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4226/2025 [OSCURATO:PERSONA] Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 settembre 1954; avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte d’appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia, confermando (per quanto d’interesse) la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 20 aprile 2018), in concorso con il precedente amministratore ([OSCURATO:PERSONA]) e con lo scopo arrecare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15851/2025 Roma, lì, 23/04/2025 distrutto i libri e le altre scritture contabili della società relative agli anni dal 2012 (in parte) al 2018. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di tre motivi d’impugnazione. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza della condotta materiale di distruzione e occultamento di scritture contabili e deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, mancherebbe la prova certa dell’esistenza delle scritture contabili in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di amministratore da parte del ricorrente. Tanto non potrebbe desumersi né dall’attestazione di consegna del precedente amministratore (in quanto proveniente da un coimputato e, comunque, priva dell’esatta indicazione della documentazione consegnata), né dalle dichiarazioni rese dallo stesso Zambotti nel procedimento penale incardinato per le parallele violazioni fiscali (non potendo avere certezza della loro utilizzabilità e, comunque, anch’esse genericamente riferite ad una non meglio specificata documentazione). Tanto più che la Corte territoriale ipotizza un concorso con gli altri coimputati senza indicare gli elementi dai quale tali rapporti possano essere dedotti. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo, dedotto, sostiene la difesa, dalla sola condotta materiale di sottrazione, senza considerare il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente all’interno della complessiva vicenda economica (un semplice prestanome, all’oscuro delle attività svolte dall’amministratore di fatto). Il terzo, formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, in ultimo, invoca la riqualificazione dei fatti contestati in termini di bancarotta semplice alla luce della già rilevata estraneità dello Zambotti rispetto alle vicende societarie (non conosceva lo stato finanziario ed economico della società, né l’esistenza di debitorie, né, tantomeno, delle distrazioni poste in essere dai precedenti amministratori dalle quali gli stessi giudici di merito lo hanno assolto). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. La Corte territoriale, nel ricostruire le vicende che hanno interessato la società fallita, per quel che rileva la posizione del ricorrente e dopo aver dato atto dell’operatività della società fino all’anno 2013, ha chiaramente evidenziato di come non fosse stato rinvenuto alcun documento contabile successivo alla redazione del bilancio al 31 dicembre 2011. E tanto integra, nei suoi profili oggettivi, il reato contestato. La bancarotta fraudolenta documentale specifica, infatti, è un reato di mera condotta, che si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, sottratte, appunto, alla disponibilità degli organi fallimentari; condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dall’essersi verificato o meno l’evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione aliunde della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv.262588). Per cui, a prescindere dalla contestata esistenza delle scritture contabili in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di amministratore o dall’attestazione di consegna del precedente amministratore o dall’eventuale concorso con l’amministratore di fatto o, ancora, dalle esplicite dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nel parallelo procedimento penale incardinato per le connesse violazioni fiscali definito con sentenza passata in giudicato (riscontro oggettivo di quanto accertato in questa sede), ciò che rileva è l’oggettiva e incontestata mancanza delle scritture contabili obbligatorie e di ogni altra documentazione. Ebbene, se l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest’ultimo incombe comunque l'autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata). Per cui, accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili (relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore), sarebbe stato onere del ricorrente provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da fatto a lui stesso non imputabile. Né rileva, sotto tale profilo, contrariamente a quanto evocato dalla difesa, il ruolo rivestito dal ricorrente (un semplice prestanome, ludopatico e sottoposto all’amministrazione di sostegno, all’oscuro delle vicende gestionali della società), in quanto l’accettazione del ruolo gestorio, se non implica necessariamente la consapevolezza di eventuali disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall'amministratore di fatto, comunque non esclude il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251). 3. Quanto al profilo soggettivo, va premesso che il reato contestato al ricorrente, com’è noto, si caratterizza per la necessaria sussistenza del dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare pregiudizio ai creditori (o procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto). Un profilo, quello della frode, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha desunto l’esistenza di un dolo specifico in capo agli agenti, non già dalla sola realizzazione della condotta, ma dalla ricezione di un compenso per fare da amministratore di una società gestita da altri e dalla distruzione, consapevole e volontaria, di tutta la documentazione ricevuta al momento dell’assunzione delle funzioni gestorie, per come dichiarato dallo stesso Zambotti nel procedimento penale incardinato per le parallele violazioni fiscali. La motivazione esiste, è coerente (in assenza di contrarie deduzioni) con i dati processuali richiamati e non è manifestamente illogica e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. Così come indeducibile (perché formulata in termini meramente potenziali ed ipotetici) è la prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato. 4. E l’accertata finalizzazione della condotta, per quanto osservato in precedenza, esclude, logicamente, la possibilità di riqualificare i fatti in termini di bancarotta semplice. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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