Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1954

Cassazione n. 09555/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha indicato elementi di fatto e argomentazioni obiettivamente contraddittorie rispetto al materiale probatorio acquisito; che, con secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché vizi della motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva.

Considerato che i motivi esposti dal ricorrente non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che quest'ultima ha correttamente ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente posto che, in sede di verifica, dall'Il maggio 2015 al 9 maggio 2016, i documenti contabili non furono reperiti né presso la sede della società né presso lo studio del commercialista, considerato altresì che del protrarsi del tempo di custodia cautelare fino al 9 maggio 2016 non vi è prova in atti; che, quanto alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza impugnata, in totale continuità con quella di primo grado, ha constatato la mancanza di elementi positivi di giudizio e, per contro, ha valorizzato in senso negativo i rilevanti e significativi precedenti penali rispetto ai quali i fatti oggetto del presente procedimento appaiono di epoca immediatamente successiva alla fine dell'esecuzione delle condanne pregresse e, dunque, segno di una crescente pericolosità, non essendovi stata alcuna interruzione temporale fra l'epoca di commissione dei fatti più remoti e quelli oggi giudicati (pag. 3 della sentenza).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.• Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha indicato elementi di fatto e argomentazioni obiettivamente contraddittorie rispetto al materiale probatorio acquisito; che, con secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché vizi della motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Considerato che i motivi esposti dal ricorrente non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che quest'ultima ha correttamente ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente posto che, in sede di verifica, dall'Il maggio 2015 al 9 maggio 2016, i documenti contabili non furono reperiti né presso la sede della società né presso lo studio del commercialista, considerato altresì che del protrarsi del tempo di custodia cautelare fino al 9 maggio 2016 non vi è prova in atti; che, quanto alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza impugnata, in totale continuità con quella di primo grado, ha constatato la mancanza di elementi positivi di giudizio e, per contro, ha valorizzato in senso negativo i rilevanti e significativi precedenti penali rispetto ai quali i fatti oggetto del presente procedimento appaiono di epoca immediatamente successiva alla fine dell'esecuzione delle condanne pregresse e, dunque, segno di una crescente pericolosità, non essendovi stata alcuna interruzione temporale fra l'epoca di commissione dei fatti più remoti e quelli oggi giudicati (pag. 3 della sentenza). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.• Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09555/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris