CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 12370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 del GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato ex art.611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsi immediati in cassazione (c.d. ricorso per saltum) avverso la sentenza di data 11 luglio 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati alla pena di giustizia in quanto ritenuti colpevoli del reato di truffa aggravata 2. Vengono addotti plurimi motivi di ricorso, con cui si deduce: - abnormità o nullità della sentenza impugnata (1); - erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante dell'art.61 n.5 c.p. (2); - mancanza di motivazione e, nuovamente, erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva (3); - nullità della sentenza ex art.125 co.3 e 546 n.1 c.p.p. (4); - erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze (5) ed al calcolo della pena (6); 3. Ritiene il Collegio che vada operata una pronuncia in rito e che le impugnazioni, convertite in appelli, vadano trasmesse alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio di merito. 4. Va ricordato infatti che, secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e che, in caso di dubbio, si debba privilegiare il tipo ordinario di gravame. Nel caso che ci occupa, come visto in premessa, con il terzo motivo di ricorso, la difesa degli imputati propone censure che specificamente deducono l'asserita mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla recidiva. Viene quindi dedotto uno dei vizi motivazionali che rientrano nella triade elencata nel testo della lettera e) dell'art.606 c.p.p.. Ebbene, l'art.569 co.3 c.p.p. espressamente esclude che il ricorso diretto della parte in Cassazione possa aver luogo per dedurre vizi riferibili alle lettere d) ed e) dell'art. 606 c.p.p.. Con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non possa essere presentato per saltum ma debba essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf. Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, Lombardi, Rv. 223164. e, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193). P.Q.M. Convertiti i ricorsi in appelli, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e