Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08701/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;

2. Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia la misura eccessiva del trattamento sanzionatorio e lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine al diniego del giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2).

Inoltre, sono generici per indeterminatezza, perché non si confrontano realmente con le ragioni della sentenza impugnata che ha correttamente valorizzato gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. per giungere al risultato della sanzione inflitta;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 15 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; 2. Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia la misura eccessiva del trattamento sanzionatorio e lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine al diniego del giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2). Inoltre, sono generici per indeterminatezza, perché non si confrontano realmente con le ragioni della sentenza impugnata che ha correttamente valorizzato gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. per giungere al risultato della sanzione inflitta; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 15 g
Sentenza Cassazione n. 08701/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris