CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAgto avviso alle partii/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, costituito da ordinanza di archiviazione, che ha dato conto della proposta opposizione, nondimeno rigettandone le indicazioni e accogliendo la richiesta del Pubblico ministero; Ritenuto dunque che può procedersi con declaratoria de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente