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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26708/2025

Testo disponibile della fonte

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5 aprile 2024sono in contrasto con quelle rese in data 23 gennaio 2024.

Giampà.

Il ricorrente si duole che il Tribunale ha sostanzialmente travisato tale contrasto, reputando le nuove dichiarazioni come una specificazione del ruolo di socio finanziatore, senza una diretta ingerenza nell’attività di rivendita della droga, sebbene il predetto collaboratore nel primo interrogatorio avesse negato di conoscere i complici di Giampà nello spaccio.

Si osserva che le intercettazioni senza le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero sufficienti a riscontrare il ruolo di Mazzotta nel traffico di stupefacenti sia per la genericità del loro contenuto che per la dubbia identificazione del soggetto chiamato “Mirco” e del soprannome “Bestione” riferito ad altro soggetto che aveva scontato una pena detentiva nel 2014 insieme al Giampà.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, in considerazione del tempo c.d. silente, trattandosi di fatti che si fermano all’anno 2022 e del limitato numero di reati fine, pari solo a sette ipotesi di reato.

Si lamenta il travisamento di una intercettazione in cui il Mazzotta avrebbe rimproverato la scarsa prudenza di Giampà che ha compromesso i loro affari, di cui non vi sarebbe traccia agli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione dell’ordinanza impugnata, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata.

Con riferimento al dedotto travisamento del dato probatorio riferito alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell’ordinanza si evidenzia che il citato collaboratore ha reso dichiarazioni che non possono essere adeguatamente vagliate perché ampiamente omissate.

Non è ravvisabile, perciò, alcuna illogicità nella valutazione operata dal Tribunale per giustificare la contraddizione rilevata dalla difesa tra le dichiarazioni verbalizzate in due diversi interrogatori, in considerazione della riproduzione parziale e non integrale dei contenuti delle dichiarazioni.

Ma soprattutto è stato rimarcato il carattere non decisivo di tali dichiarazioni a fronte delle altre emergenze probatorie costituite dalle intercettazioni, ritenute già di per sé sole sufficienti ad integrare la necessaria gravità indiziaria.

Correttamente è stato evidenziato che i contenuti delle intercettazioni, puntualmente riprodotti nel corpo dell’ordinanza, sono significativi del ruolo di ausilio svolto dal Mazzotta nell’attività del traffico di sostanze stupefacenti, in stretta complicità con il sodale [OSCURATO:PERSONA], non esigendo di ulteriori riscontri, trattandosi di intercettazioni rilevanti, che la difesa ha invece minimizzato senza un adeguato confronto con l’analitica disamina operata dal Tribunale, con riguardo anche alle modalità ed alle ragioni per le quali si è pervenuti all’identificazione certa del ricorrente attraverso la vicenda relativa al suo ricovero ospedaliero.

La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori non è stata neppure censurata rispetto alla rilevanza del traffico di stupefacenti gestito da [OSCURATO:PERSONA] e ciò rende monca la critica alle argomentazioni con le quali il Tribunale ha correttamente valorizzato il contenuto delle intercettazioni a fondamento della complicità del ricorrente in detta attività illecita, essendo stati coerentemente rimarcati i colloqui intercettati che dimostrano lo stretto legame tra i due soggetti nella gestione del traffico illecito e nella divisione a metà dei profitti (cfr. rit. n. 3297/2022 del 14/09/2022, ore 22,11). 2.Con riguardo, infine, alle esigenze cautelari le censure peccano sempre del medesimo vizio di genericità e assenza di confronto con le argomentazioni del Tribunale.

Nella valutazione del pericolo di reiterazione il G.i.p. ed il Tribunale per il riesame hanno tenuto conto della concreta capacità organizzativa dimostrata dal gruppo criminale, la cui operatività non ha subito interruzioni neppure durante il periodo di tempo in cui il capo [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto, quale segnale evidente di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.

Quindi, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari la motivazione è coerente e logica, perché ha valorizzato la ravvisata professionalità criminale come indice di attualità del pericolo, oltre alla presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegata alla ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 24/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 aprile 2024sono in contrasto con quelle rese in data 23 gennaio 2024. Giampà. Il ricorrente si duole che il Tribunale ha sostanzialmente travisato tale contrasto, reputando le nuove dichiarazioni come una specificazione del ruolo di socio finanziatore, senza una diretta ingerenza nell’attività di rivendita della droga, sebbene il predetto collaboratore nel primo interrogatorio avesse negato di conoscere i complici di Giampà nello spaccio. Si osserva che le intercettazioni senza le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero sufficienti a riscontrare il ruolo di Mazzotta nel traffico di stupefacenti sia per la genericità del loro contenuto che per la dubbia identificazione del soggetto chiamato “Mirco” e del soprannome “Bestione” riferito ad altro soggetto che aveva scontato una pena detentiva nel 2014 insieme al Giampà. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, in considerazione del tempo c.d. silente, trattandosi di fatti che si fermano all’anno 2022 e del limitato numero di reati fine, pari solo a sette ipotesi di reato. Si lamenta il travisamento di una intercettazione in cui il Mazzotta avrebbe rimproverato la scarsa prudenza di Giampà che ha compromesso i loro affari, di cui non vi sarebbe traccia agli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione dell’ordinanza impugnata, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata. Con riferimento al dedotto travisamento del dato probatorio riferito alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell’ordinanza si evidenzia che il citato collaboratore ha reso dichiarazioni che non possono essere adeguatamente vagliate perché ampiamente omissate. Non è ravvisabile, perciò, alcuna illogicità nella valutazione operata dal Tribunale per giustificare la contraddizione rilevata dalla difesa tra le dichiarazioni verbalizzate in due diversi interrogatori, in considerazione della riproduzione parziale e non integrale dei contenuti delle dichiarazioni. Ma soprattutto è stato rimarcato il carattere non decisivo di tali dichiarazioni a fronte delle altre emergenze probatorie costituite dalle intercettazioni, ritenute già di per sé sole sufficienti ad integrare la necessaria gravità indiziaria. Correttamente è stato evidenziato che i contenuti delle intercettazioni, puntualmente riprodotti nel corpo dell’ordinanza, sono significativi del ruolo di ausilio svolto dal Mazzotta nell’attività del traffico di sostanze stupefacenti, in stretta complicità con il sodale [OSCURATO:PERSONA], non esigendo di ulteriori riscontri, trattandosi di intercettazioni rilevanti, che la difesa ha invece minimizzato senza un adeguato confronto con l’analitica disamina operata dal Tribunale, con riguardo anche alle modalità ed alle ragioni per le quali si è pervenuti all’identificazione certa del ricorrente attraverso la vicenda relativa al suo ricovero ospedaliero. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori non è stata neppure censurata rispetto alla rilevanza del traffico di stupefacenti gestito da [OSCURATO:PERSONA] e ciò rende monca la critica alle argomentazioni con le quali il Tribunale ha correttamente valorizzato il contenuto delle intercettazioni a fondamento della complicità del ricorrente in detta attività illecita, essendo stati coerentemente rimarcati i colloqui intercettati che dimostrano lo stretto legame tra i due soggetti nella gestione del traffico illecito e nella divisione a metà dei profitti (cfr. rit. n. 3297/2022 del 14/09/2022, ore 22,11). 2.Con riguardo, infine, alle esigenze cautelari le censure peccano sempre del medesimo vizio di genericità e assenza di confronto con le argomentazioni del Tribunale. Nella valutazione del pericolo di reiterazione il G.i.p. ed il Tribunale per il riesame hanno tenuto conto della concreta capacità organizzativa dimostrata dal gruppo criminale, la cui operatività non ha subito interruzioni neppure durante il periodo di tempo in cui il capo [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto, quale segnale evidente di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere. Quindi, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari la motivazione è coerente e logica, perché ha valorizzato la ravvisata professionalità criminale come indice di attualità del pericolo, oltre alla presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegata alla ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/
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