CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10743/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatessaMORO MANUELA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocat essa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 175/2022 depositata il 14/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10743/2022 Cron. Rep. C.C. 20/11/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche, con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannato a rilasciarle una serie di beni immobili che la madre di entrambi, [OSCURATO:PERSONA], le aveva assegnato con testamento olografo; che in via subordinata l’attrice chiese che, in ipotesi di riconosciuta esistenza di un contratto di affitto agrario, ne venisse determinata la scadenza e il canone a lei spettante; che si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda di parte attrice, ritenne che tra le parti non fosse stata dimostrata l’esistenza di alcun contratto e condannò il convenuto alla restituzione del compendio immobiliare in questione, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione fissata in euro 13.449,85 per ciascun anno, dal 22 agosto 2011 al rilascio, il tutto con il carico delle spese di lite; che la pronuncia fu impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, in riforma della sentenza di primo grado, accertò l’esistenza di un contratto di affitto agrario tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta, fissò la scadenza del contratto agrario alla data del 10 novembre 2028, condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire all’appellante le somme percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale; che la sentenza d’appello fu a sua volta impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e questa Corte, con ordinanza 21 settembre 2021, n. 25522, accolse il ricorso, cassò la pronuncia impugnata e rinviò la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione; che, riassunto il giudizio, in sede di rinvio, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha accertato l’inesistenza di un contratto di affitto agrario tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] e ha perciò condannato quest’ultimo al rilascio immediato, in favore della sorella, del compendio immobiliare in discussione, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’indennità di occupazione fissata in euro 13.449,85 annui, dal 22 agosto 2011 al rilascio effettivo, con interessi dalla data della domanda al saldo, e ha posto a carico del soccombente le spese di primo e secondo grado, nonché del giudizio di cassazione e di quello di rinvio; che contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a otto motivi; che resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che il ricorso, per la complessità della vicenda e per la delicatezza dei profili giuridici, richiede la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte disponeil rinvio alla pubblica udienza. Così deciso in Roma,