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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 28646/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ‘ ritenuto in particolare che solo in via nominale e assertiva si contesta la qualificazione ascritta alla condotta a giudizio, rivendicandosi l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 senza mettere in evidenza gli estremi della manifesta erroneità della valutazione spesa sul punto con la decisione impugnata ma sollecitando, per contro, una inammissibile rivalutazione nel merito degli estremi della condotta a giudizio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2022 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ‘ ritenuto in particolare che solo in via nominale e assertiva si contesta la qualificazione ascritta alla condotta a giudizio, rivendicandosi l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 senza mettere in evidenza gli estremi della manifesta erroneità della valutazione spesa sul punto con la decisione impugnata ma sollecitando, per contro, una inammissibile rivalutazione nel merito degli estremi della condotta a giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il cons
Sentenza Cassazione n. 28646/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris