CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocatoCristiana Lupi-controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 7357/2024, depositata il 9/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7357/2024, depositata il 9/12/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello diAlessandra Moroni avverso la decisione della CTP di Roma di dichiarareinammissibile il ricorso della contribuente contro inviti al pagamento delcontributo unificato emessi da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 13759/2025Numero sezionale 3564/2026Numero di raccolta generale 13898/2026Data pubblicazione 13/05/2026Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso.Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod.proc. civ., la ricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione.Entrambe le parti depositano memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va, preliminarmente, rilevato che, nel procedimento ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ilpresidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato laproposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4 e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta nonrivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez.U. 9611/2024, cui adde, ex multis, Cass. 19234/2024).2. Ciò posto, secondo quanto emerso da una comunicazione del CNFinviata a questo ufficio in data 17.10.2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che in questo giudizio si difende da sé, è stata cancellata dall'albo specialedegli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione edalle altre [OSCURATO:PERSONA], con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1. Il ricorso è, dunque, inammissibile, non essendo sottoscritto daun avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed allealtre giurisdizioni superiori ai sensi degli artt. 33 e 34 del r.d.l. 27novembre 1933 n. 1578, a norma dei quali, innanzi alla Suprema Corte, laNumero registro generale 13759/2025Numero sezionale 3564/2026Numero di raccolta generale 13898/2026Data pubblicazione 13/05/2026difesa personale del difensore è sì consentita, ma solo se il ricorrente siain possesso del menzionato requisito, nella specie carente.2.2. In tal senso si è già ripetutamente pronunciata questa Corte,sempre con riguardo a ricorsi proposti dal medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA],dichiarati inammissibili per mancata iscrizione all’albo speciale, “requisitoprevisto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto didifesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esitodell’esperimento delle fasi di merito del giudizio ordinario” (cfr., da ultimo,Cass. 25243/2025, che richiama Cass. 886/2025, SU 30777/2024,9367/2024, 14629/2023).2.3. A ciò si aggiunga che il ricorso non contiene la censura di alcunodei vizi tipici previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., risolvendosi in unriepilogo delle argomentazioni svolte nei gradi di merito e nello sviluppo diconsiderazioni di carattere generale, prive di specifica attinenza al decisumed inidonee a individuare un capo della sentenza impugnata oggetto diautonoma critica.2.4. La ricorrente non articola, cioè, una violazione di legge, né unvizio motivazionale nei termini oggi ammissibili, sicché non è dato dicogliere alcun collegamento tra le considerazioni di cui il ricorsosovrabbonda e la decisione di appello, così da precludere in radicequalsiasi scrutinio di legittimità.2.5. Ciò in aperta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod.proc. civ., ai sensi del quale il ricorso per cassazione deve, a pena diinammissibilità, contenere la «specifica indicazione» dei motivi, nonessendo sufficiente un generico dissenso rispetto alla decisione, népotendosi assolvere a tale onere mediante rinvii indeterminati ad atti delgiudizio di merito (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342).2.6. Come noto, il giudizio di legittimità è strutturalmente un giudizio acritica vincolata: l’esposizione dei motivi deve, pertanto, enucleare conchiarezza le violazioni denunciate, individuare il capo della decisioneNumero registro generale 13759/2025Numero sezionale 3564/2026Numero di raccolta generale 13898/2026Data pubblicazione 13/05/2026censurato e formulare argomentazioni che siano, al contempo, pertinentirispetto alla motivazione e conformi ai parametri dell’art. 360 cod. proc.civ., non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a basedel provvedimento stesso, la cui mancata considerazione comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass., Sez.U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905).2.7. Tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazioneed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art.366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (tra le ultime, Cass.3655/2026; 22865/2025; 9059/2025), il chè rende in ogni casoinammissibile e non valutabile in quanto irrilevante ai fini del decidere lasollecitazione a proporre una questione di costituzionalità, che comunquesi appalesa manifestamente infondate.2.8. Per questa ulteriore ragione il ricorso va, dunque, dichiaratoinammissibile.3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.3.1. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione la disciplinasanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis.3.2. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis,comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, neicasi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codificaun'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,Numero registro generale 13759/2025Numero sezionale 3564/2026Numero di raccolta generale 13898/2026Data pubblicazione 13/05/2026lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U.27433/2023 e 28540/2023).3.3. La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare allacontroricorrente una somma equitativamente determinata ed a versareuna ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura massimaprevista dal codice di rito, in considerazione della pluralità di violazionicommesse.4. Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica di Roma ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove risultaiscritta la ricorrente, per le valutazioni di competenza, in considerazionedella condotta tenuta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, con espressionigravemente sconvenienti ed offensive, nei suoi atti scrive: “Alcuni diquesti rilievi errati ? si; ma ciononostante per le leggi non avrebberodovuto comportare le pronunce di inammissibilità delle C.T., e neanche dinon accoglimento, illecite sotto più profili” (pg. 3 ricorso); “A seguito deirilievi dei miei atti, che appaiono inutili quindi solo nelle sedi giudiziariecon simili giudici” (pg. 4 ricorso); “Anche se si fosse fermata la CTP diRoma a leggere le prime decine di pagine -essendosi rilevate nel ricorso diI grado incostituzionalità di quasi tutti gli atti normativi tributari tutti quelliche hanno base nella L. 825/71 nonché del Dpr 115/02 “spese di giustizia”non può essere corto - pertanto è evidente che è caduta in un grossolanoerrore oltre che in omissioni di atti d'ufficio quando afferma che il “ricorsoappare manifestamente inammissibile” (pgg. 4-5 ricorso); “L’illecita CT dicui, in ogni inadempimento ai doveri “di osservarne la Costituzione e leleggi” “con disciplina ed onore” “, di osservare lealmente le leggi delloStato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio” (art.54 – art. 101 c. II Cost. - art 10 c. I Dlgvo 545/92), continua ad ometteregli atti dovuti del proprio ufficio, con i soliti “giochini” dei sempre piùnumerosi addetti alla giustizia che sarebbero tenuti invece alla funzione“dell'applicazione della legge in generale” e in base a tutte le preordinateNumero registro generale 13759/2025Numero sezionale 3564/2026Numero di raccolta generale 13898/2026Data pubblicazione 13/05/2026“disposizioni sulla legge in generale” (pg. 5 ricorso); “Giudici che denotanocome si vedrà un livello di “coscienza” (art 10 Dlgvo 545/92) tale chesarebbe bene tenersi alla larga anche socialmente mentre siamo costrettidinanzi a simili individui chiedere giustizia”; “Tutti atti ancora una volta dicui il giudice completamente omette ogni dovere di ufficio, lunghi o cortiche siano. Così in questo modo che evidenzia anche il dolo (art. 43 c.p.), ilgiudice ha avuto minori difficoltà a far credere, a dare l'apparenza insentenza, che mancavano i motivi per non accogliere la domanda” (pg. 6ricorso); “Anche questi rilievi sono rilievi che la comparente sta facendooramai da anni di fronte al g.o. ex art. 102 Cost. e il giudice tributario, el’effetto ancora una volta è solo l’abrogazione o modificazione delle leggicon la compiacenza dei p.m. posti qui anche a presidio di tali omissionid'ufficio. Mentre alla comparente gli tocca adire e leggere le sentenze diquesti giudici continuando a verificare cosa nel frattempo hannomodificato come attesta questo “processo di cognizione” (Libro II cpc)iniziato nel 2017 nel quale aveva riproposto inutilmente da anni dei rilieviche mentre questi giudici procedevano con questi illeciti giochini inomissione ad atti d'ufficio, nel frattempo avevano arginato e reso vani conil D.L. 193/2016 “1. A decorrere dal 1° luglio 2017” di cui la scrivente nonsi era ancora accorta.” (pg. 7 ricorso); “Situazione grottesca che nel 2025siamo ancora qui a combattere per l’applicazione dei “diritti” (parte ICost.) che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti einteressi legittimi.” (Art. 24 c. I Cost.) che “La Repubblica riconosce egarantisce diritti inviolabili dell'uomo” (art. 2 Cost.) proprio con imagistrati” (pg. 4 opposizione alla PDA); “Pertanto ci si oppone all’illecitaproposta che vorrebbe impedire “l’agire in giudizio per la tutela dei propridiritti” (pg. 20 opposizione alla PDA).Trattasi di espressioni che palesemente travalicano il diritto di difesa eche chiaramente esulano dall’oggetto della causa. P.Q.MNumero registro generale 13759/2025Numero sezionale 3564/2026Numero di raccolta generale 13898/2026Data pubblicazione 13/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente allarifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, liquidate in euro 1.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna, altresì, laricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensidell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamentedeterminata nella misura di euro 1.000,00, nonché al pagamento, infavore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell'art. 96, quartocomma, cod. proc. civ., della somma di euro 5.000,00.Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica pressoil Tribunale di Roma ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze,per quanto di competenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente