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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37068/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Firenze del 28 giugno 2019, che, a seguito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro e con altri soggetti, responsabili del reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R, 309/90, per l'organizzazione dell'acquisto e del trasporto di una partita di sostanza stupefacente del tipo hashish (per un peso complessivo di circa 57 chilogrammi, con principio attivo corrispondente a circa 7.967 grammi) trasportata in Toscana dalla provincia di Trapani, utilizzando un furgone condotto da altra persona processata separatamente a seguito del suo arresto in flagranza, condannandoli alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa.

2. I ricorrenti, ciascuno con proprio ricorso a mezzo del proprio difensore, deducono i seguenti motivi.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in relazione alla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, con violazione della regola BARD, con conseguente illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza; 2) violazione di legge e vizio motivazionale ed evidente contraddittorietà della motivazione, in ordine ai profili del trattamento sanzionatorio sproporzionato ed eccessivamente severo, non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'imputato, sulla base del solo contenuto delle intercettazioni telefoniche ed alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto per altri versi totalmente inattendibile; 2) vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità di screenshot di Facebook a sostegno della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] quale prova documentale ( art. 234 cod.proc.pen.); 3) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod.pen., in quanto l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 non era conosciuta, e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come quello analogo proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile in quanto, nella sostanza, propongono critiche all'accertamento in fatto della sentenza impugnata, posto che alla Corte di Cassazione non è consentita l'interpretazione diretta della capacità dimostrativa della prove, che spetta solo ai giudici di merito, ma solo la valutazione della tenuta logica della motivazione offerta in ordine a tale interpretazione che deve rispettare le regole di fr- A valutazione previste dal codice, tra le quali è compresa, nel caso di condanna, anche quella del superamento di ogni "ragionevole dubbio", ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi: Sez.

U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez.

U., n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

In sintesi: la "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione si risolve in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale; e può rinvenirsi nella omessa valutazione delle "tesi alternative" solo ove queste sia allegate e ragionevoli, ovvero trovino conforto nella logica e nelle emergenze processuali, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04 (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).

4. Nel caso in esame, la regola "b.a.r.d" risulta pienamente rispettata dalla Corte territoriale, non emergendo, infatti, lacune motivazionali o contraddizioni nel percorso argomentativo tracciato per confermare la responsabilità dei ricorrenti.

Anche perché non sono emerse tesi alternative giustificative delle condotte contestate, che non siano state adeguatamente vagliate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.

Il motivo di ricorso, manifesta invece la finalità di indurre ad una diversa valutazione delle singole circostanze elencate alle pagine 5 e 6, lamentando diffuse lacune investigative e manifestando non condivisioni, rispetto alle conclusioni a cui è giunta la sentenza impugnata alle pagine 6, 7 e 8, ove vengono riportati in dettaglio i movimenti ed i contenuti dei soggetti captati all'utenza 3512255235, e tra questi proprio il Tamburello, anche fotografato durante il servizio di osservazione.

5. Palesemente estraneo all'area del deducibile nel giudizio di legittimità è anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che allude, in modo del tutto avulso dal contesto motivazionale che intende impugnare, ad una affermata inutilizzabilità, con evidente critica però meramente valutativa sull'apprezzamento del materiale probatorio, di uno screenshot tratto da Facebook a sostegno della deposizione del [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è criptico nel momento in cui non chiarisce il senso dell'affermazione, né l'incidenza decisiva delle stesse deduzioni sulla motivazione impugnata.

6. Manifestamente infondate sono altresì le censure mosse da Tamburello, con il secondo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il giudice distrettuale ha correttamente esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la quale è stata modulata sulla base di criteri edittali superiori al minimo ma inferiori al medio, con adeguata motivazione relativa alla gravità del trasporto organizzato dell'ingente quantitativo di droga, nascosto in un vano apposito del furgone, ai plurimi 2- precedenti per consistenti pene detentive per reati in materia di stupefacenti, oltre ad altri in altri ambiti diversi, ma più recenti.

7. Infine, va rilevata l'inammissibilità del terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], posto che lo stesso non coglie alcuna irragionevolezza o carenza motivazionale della sentenza impugnata, che ha in maniera coerente con gli arresti di legittimità, trattandosi di chilogrammi 57 di sostanza stupefacente tipo hashish, con principio attivo pari a chilogrammi 7967,542 , ritenuto integrata l'aggravante, i cui presupposti in fatto hanno formato oggetto dell'attività di trasferimento dalla Sicilia oggetto della contestazione, posto che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (Sez.

U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020 Ud. (dep. 12/05/2020 ) Rv. 279005 - 01).

8. Evidenziato che all'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Firenze del 28 giugno 2019, che, a seguito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro e con altri soggetti, responsabili del reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R, 309/90, per l'organizzazione dell'acquisto e del trasporto di una partita di sostanza stupefacente del tipo hashish (per un peso complessivo di circa 57 chilogrammi, con principio attivo corrispondente a circa 7.967 grammi) trasportata in Toscana dalla provincia di Trapani, utilizzando un furgone condotto da altra persona processata separatamente a seguito del suo arresto in flagranza, condannandoli alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. I ricorrenti, ciascuno con proprio ricorso a mezzo del proprio difensore, deducono i seguenti motivi. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in relazione alla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, con violazione della regola BARD, con conseguente illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza; 2) violazione di legge e vizio motivazionale ed evidente contraddittorietà della motivazione, in ordine ai profili del trattamento sanzionatorio sproporzionato ed eccessivamente severo, non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'imputato, sulla base del solo contenuto delle intercettazioni telefoniche ed alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto per altri versi totalmente inattendibile; 2) vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità di screenshot di Facebook a sostegno della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] quale prova documentale ( art. 234 cod.proc.pen.); 3) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod.pen., in quanto l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 non era conosciuta, e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come quello analogo proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile in quanto, nella sostanza, propongono critiche all'accertamento in fatto della sentenza impugnata, posto che alla Corte di Cassazione non è consentita l'interpretazione diretta della capacità dimostrativa della prove, che spetta solo ai giudici di merito, ma solo la valutazione della tenuta logica della motivazione offerta in ordine a tale interpretazione che deve rispettare le regole di fr- A valutazione previste dal codice, tra le quali è compresa, nel caso di condanna, anche quella del superamento di ogni "ragionevole dubbio", ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi: Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272430). In sintesi: la "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione si risolve in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale; e può rinvenirsi nella omessa valutazione delle "tesi alternative" solo ove queste sia allegate e ragionevoli, ovvero trovino conforto nella logica e nelle emergenze processuali, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04 (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). 4. Nel caso in esame, la regola "b.a.r.d" risulta pienamente rispettata dalla Corte territoriale, non emergendo, infatti, lacune motivazionali o contraddizioni nel percorso argomentativo tracciato per confermare la responsabilità dei ricorrenti. Anche perché non sono emerse tesi alternative giustificative delle condotte contestate, che non siano state adeguatamente vagliate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Il motivo di ricorso, manifesta invece la finalità di indurre ad una diversa valutazione delle singole circostanze elencate alle pagine 5 e 6, lamentando diffuse lacune investigative e manifestando non condivisioni, rispetto alle conclusioni a cui è giunta la sentenza impugnata alle pagine 6, 7 e 8, ove vengono riportati in dettaglio i movimenti ed i contenuti dei soggetti captati all'utenza 3512255235, e tra questi proprio il Tamburello, anche fotografato durante il servizio di osservazione. 5. Palesemente estraneo all'area del deducibile nel giudizio di legittimità è anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che allude, in modo del tutto avulso dal contesto motivazionale che intende impugnare, ad una affermata inutilizzabilità, con evidente critica però meramente valutativa sull'apprezzamento del materiale probatorio, di uno screenshot tratto da Facebook a sostegno della deposizione del [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è criptico nel momento in cui non chiarisce il senso dell'affermazione, né l'incidenza decisiva delle stesse deduzioni sulla motivazione impugnata. 6. Manifestamente infondate sono altresì le censure mosse da Tamburello, con il secondo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio. Il giudice distrettuale ha correttamente esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la quale è stata modulata sulla base di criteri edittali superiori al minimo ma inferiori al medio, con adeguata motivazione relativa alla gravità del trasporto organizzato dell'ingente quantitativo di droga, nascosto in un vano apposito del furgone, ai plurimi 2- precedenti per consistenti pene detentive per reati in materia di stupefacenti, oltre ad altri in altri ambiti diversi, ma più recenti. 7. Infine, va rilevata l'inammissibilità del terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], posto che lo stesso non coglie alcuna irragionevolezza o carenza motivazionale della sentenza impugnata, che ha in maniera coerente con gli arresti di legittimità, trattandosi di chilogrammi 57 di sostanza stupefacente tipo hashish, con principio attivo pari a chilogrammi 7967,542 , ritenuto integrata l'aggravante, i cui presupposti in fatto hanno formato oggetto dell'attività di trasferimento dalla Sicilia oggetto della contestazione, posto che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020 Ud. (dep. 12/05/2020 ) Rv. 279005 - 01). 8. Evidenziato che all'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
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