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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08009/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2008/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TRIESTE n. 260/2015 depositata il24/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal ConsigliereGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl impugnava gli avvisi di accertamento recanti recuperi IRES, IVA e IRAP per gli anni dal 2007 al 2010 emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate e la CTP di Udine, riuniti i ricorsi, accoglieva in parte l’impugnazione dell’accertamento relativo al 2007 e rigettava gli altri.

La CTR del [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello della contribuente, che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more l’istante ha proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria come da l. n. 197/2022 art. 1 c. 186 ss. e ha depositato in questo giudizio la copia della domanda di definizione e dei versamenti effettuati, essendo sufficiente, secondo la l. n. 197/2022 art. 1 comma197, il versamento della prima rata.

Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2008/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 260/2015 depositata il24/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal ConsigliereGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl impugnava gli avvisi di accertamento recanti recuperi IRES, IVA e IRAP per gli anni dal 2007 al 2010 emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate e la CTP di Udine, riuniti i ricorsi, accoglieva in parte l’impugnazione dell’accertamento relativo al 2007 e rigettava gli altri. La CTR del [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello della contribuente, che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more l’istante ha proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria come da l. n. 197/2022 art. 1 c. 186 ss. e ha depositato in questo giudizio la copia della domanda di definizione e dei versamenti effettuati, essendo sufficiente, secondo la l. n. 197/2022 art. 1 comma197, il versamento della prima rata. Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha
Sentenza Cassazione n. 08009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris