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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11837/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2177/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

S.R.L. (già COMPANIE D'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom ciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G Donizetti n.7; — ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCCSSIONE, in persona del Pre- sidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.697/5/2018 depositata il 5 giugno 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza CE rnerale del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello proposto dalla società La Corte EN S.r.l., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 1617/20/2014 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avente ad oggetto la cartella di pagamento per IVA 2009.

2. La cartella di pagamento veniva emessa a seguito di controllo au- tomatizzato del modello unico per l'anno di imposta 2009 effettuato ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972 integralmente confermata nei due gr3di di giudizio di merito.

3. Avverso la sentenza d'appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione per otto motivi, cui replicano l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione attraverso un unico controricorso.

Considerato che:

4. In primo luogo, nonostante la formulazione del ricorso al limite del- la radicale inammissibilità per mancata indicazione del pertinente pa- radigma dell'art.360 primo comma cod, proc. civ., possono essere enucleati otto motivi di ricorso, evincibili dal corpo dello stesso della narrazione e riconducibili a due paradigmi processuali: quattro ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., di cui il primo motivo per erra- ta motivazione in fatto e diritto adottata calla CTR circa la documen- tazione della ristampa della cartella prodo:ta dall'agente della riscos- sione in primo grado; il secondo motivo per errata motivazione in fat- to e diritto della sentenza impugnata circa l'illegittimità dell'iter notifi- catorio; il quinto motivo per errata motivazione in fatto e diritto della sentenza di appello circa la decadenza e prescrizione dall'attività ac- certativa; il sesto motivo per errata motivazione in fatto e diritto della sentenza della CTR circa la mancanza totale di motivazione dell'atto.

Altre quattro censure sono qualificabili come riconducibili al parame- tro processuale dell'art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.: il terzo motivo per mancata indicazione in seno alla cartella del responsabile del procedimento; il quarto motivo per mancata sottoscrizione dell'in- timazione - rectius della cartella - impugnata; il settimo motivo per mancato rispetto da parte della cartella de contenuti minimi degli atti impugnati per mancanza della motivazione dell'atto in violazione del- comma 2 lett. b) della

I. n.212 del 2000; l'ottavo motivo per mancanza dell'esposizione dei criteri di calcolo degli interessi e san- zioni nella cartella.

5. Con riferimento ai motivi primo, secondo, quinto e sesto recanti doglianze motivazionali trova preliminarmente accoglimento l'ecce- zione ex art. 348 ter, quarto e quinto :omma, cod. proc. civ. di inammissibilità avanzata in controricorso profilo peraltro rilevabile d'ufficio.

Le censure summenzionate incappano nella preclusione della doppia conforme di cui all'art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03), disposto che trova applicazione alle sentenze emesse dall'Il settem- bre 2012 e alle impugnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata è stata deposi- tata il 5 giugno 2018.

6. In disparte da quanto precede, il prirr o motivo, relativo alla docu- mentazione della ristampa della cartella pi-odotta dall'agente della ri- scossione in primo grado, alla completezza e chiarezza della cartella, all'assenza di corrispondenza tra la cartella notificata e all'originale, è inammissibile anche perché il documentc non è prodotto in giudizio e ciò non permette di apprezzare la decisiv ta della censura.

E' altresì infondato il secondo motivo, relativo alla pretesa inesistenza e comunque invalidità della notifica della cartella, dal momento che in tema di notificazione della cartella di pagamento l'inesistenza è confi- gurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nel- le sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli ele- menti costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello le- gale, tra cui, in particolare, i vizi relativi aLindividuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 - 01).

7. E' inoltre infondato il quinto motivo, ci: -ca la pretesa decadenza e prescrizione dell'attività accertativa perché in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la relati- va rettifica c.d. formale, previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo l'interpretazione autentica offerta già dall'art. 28 pri- mo comma della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non ha natura de- cadenziale, né è dato ipotizzarne una trasformazione da perentorio in ordinatorio, in ragione della valenza precettiva "ah origine" della di- sposizione interpretativa (Cass. Sez.

E , Sentenza n. 8055 del 03/04/2013, Rv. 626123 - 01) e, come accertato dalla CTR, è stato rispetto il termine dell'art.17 del d.P.R. n.602 del 1973 e dell'art.25 del medesimo decreto, nel testo ratione temporis vigente, essendo la cartella stata notificata il 10.6.2013 entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Infine, è stata rispettata la prescrizione decennale ordinaria applicabi- le al credito erariale per la riscossione dell'imposta a seguito di accer- tamento divenuto definitivo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007, Rv. 596843 - 01), in quanto 1,3 prestazione tributaria, at- tesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbliga- zioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in or- dine alla sussistenza dei presupposti impositivi..

E' altresì infondato il sesto motivo, relativo alla errata motivazione della CTR per non aver constatato la mancanza totale di motivazione dell'atto impugnato, perché, in tema di riscossione delle imposte, l'obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del con- tenuto prescritto per ciascuno tipo di atto.

Pertanto, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effet- tuata in base alle dichiarazioni rese da' zontribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a co- noscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i pre- supposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017, Pv 645620 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020, Rv. 658873 - 01).

8. Con il terzo motivo di ricorso - ai fini d all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazi )ne dell'art.7 della

I. n.212 del 2000 per mancata indicazione in seno alla cartella del responsabi- le del procedimento.

Con il quarto motivo la ricorrente - ex art:.:360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione di legge per mancata sottoscrizione della cartella di pagamento.

9. I due motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

Premesso che in tema di cartelle di pagamento l'indica- zione del responsabile del procedimento, prevista a pena di nullità per le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a de- correre dal 10 giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in I. n. 31 del 2008, deve intendersi rife- rita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa eTettivamente esercitata, es- sendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'at- tività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29652 del 14/11/2019, Rv. 655747 - 01), la censura è inammissibile in quanto non riproduce il contenuto della cartella di pagamento per poter per- mettere alla Corte di verificare la decisività della doglianza.

Il quarto motivo è poi totalmente generico, non individuando neppure la previsione di legge che assume violata.

In ogni caso, l'art.25 del d.P.R. n.602 del 1973 esclude che la cartella di pagamento, predispo- sta secondo il modello ministeriale approvato, imponga quale requisi- to a pena di nullità, la sottoscrizione autog-afa.

10. Con il settimo motivo la ricorrente - ai fini dell'art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - lamenta il mancato rispetto da parte del- la cartella dei contenuti minimi degli atti impugnati per mancanza della motivazione dell'atto, in violazione dell'art.7 comma 2 lett. b) della

I. n.212 del 2000.

Con l'ottavo motivo si deduce la violazione di legge anche per man- canza dell'esposizione dei criteri di calcolo degli interessi e sanzioni nel corpo della cartella.

11. I motivi sono inammissibili quanto alla tecnica di formulazione, sia per difetto di autosufficienza in quanto la cartella, come sopra già considerato, non è neppure riprodotta in ricorso, sia per l'estrema ge- nericità, al punto che l'ottavo motivo non individua nemmeno la pre- visione di legge che si assume violata.

Ove nella locuzione dell'ottavo motivo "carente e falsa motivazione" riportata nella rubrica del moti- vo dovesse intendersi un profilo di censura motivazionale della sen- tenza impugnata, la doglianza è anche inammissibile per "doppia con- forme" ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la società adempiuto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla CT 3 e dalla CTR.

12. In conclusione, il ricorso dev'essere ricettato e le spese di lite se- guono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del fatto che l'ente creditore e l'agente della riscossione si sono difesi congiuntamente.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite ai controricorrenti, liquidate in liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2177/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. S.R.L. (già COMPANIE D'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom ciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G Donizetti n.7; — ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCCSSIONE, in persona del Pre- sidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.697/5/2018 depositata il 5 giugno 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza CE rnerale del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello proposto dalla società La Corte EN S.r.l., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 1617/20/2014 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avente ad oggetto la cartella di pagamento per IVA 2009. 2. La cartella di pagamento veniva emessa a seguito di controllo au- tomatizzato del modello unico per l'anno di imposta 2009 effettuato ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972 integralmente confermata nei due gr3di di giudizio di merito. 3. Avverso la sentenza d'appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione per otto motivi, cui replicano l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione attraverso un unico controricorso. Considerato che: 4. In primo luogo, nonostante la formulazione del ricorso al limite del- la radicale inammissibilità per mancata indicazione del pertinente pa- radigma dell'art.360 primo comma cod, proc. civ., possono essere enucleati otto motivi di ricorso, evincibili dal corpo dello stesso della narrazione e riconducibili a due paradigmi processuali: quattro ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., di cui il primo motivo per erra- ta motivazione in fatto e diritto adottata calla CTR circa la documen- tazione della ristampa della cartella prodo:ta dall'agente della riscos- sione in primo grado; il secondo motivo per errata motivazione in fat- to e diritto della sentenza impugnata circa l'illegittimità dell'iter notifi- catorio; il quinto motivo per errata motivazione in fatto e diritto della sentenza di appello circa la decadenza e prescrizione dall'attività ac- certativa; il sesto motivo per errata motivazione in fatto e diritto della sentenza della CTR circa la mancanza totale di motivazione dell'atto. Altre quattro censure sono qualificabili come riconducibili al parame- tro processuale dell'art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.: il terzo motivo per mancata indicazione in seno alla cartella del responsabile del procedimento; il quarto motivo per mancata sottoscrizione dell'in- timazione - rectius della cartella - impugnata; il settimo motivo per mancato rispetto da parte della cartella de contenuti minimi degli atti impugnati per mancanza della motivazione dell'atto in violazione del- comma 2 lett. b) della I. n.212 del 2000; l'ottavo motivo per mancanza dell'esposizione dei criteri di calcolo degli interessi e san- zioni nella cartella. 5. Con riferimento ai motivi primo, secondo, quinto e sesto recanti doglianze motivazionali trova preliminarmente accoglimento l'ecce- zione ex art. 348 ter, quarto e quinto :omma, cod. proc. civ. di inammissibilità avanzata in controricorso profilo peraltro rilevabile d'ufficio. Le censure summenzionate incappano nella preclusione della doppia conforme di cui all'art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03), disposto che trova applicazione alle sentenze emesse dall'Il settem- bre 2012 e alle impugnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata è stata deposi- tata il 5 giugno 2018. 6. In disparte da quanto precede, il prirr o motivo, relativo alla docu- mentazione della ristampa della cartella pi-odotta dall'agente della ri- scossione in primo grado, alla completezza e chiarezza della cartella, all'assenza di corrispondenza tra la cartella notificata e all'originale, è inammissibile anche perché il documentc non è prodotto in giudizio e ciò non permette di apprezzare la decisiv ta della censura. E' altresì infondato il secondo motivo, relativo alla pretesa inesistenza e comunque invalidità della notifica della cartella, dal momento che in tema di notificazione della cartella di pagamento l'inesistenza è confi- gurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nel- le sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli ele- menti costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello le- gale, tra cui, in particolare, i vizi relativi aLindividuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 - 01). 7. E' inoltre infondato il quinto motivo, ci: -ca la pretesa decadenza e prescrizione dell'attività accertativa perché in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la relati- va rettifica c.d. formale, previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo l'interpretazione autentica offerta già dall'art. 28 pri- mo comma della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non ha natura de- cadenziale, né è dato ipotizzarne una trasformazione da perentorio in ordinatorio, in ragione della valenza precettiva "ah origine" della di- sposizione interpretativa (Cass. Sez. E , Sentenza n. 8055 del 03/04/2013, Rv. 626123 - 01) e, come accertato dalla CTR, è stato rispetto il termine dell'art.17 del d.P.R. n.602 del 1973 e dell'art.25 del medesimo decreto, nel testo ratione temporis vigente, essendo la cartella stata notificata il 10.6.2013 entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Infine, è stata rispettata la prescrizione decennale ordinaria applicabi- le al credito erariale per la riscossione dell'imposta a seguito di accer- tamento divenuto definitivo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007, Rv. 596843 - 01), in quanto 1,3 prestazione tributaria, at- tesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbliga- zioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in or- dine alla sussistenza dei presupposti impositivi.. E' altresì infondato il sesto motivo, relativo alla errata motivazione della CTR per non aver constatato la mancanza totale di motivazione dell'atto impugnato, perché, in tema di riscossione delle imposte, l'obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del con- tenuto prescritto per ciascuno tipo di atto. Pertanto, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effet- tuata in base alle dichiarazioni rese da' zontribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a co- noscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i pre- supposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017, Pv 645620 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020, Rv. 658873 - 01). 8. Con il terzo motivo di ricorso - ai fini d all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazi )ne dell'art.7 della I. n.212 del 2000 per mancata indicazione in seno alla cartella del responsabi- le del procedimento. Con il quarto motivo la ricorrente - ex art:.:360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione di legge per mancata sottoscrizione della cartella di pagamento. 9. I due motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Premesso che in tema di cartelle di pagamento l'indica- zione del responsabile del procedimento, prevista a pena di nullità per le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a de- correre dal 10 giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in I. n. 31 del 2008, deve intendersi rife- rita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa eTettivamente esercitata, es- sendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'at- tività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29652 del 14/11/2019, Rv. 655747 - 01), la censura è inammissibile in quanto non riproduce il contenuto della cartella di pagamento per poter per- mettere alla Corte di verificare la decisività della doglianza. Il quarto motivo è poi totalmente generico, non individuando neppure la previsione di legge che assume violata. In ogni caso, l'art.25 del d.P.R. n.602 del 1973 esclude che la cartella di pagamento, predispo- sta secondo il modello ministeriale approvato, imponga quale requisi- to a pena di nullità, la sottoscrizione autog-afa. 10. Con il settimo motivo la ricorrente - ai fini dell'art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - lamenta il mancato rispetto da parte del- la cartella dei contenuti minimi degli atti impugnati per mancanza della motivazione dell'atto, in violazione dell'art.7 comma 2 lett. b) della I. n.212 del 2000. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione di legge anche per man- canza dell'esposizione dei criteri di calcolo degli interessi e sanzioni nel corpo della cartella. 11. I motivi sono inammissibili quanto alla tecnica di formulazione, sia per difetto di autosufficienza in quanto la cartella, come sopra già considerato, non è neppure riprodotta in ricorso, sia per l'estrema ge- nericità, al punto che l'ottavo motivo non individua nemmeno la pre- visione di legge che si assume violata. Ove nella locuzione dell'ottavo motivo "carente e falsa motivazione" riportata nella rubrica del moti- vo dovesse intendersi un profilo di censura motivazionale della sen- tenza impugnata, la doglianza è anche inammissibile per "doppia con- forme" ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la società adempiuto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla CT 3 e dalla CTR. 12. In conclusione, il ricorso dev'essere ricettato e le spese di lite se- guono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del fatto che l'ente creditore e l'agente della riscossione si sono difesi congiuntamente. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite ai controricorrenti, liquidate in liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo
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