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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09989/2026

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in forza di procura conferita a margine del ricorso percassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 436– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 591 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 settembre 2019 (R.G.N.753/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBologna ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronunciadel Tribunale della medesima sede e ha dunque riconosciuto il dirittodella signora [OSCURATO:PERSONA] a percepire il trattamento di finerapporto (TFR) «per ogni singolo contratto a termine stipulato» con ilComune di Bologna quale maestra d’infanzia dal primo settembre 2010al 31 agosto 2015, prima dell’assunzione a tempo indeterminato adecorrere dal primo settembre 2015.A fondamento della decisione la Corte territoriale richiama i princìpienunciati da Cass., S.U., 14 novembre 2014, n. 24280, e osserva chei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzatisono regolati dall’art. 2120 cod. civ., che riconosce il TFR in ogni casodi cessazione del rapporto di lavoro subordinato e, dunque, anche almomento «della cessazione di ogni singolo contratto a terminestipulato a prescindere dall’eventuale unitarietà del rapportoprevidenziale per assenza di soluzione di continuità» (pagina 5 dellasentenza d’appello).A diverse conclusioni non induce il richiamo all’art. 5 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368, inapplicabile al settore pubblicoe comunque inconferente a fronte dell’instaurazione di nuovo rapportodi lavoro a tempo indeterminato.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con duemotivi.3.– All’impugnazione resiste la signora [OSCURATO:PERSONA],notificando controricorso, illustrato da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.- 2 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, dell’Accordo quadro ARAN Confederazionisindacali del 29 luglio 1999 e del successivo decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 20 dicembre 1999, dell’art. 26, comma 19, dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448.Avrebbe errato la Corte di merito nel liquidare il trattamento di finerapporto (TFR) all’atto di ogni singola cessazione dal servizio, anche inun’ipotesi in cui «si sono succeduti plurimi contratti di lavoro senzaalcuna soluzione di continuità tra loro» (pagina 10 del ricorso percassazione).

In tale fattispecie, la prestazione potrebbe essere erogatasoltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio.I giudici del gravame non avrebbero ponderato la peculiaredisciplina del TFR pubblicistico, che non potrebbe essere assimilata aquella dettata, in àmbito privatistico, dall’art. 2120 cod. civ.

A taleriguardo, il ricorrente rileva che il TFR pubblicistico è erogato dall’INPSe non dal datore di lavoro, è finanziato con una contribuzioneprevidenziale obbligatoria, è «contabilizzato solo figurativamente»(pagina 6 del ricorso per cassazione), è assoggettato a particolarimodalità di computo e a un particolare meccanismo di “invarianza”della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai finiprevidenziali, non contempla il beneficio delle “anticipazioni” e lafacoltà di conseguirne il versamento in busta paga, è liquidato secondospecifiche cadenze temporali, non prevede l’applicazione delle normesul Fondo di garanzia.

Tali peculiarità precluderebbero in radicel’applicabilità dell’art. 2120 cod. civ., che costituisce il cardine delladecisione d’appello.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazionedell’art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, anche alla- 3 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13,C-63/13, C-161/13 (Mascolo).I contratti annuali a tempo determinato, «rinnovati in sequenza» epoi proseguiti, senza soluzione di continuità, in un rapporto di lavoro atempo indeterminato con il Comune di Bologna, determinerebberol’unicità dei rapporti di servizio, con ogni conseguenza di legge in ordineai tempi di erogazione del TFR.3.– Le censure, tra loro connesse, si prestano a una disaminacongiunta e si rivelano inammissibili, per le ragioni ribadite da questaCorte anche di recente in controversie del tutto sovrapponibili a quellaodierna (Cass., sez. lav., 15 agosto 2025, n. 23313, e 10 luglio 2025,n. 18969), in coerenza con le affermazioni di Cass., S.U., 14 novembre2014, n. 24280.3.1.– Le critiche del ricorrente non inducono a rimeditarel’orientamento consolidato.In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alledipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzionein ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto dilavoro, per il quale matura il trattamento ex art. 2120 cod. civ., ildipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di finerapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro(Cass., sez. lav., 3 marzo 2020, n. 5895).Nel dare continuità alle enunciazioni della sentenza n. 24280 del2014, che muovono dal processo di armonizzazione dei molteplicitrattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati edalla loro natura retributiva, riaffermata anche dal giudice delle leggi(sentenza n. 159 del 2019), questa Corte ha puntualizzato che «Laesigibilità del TFR è stata ancorata ai medesimi presupposti previsti peril lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto dilavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento- 4 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026di fine rapporto, gestito dall’INPS.

Resta pertanto irrilevante, al pari diquanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale,in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga laiscrizione al fondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini dellaesigibilità del TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto ilprofilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successionetemporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazionestatale» (ordinanza n. 5895 del 2020, cit., punto 21 del Considerato).Le differenze di regime del TFR dei dipendenti pubblici, valorizzatenel ricorso, «non valgono a privare di rilievo la principaleconsiderazione per cui, rimanendo applicabile l’art. 2120 c.c., il t.f.r.spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentementedalla contestuale cessazione del rapporto previdenziale» (ordinanza n.18969 del 2025, cit., in motivazione).3.2.– Inoltre, nel porre l’accento sull’abusiva reiterazione deicontratti a tempo determinato e sulla sostanziale unicità del rapportodi lavoro (pagina 12 del ricorso per cassazione), le censure non siconfrontano con l’iter logico della pronuncia d’appello (pagine 5 e 6),che nega l’unicità del rapporto di lavoro addotta dal ricorrente edesclude l’applicabilità al settore pubblico della conversione deglioriginari contratti a tempo determinato (art. 5 del d.lgs. n. 368 del2001).Peraltro, le indicazioni desumibili dal diritto dell’Unione europea edalla giurisprudenza della Corte di giustizia non fanno «venire meno ladistinzione fra il rapporto di lavoro svolto a tempo determinato e quello,successivo, a tempo indeterminato» (Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n.9547 e n. 9545), instaurato ex novo dalle parti per effetto diun’autonoma determinazione negoziale (ordinanza n. 23313 del 2025,cit., punto 6 delle Ragioni della decisione).4.– Dalle considerazioni svolte discende la complessivainammissibilità del ricorso, in riferimento all’art. 360-bis, n. 1, cod.- 5 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026proc. civ., e tale profilo consente di soprassedere all’esame degliulteriori aspetti che la parte controricorrente ha evidenziato in limine(difetto di ius postulandi, carenza di specificità delle censure).5.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta, con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].6.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrentea rifondere le spese del presente giudizio alla parte controricorrente,con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratoreantistatario, nell’importo che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, inEuro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in forza di procura conferita a margine del ricorso percassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 436– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 591 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 settembre 2019 (R.G.N.753/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBologna ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronunciadel Tribunale della medesima sede e ha dunque riconosciuto il dirittodella signora [OSCURATO:PERSONA] a percepire il trattamento di finerapporto (TFR) «per ogni singolo contratto a termine stipulato» con ilComune di Bologna quale maestra d’infanzia dal primo settembre 2010al 31 agosto 2015, prima dell’assunzione a tempo indeterminato adecorrere dal primo settembre 2015.A fondamento della decisione la Corte territoriale richiama i princìpienunciati da Cass., S.U., 14 novembre 2014, n. 24280, e osserva chei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzatisono regolati dall’art. 2120 cod. civ., che riconosce il TFR in ogni casodi cessazione del rapporto di lavoro subordinato e, dunque, anche almomento «della cessazione di ogni singolo contratto a terminestipulato a prescindere dall’eventuale unitarietà del rapportoprevidenziale per assenza di soluzione di continuità» (pagina 5 dellasentenza d’appello).A diverse conclusioni non induce il richiamo all’art. 5 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368, inapplicabile al settore pubblicoe comunque inconferente a fronte dell’instaurazione di nuovo rapportodi lavoro a tempo indeterminato.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con duemotivi.3.– All’impugnazione resiste la signora [OSCURATO:PERSONA],notificando controricorso, illustrato da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.- 2 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, dell’Accordo quadro ARAN Confederazionisindacali del 29 luglio 1999 e del successivo decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 20 dicembre 1999, dell’art. 26, comma 19, dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448.Avrebbe errato la Corte di merito nel liquidare il trattamento di finerapporto (TFR) all’atto di ogni singola cessazione dal servizio, anche inun’ipotesi in cui «si sono succeduti plurimi contratti di lavoro senzaalcuna soluzione di continuità tra loro» (pagina 10 del ricorso percassazione). In tale fattispecie, la prestazione potrebbe essere erogatasoltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio.I giudici del gravame non avrebbero ponderato la peculiaredisciplina del TFR pubblicistico, che non potrebbe essere assimilata aquella dettata, in àmbito privatistico, dall’art. 2120 cod. civ. A taleriguardo, il ricorrente rileva che il TFR pubblicistico è erogato dall’INPSe non dal datore di lavoro, è finanziato con una contribuzioneprevidenziale obbligatoria, è «contabilizzato solo figurativamente»(pagina 6 del ricorso per cassazione), è assoggettato a particolarimodalità di computo e a un particolare meccanismo di “invarianza”della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai finiprevidenziali, non contempla il beneficio delle “anticipazioni” e lafacoltà di conseguirne il versamento in busta paga, è liquidato secondospecifiche cadenze temporali, non prevede l’applicazione delle normesul Fondo di garanzia. Tali peculiarità precluderebbero in radicel’applicabilità dell’art. 2120 cod. civ., che costituisce il cardine delladecisione d’appello.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazionedell’art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, anche alla- 3 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13,C-63/13, C-161/13 (Mascolo).I contratti annuali a tempo determinato, «rinnovati in sequenza» epoi proseguiti, senza soluzione di continuità, in un rapporto di lavoro atempo indeterminato con il Comune di Bologna, determinerebberol’unicità dei rapporti di servizio, con ogni conseguenza di legge in ordineai tempi di erogazione del TFR.3.– Le censure, tra loro connesse, si prestano a una disaminacongiunta e si rivelano inammissibili, per le ragioni ribadite da questaCorte anche di recente in controversie del tutto sovrapponibili a quellaodierna (Cass., sez. lav., 15 agosto 2025, n. 23313, e 10 luglio 2025,n. 18969), in coerenza con le affermazioni di Cass., S.U., 14 novembre2014, n. 24280.3.1.– Le critiche del ricorrente non inducono a rimeditarel’orientamento consolidato.In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alledipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzionein ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto dilavoro, per il quale matura il trattamento ex art. 2120 cod. civ., ildipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di finerapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro(Cass., sez. lav., 3 marzo 2020, n. 5895).Nel dare continuità alle enunciazioni della sentenza n. 24280 del2014, che muovono dal processo di armonizzazione dei molteplicitrattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati edalla loro natura retributiva, riaffermata anche dal giudice delle leggi(sentenza n. 159 del 2019), questa Corte ha puntualizzato che «Laesigibilità del TFR è stata ancorata ai medesimi presupposti previsti peril lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto dilavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento- 4 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026di fine rapporto, gestito dall’INPS. Resta pertanto irrilevante, al pari diquanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale,in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga laiscrizione al fondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini dellaesigibilità del TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto ilprofilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successionetemporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazionestatale» (ordinanza n. 5895 del 2020, cit., punto 21 del Considerato).Le differenze di regime del TFR dei dipendenti pubblici, valorizzatenel ricorso, «non valgono a privare di rilievo la principaleconsiderazione per cui, rimanendo applicabile l’art. 2120 c.c., il t.f.r.spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentementedalla contestuale cessazione del rapporto previdenziale» (ordinanza n.18969 del 2025, cit., in motivazione).3.2.– Inoltre, nel porre l’accento sull’abusiva reiterazione deicontratti a tempo determinato e sulla sostanziale unicità del rapportodi lavoro (pagina 12 del ricorso per cassazione), le censure non siconfrontano con l’iter logico della pronuncia d’appello (pagine 5 e 6),che nega l’unicità del rapporto di lavoro addotta dal ricorrente edesclude l’applicabilità al settore pubblico della conversione deglioriginari contratti a tempo determinato (art. 5 del d.lgs. n. 368 del2001).Peraltro, le indicazioni desumibili dal diritto dell’Unione europea edalla giurisprudenza della Corte di giustizia non fanno «venire meno ladistinzione fra il rapporto di lavoro svolto a tempo determinato e quello,successivo, a tempo indeterminato» (Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n.9547 e n. 9545), instaurato ex novo dalle parti per effetto diun’autonoma determinazione negoziale (ordinanza n. 23313 del 2025,cit., punto 6 delle Ragioni della decisione).4.– Dalle considerazioni svolte discende la complessivainammissibilità del ricorso, in riferimento all’art. 360-bis, n. 1, cod.- 5 -Numero registro generale 12264/2020Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 9989/2026Data pubblicazione 17/04/2026proc. civ., e tale profilo consente di soprassedere all’esame degliulteriori aspetti che la parte controricorrente ha evidenziato in limine(difetto di ius postulandi, carenza di specificità delle censure).5.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta, con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].6.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrentea rifondere le spese del presente giudizio alla parte controricorrente,con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratoreantistatario, nell’importo che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, inEuro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -
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