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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21017/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22342/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatae difesa d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 34; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 20; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] professionale – Consulente fiscale ─ Obbligazioni solidali - Transazione del coobbligato - Dichiarazione di volerne profittare in corso di causa – Ammissibilità—Divieto di produzione di nuovi documenti in appello –Limiti -Fattispecie e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.A. -Rappresentanza generale per l'Italia; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 276 /202 2 depositata in data 9 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 lugl i o 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convennein giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Torino, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del negligente adempimento delle prestazioni d’opera professionali ad essi demandate.

Premesso di svolgere attività di lavorazione e commercializzazione di materiali metallici, esposedi essersi avvalsa a partire dal 2010 delle prestazioni della CTF concernenti l'elaborazione dei dati contabili, la verifica della contabilità, la redazione ed il deposito dei bilanci nonché la stesura e l'invio delle dichiarazioni fiscali, ed altresì di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale di detta società) rispetto a tutte le consulenze contabili e fiscali.

Narrò quindi di essere stata destinataria, nel 2014, di un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, conclusosi con la sostanziale adesione alle pretese dell'Ufficio in relazione a diversi tributi (Ires, Iva ed Irap), nonché in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro su alcuni contratti derivati.

Dei danni rappresentati dai maggiori esborsi che ne erano conseguiti chiesequindi rispondessero in solido i convenuti.

Questisi costituirono e, oltre a resistere alla domanda, chiese ro in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento di corrispettivi non onorati.2.

Esteso il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia dai convenuti , l’adito Tribunale pronunciò sentenza (n. 5649 del 201 9 ) con la quale ─ disattesa , per la ritenuta sua tardività,la richiesta di acquisizione, previa remissione della causa in istruttoria edemissione di ordine di esibizione, della documentazione inerente alle transazioni intervenute tra la C.T.F. ed i tre sindaci della società, ritenuti corresponsabili solidali quantomeno per culpa in vigilando in ordine alle violazioni predette (richiesta avanzata in comparsa conclusionale dalla [OSCURATO:PERSONA] onde poter valutare l'eventuale adesione a tali accordiai sensi e per gli effetti di cui all'art.1304 c.c.) ─ in parziale accoglimento della domanda principale, condannò i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 78.740,31 , pari all’importo delle sanzion i applicate dall’Ufficio impositore in ordine ad alcune delle violazioni contestate; accolse integralmente la domanda riconvenzionale, per l’importo di € 13.036,70; rigettò invece la domanda di manleva.

3. In parziale accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in corrispondente riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 276/2022,resa pubblica il 9 marzo 2022, ha rigettato la detta domanda risarcitoria dellaRame [OSCURATO:SOCIETA]. , seguendo un iter argomentativo che può così essere sintetizzato (v. pagg. 6 –11 della sentenza): ─ rilievo prioritario deve assegnarsi alle argomentazioni svolte dagli appellanti con riferimento alla transazione separatamente conclusa tra [OSCURATO:PERSONA] e quattro componenti del collegio sindacale; ─ tali argomentazioni introducono una questione assolutamente nuova, «posto che in proposito il Tribunale si era limitato ad osservare (del tutto correttamente) l'improponibilità, nel contesto della comparsa conclusionale, di un'istanza finalizzata a veder ordinare all'allora attrice l'esibizione del testo della transazione in parola, poi prodotto, unitamente ad altro documento, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]» con l’atto d’appello; ─ la prospettazione di tale questione in appello e la produzione documentale offerta a supporto,ancorché nuove, sono ammissibil i ed è invece infondata la contraria eccezione opposta dall’appellata,basata sul rilievo che gli appellanti avevano avuto contezza dell'intervenuta transazione sin dall'udienza del 14 marzo 2019 e nondimeno non avevano avanzato alcuna richiesta istruttoria, tale inerzia integrando secondo l’appellata anche tacita rinuncia ad avvalersi della facoltà accordata dall'art. 1304 cod. civ.; ─ tale eccezione è infondata perché: • la definizione in via transattiva costituiva, rispettoagli appellanti, res inter aliose non era necessariamente da essi conosciut a: difatti, all'udienza del 18 dicembre 2018, il patrocinatore della [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad annunciare (in termini generici oltre che non corrispondenti all'effettività) che «le cause pendenti con i sindaci » erano « in via di definizione», quando invece la transazione era già stata perfezionata sin dal 30 ottobre dello stesso anno ; egli inoltre , nel contrastare l'istanza istruttoria degli allora convenuti volta all'escussione dei sindaci, all'udienza del 14marzo 2019 riferì la venuta in essere di un siffatto negozio nell'ambito di un «contenzioso»vertente «altresì sulla … condotta»dei predetti «in relazione alle medesime vicende oggetto di causa»; •pertanto, il Demo e la [OSCURATO:SOCIETA] non erano in grado di apprezzare, in chiusa del precedente grado, l'atteggiarsi e la consistenza dell'intervenuta transazione, e quindi neppure di valutare l’opportunità di aderirvi o no; • in ogni caso, l'intenzione di esercitare il diritto potestativo assegnato al condebitore solidale dall’art. 1304 cod. civ. è stata esplicitata dai predetti in appello con la dichiarazione di aderire «espressamente ai sensi dell'art. 1304 c.c. alla transazione raggiunta giudizialmente da [OSCURATO:PERSONA] con i dott.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; • tale dichiarazione «non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza(Cass., sez.

II, 25.9.2014 n. 20250; id. sez.

III, 23.2.2005 n. 3747)»; • né incontrano alcuna preclusione istruttoria le produzioni documentali a corredo di tale dichiarazione, finalizzate a comprovare i presupposti di un corretto e proficuo approfittamento; ─ sussiste la solidarietà dedotta dagli appellanti in quanto l'attento esame delle domande risarcitorie formulate nei confronti degli stessi e -in diverso giudizio- nei confronti dei sindaci, queste ultime oggetto della transazione, consente inequivocabilmente di affermare che il danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] era identico in entrambi i casi ed è «pertanto evidente che, alla stregua della stessa prospettazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in ognuno dei due ambiti processuali, tanto alla [OSCURATO:SOCIETA] ed a [OSCURATO:PERSONA] da un lato, quanto ai componenti del collegio sindacale dall'altro, era da attribuire la corresponsabilità circa la verificazione dei danni lamentati in termini conformi ed inequivocabili dalla prima, stante l'efficienza causale sul punto assegnabile alle condotte (commissive od omissive) di tutti i predetti ed ai profili di colpa concorrente ascrivibili agli stessi, inadempienti ai doveri caratteristici delle rispettive causae obligandi, seppure riferibili a (discendenti da) differenti ed autonomi vincoli negoziali»; ─ lo scrutinio del processo verbale di conciliazione redatto il 30 ottobre 2018 a definizione del contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] e i predetti membri del collegio sindacale, consente di arguire che la prima si obbligò a pagare in favore dei secondi la somma di euro 80.000 compresa i.v.a. in due soluzioni rateali, venendo nello stesso tempo interamente compensate le spese processuali, oltre che dismessa ogni ulteriore ragione creditoria dei predetti; « di conseguenza, il credito risarcitorio prima di allora preteso dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era da reputare, a fronte di un diffalco della contrapposta ragione (quella vantata dal membri de collegio sindacale) dell'ordine di almeno euro 56.000 (ma forse anche di più, tenendo conto degli interessi e quantomeno delle spese del procedimento monitorio, accessori questi di cui non consta l'ammontare) interamente rinunciato dall'interessata»; ─ nell'ambito del negozio transattivo incentrato su reciproche concessioni e cioè su di un aliquid datum aliquid retentum, il nesso commutativo si è tradotto quindi nella «totale abdicazione delle istanze risarcitorie avanzate nella relativa causa come sopra conciliata, alla quale faceva riscontro una rinuncia parziale del credito oggetto del decreto d'ingiunzione»; ─ la transazione conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con i sindaci ha avuto, quindi, « l'effetto di estinguere, nella sua interezza, il rapporto creditorio a cui è stata ricondotta, in termini identici, la causa credendi allegata dalla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] a supporto di ambedue le postulanze processuali», con la conseguenza che la dichiarazione di approfittamento formulata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] «vale a far ritenere acquisite dagli stessi, con riferimento alla (e cioè nell'ambito della) res litigiosa che connota la causa in trattazione, le medesime prerogative già derivate agli altri condebitori transigenti per effetto del negozio in parola, e quindi a permettere agli stessi di utilmente fruire dell'effetto estintivo di cui si è detto».

4. Avverso tale sentenzala [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motiv i , cui resist ono la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.

AigEurope S.A non svolge difese nella presente sede.

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente e i controricorrenti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appello consentito «l'ingresso in causa di un documento già ritenuto inammissibile dal giudice di primo grado» omettendo altresì di considerare il fatto che i convenuti – in virtù dell e comunicazioni rese dal legale della [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 18 dicembre 2019 e del 14 marzo 2019 ─ avevano avuto piena conoscenza dell'esistenza della transazione (o, comunque, avevano la possibilità di conoscerne il contenuto sostanziale) ed avrebbero pertanto dovuto « assumere tempestivamente l'iniziativa di proporre le istanze istruttorie».

Lamenta inoltre che contraddittoriamente la Corte d’appello, da un lato, ha giudicato corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto improponibile l’istanza istruttoria formulata dei convenuti nella comparsa conclusionale, dall’altro ha concluso nel senso che la transazione non era stata dagli stessi «necessariamente conosciuta».

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c., sotto diverso profilo; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello senza svolgere alcuna considerazione sul fatto che i convenuti non avevano iterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, conriferimento all'art.360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c.e 1304 cod. civ. e 345 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appelloomesso di prendere in esame l'eccezione da essa svolta circa la mancata prova dell'impossibilità di produrre anteriormente il documento posto alla base dell'appello, limitandosi a liquidare la questione con l'apodittica affermazione secondo la quale « la circostanza dianzi esposta (la dichiarazione degli appellanti di volersi avvalere della transazione a sensi dell'art. 1304 C.C. contenuta nell'atto di appello n.d.r.) consente pertanto di indagare nel merito le conseguenze della predetta adesione».

4. Con il quarto motivo essa denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c. e 1304 cod. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appelloomesso di considerare la rinuncia degli appellanti ad avvalersi della transazione implicita nel fatto che, come da essi stessi riferito nell’atto d’appello, all’udienza del 14 marzo 2019 essi avevano rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice.

5. Con il quinto motivo, recante la medesima rubrica ma «sotto ancor diverso profilo», la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistente, in relazione al credito risarcitorio da essa fatto valere, il vincolo di solidarietà tra gli odierni resistenti e i componenti del collegio sindacale.

Osserva che «è documentale»che: l'oggetto principale della causa fosse la pretesa di pagamento da parte dei Sindaci del proprio onorario e la contestazione della piena debenza di detto onorario;oggetto della transazione sia stato unicamente l'accordo su parcelle più congrue, che sono state, infatti, successivamente riemesse; i n nessuna parte del documento prodotto da controparte viene fatta menzione di un supposto danno e tantomeno di contestazioni riferite ad errori di natura tecnica, quali quelli contestati agli appellanti, né controparte è riuscita a darne prova.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, infine, sotto la medesima rubrica, che arbitrariamente e in modo apodittico la Corte abbia ritenuto discendere dall’accordo transattivo la « totale abdicazione delle istanze risarcitorie».

Rileva che il ragionamentosul punto è affetto da un palese errore, dal momento che, in base al contenuto della transazione esposto in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e la C.T.F. sarebbero comunque tenuti a corrispondere almeno €23.749,31, essendo il credito riconosciuto nella sentenza di primo grado di €78.740,31.

7. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.e, comunque , infondati.

7.1. Con essi si critica l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la transazione perfezionatasi, già in ottobre del 2018, con la conciliazione di separata controversia, tra [OSCURATO:PERSONA] e i quattro componenti del collegio sindacale, non poteva considerarsi conosciuta dagli appellanti (odierni controricorrenti), e ciò sostanzialmente per essere -secondo espressa valutazione della Corte- generiche e non corrispondenti all’effettività le notizie che in proposito ebbe a dare il difensore di [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 18 dicembre 2018 e del 14 marzo 2019.

Tale affermazione è contrastata con il rilievo (leggibile a pag. 8 del ricorso e successivamente più volte ribadito) secondo cui, nelle udienze predette, e segnatamente nella seconda (14 marzo 2019), il legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva adeguatamente illustrato il contenuto della transazione, specificando che con essa era stato «definito il contenzioso di cui all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo già acquisito agli atti (già allegato alla III memoria ex art. 183, co.

IV c.p.c. sub.

Y in data 3 aprile 2018 e allegato al presente ricorso sub doc. b fascicoletto)».

La tesi è dunque che, da tali indicazioni e in particolare dallo specifico richiamo all’atto di citazione in opposizione al d.i. (ottenuto separatamente dai componenti del collegio sindacale contro [OSCURATO:PERSONA]), era possibile risalire ai termini del contenzioso definito con la transazione e dunque al contenuto della stessa.

7.2. Una siffatta censura, come detto, è inammissibile per l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione del contenuto dell’evocato atto di citazione in opposizione al d.i. di cui al separato contenzioso; diquest’ultimo , invero , si indica dove e quando è stato prodotto e dove esso è reperibile nel fascicolo di causa, rispettandosi così l’onere della localizzazione, ma si omette di riportare o di trascrivereil contenuto, quanto meno nelle parti rilevanti .

7.3. La tesi può dirsi peraltro anche infondata, atteso che, da quanto si riferisce (a pag. 8 del ricorso, primo cpv.) circa il contenuto della comunicazione resa all’udienza del 14 marzo 2019 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], si ricava soltanto che questo ebbe a riferire l’intervenuta definizione mediante transazione del «ricorso monitorio per la riscossione delle competenze e opposizione a decreto ingiuntivo», ma non anche alcun accenno al fatto che con tale opposizione Rame aveva avanzato pretese risarcitorie analoghe a quelle su cui si controverte nel presente procedimento.

8. Il terzo motivo è, invece, fondato e merita accoglimento nei termini appresso precisati.

8.1. Giova premettere che, sebbene la ricorrente, al termine della illustrazione del motivo, sembri riferire la propria doglianza ad un vizio di omessa pronuncia( certamente non configurabile con riferimento a pretesi errores in procedendo), le argomentazioni spese in precedenza nella stessa parte del ricorso rendono evidente che la sostanza della censura attenga proprio alla ipotizzata violazione della regola processuale dettata dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. che fa divieto della produzione di nuovi documenti in appello.

8.2. In tali termini inteso il motivo appare fondato e merita accoglimento.

Il menzionato terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. ammette la richiesta di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti in appello se la parte dimostra «di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».

In base a tale norma la possibilità di produrre nuovi documenti in appello è condizionata alla prova— il cui onere grava sulla parte che, avendone interesse, ne fa offerta— di non aver potuto effettuare tale produzione in primo grado, e prima del maturare delle relative preclusioni,per causa ad essa non imputabile.

Tale prova,nella specie, non risulta offerta e manca ancor prima anche una specifica allegazione del momento in cui gli appellanti ebbero adeguata conoscenza della transazione intervenuta nei confronti dei componenti del collegio sindacale.

L’accertamento che in proposito è ricavabile dalla sentenza (e che, come s’è detto,resiste alle censure ad esso specificamente rivolte con il primo e il secondo motivo di ricorso) consente (solo) di affermare che una tale conoscenza non poteva dirsi acquisita per effetto delle dichiarazioni rese dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio di primo grado, alle udienze del 30 ottobre 2018 e del 14 marzo 2019, ma non vale ancora a integrare il presupposto richiesto dal citato terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ..

Ribadito che incombe alla parte interessata alla produzione l’onere di fornire prova positiva della causanon imputabile che rese impossibile la produzione in primo grado (e non invece alla controparte quello di dar prova dell’insussistenza di tale impedimento, salva naturalmente la facoltà di controprova), nella specie tale onere non può dirsi assolto, in difetto di allegazione e provapositiva circa il momento in cui quella conoscenza venne comunque acquisita (come dimostra la richiesta formulata in comparsa conclusionale di remissione della causa in istruttoria per l’acquisizione, mediante ordine di esibizione, dell’atto transattivo), sulla circostanza che tale acquisizione consentì e sulle ragioni che l’avevano prima invece impedita.

Resta in tal modo incerta l’esistenza di una causa non imputabile della mancata produzione di tale documento in primo grado e, pertanto, non può dirsi acquisito il presupposto richiesto dalla norma perché quella produzione potesse ritenersi consentita in grado di appello.

La valutazione in senso opposto sul punto espressa in sentenza deve, pertanto, ritenersi frutto di una erronea applicazione della norma processuale.

9. In accoglimento, dunque, del terzo motivo, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e il secondo; assorbiti i rimanenti; cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22342/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatae difesa d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 34; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 20; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] professionale – Consulente fiscale ─ Obbligazioni solidali - Transazione del coobbligato - Dichiarazione di volerne profittare in corso di causa – Ammissibilità—Divieto di produzione di nuovi documenti in appello –Limiti -Fattispecie e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.A. -Rappresentanza generale per l'Italia; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 276 /202 2 depositata in data 9 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 lugl i o 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convennein giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Torino, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del negligente adempimento delle prestazioni d’opera professionali ad essi demandate. Premesso di svolgere attività di lavorazione e commercializzazione di materiali metallici, esposedi essersi avvalsa a partire dal 2010 delle prestazioni della CTF concernenti l'elaborazione dei dati contabili, la verifica della contabilità, la redazione ed il deposito dei bilanci nonché la stesura e l'invio delle dichiarazioni fiscali, ed altresì di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale di detta società) rispetto a tutte le consulenze contabili e fiscali. Narrò quindi di essere stata destinataria, nel 2014, di un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, conclusosi con la sostanziale adesione alle pretese dell'Ufficio in relazione a diversi tributi (Ires, Iva ed Irap), nonché in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro su alcuni contratti derivati. Dei danni rappresentati dai maggiori esborsi che ne erano conseguiti chiesequindi rispondessero in solido i convenuti. Questisi costituirono e, oltre a resistere alla domanda, chiese ro in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento di corrispettivi non onorati.2. Esteso il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia dai convenuti , l’adito Tribunale pronunciò sentenza (n. 5649 del 201 9 ) con la quale ─ disattesa , per la ritenuta sua tardività,la richiesta di acquisizione, previa remissione della causa in istruttoria edemissione di ordine di esibizione, della documentazione inerente alle transazioni intervenute tra la C.T.F. ed i tre sindaci della società, ritenuti corresponsabili solidali quantomeno per culpa in vigilando in ordine alle violazioni predette (richiesta avanzata in comparsa conclusionale dalla [OSCURATO:PERSONA] onde poter valutare l'eventuale adesione a tali accordiai sensi e per gli effetti di cui all'art.1304 c.c.) ─ in parziale accoglimento della domanda principale, condannò i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 78.740,31 , pari all’importo delle sanzion i applicate dall’Ufficio impositore in ordine ad alcune delle violazioni contestate; accolse integralmente la domanda riconvenzionale, per l’importo di € 13.036,70; rigettò invece la domanda di manleva. 3. In parziale accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in corrispondente riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 276/2022,resa pubblica il 9 marzo 2022, ha rigettato la detta domanda risarcitoria dellaRame [OSCURATO:SOCIETA]. , seguendo un iter argomentativo che può così essere sintetizzato (v. pagg. 6 –11 della sentenza): ─ rilievo prioritario deve assegnarsi alle argomentazioni svolte dagli appellanti con riferimento alla transazione separatamente conclusa tra [OSCURATO:PERSONA] e quattro componenti del collegio sindacale; ─ tali argomentazioni introducono una questione assolutamente nuova, «posto che in proposito il Tribunale si era limitato ad osservare (del tutto correttamente) l'improponibilità, nel contesto della comparsa conclusionale, di un'istanza finalizzata a veder ordinare all'allora attrice l'esibizione del testo della transazione in parola, poi prodotto, unitamente ad altro documento, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]» con l’atto d’appello; ─ la prospettazione di tale questione in appello e la produzione documentale offerta a supporto,ancorché nuove, sono ammissibil i ed è invece infondata la contraria eccezione opposta dall’appellata,basata sul rilievo che gli appellanti avevano avuto contezza dell'intervenuta transazione sin dall'udienza del 14 marzo 2019 e nondimeno non avevano avanzato alcuna richiesta istruttoria, tale inerzia integrando secondo l’appellata anche tacita rinuncia ad avvalersi della facoltà accordata dall'art. 1304 cod. civ.; ─ tale eccezione è infondata perché: • la definizione in via transattiva costituiva, rispettoagli appellanti, res inter aliose non era necessariamente da essi conosciut a: difatti, all'udienza del 18 dicembre 2018, il patrocinatore della [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad annunciare (in termini generici oltre che non corrispondenti all'effettività) che «le cause pendenti con i sindaci » erano « in via di definizione», quando invece la transazione era già stata perfezionata sin dal 30 ottobre dello stesso anno ; egli inoltre , nel contrastare l'istanza istruttoria degli allora convenuti volta all'escussione dei sindaci, all'udienza del 14marzo 2019 riferì la venuta in essere di un siffatto negozio nell'ambito di un «contenzioso»vertente «altresì sulla … condotta»dei predetti «in relazione alle medesime vicende oggetto di causa»; •pertanto, il Demo e la [OSCURATO:SOCIETA] non erano in grado di apprezzare, in chiusa del precedente grado, l'atteggiarsi e la consistenza dell'intervenuta transazione, e quindi neppure di valutare l’opportunità di aderirvi o no; • in ogni caso, l'intenzione di esercitare il diritto potestativo assegnato al condebitore solidale dall’art. 1304 cod. civ. è stata esplicitata dai predetti in appello con la dichiarazione di aderire «espressamente ai sensi dell'art. 1304 c.c. alla transazione raggiunta giudizialmente da [OSCURATO:PERSONA] con i dott.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; • tale dichiarazione «non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza(Cass., sez. II, 25.9.2014 n. 20250; id. sez. III, 23.2.2005 n. 3747)»; • né incontrano alcuna preclusione istruttoria le produzioni documentali a corredo di tale dichiarazione, finalizzate a comprovare i presupposti di un corretto e proficuo approfittamento; ─ sussiste la solidarietà dedotta dagli appellanti in quanto l'attento esame delle domande risarcitorie formulate nei confronti degli stessi e -in diverso giudizio- nei confronti dei sindaci, queste ultime oggetto della transazione, consente inequivocabilmente di affermare che il danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] era identico in entrambi i casi ed è «pertanto evidente che, alla stregua della stessa prospettazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in ognuno dei due ambiti processuali, tanto alla [OSCURATO:SOCIETA] ed a [OSCURATO:PERSONA] da un lato, quanto ai componenti del collegio sindacale dall'altro, era da attribuire la corresponsabilità circa la verificazione dei danni lamentati in termini conformi ed inequivocabili dalla prima, stante l'efficienza causale sul punto assegnabile alle condotte (commissive od omissive) di tutti i predetti ed ai profili di colpa concorrente ascrivibili agli stessi, inadempienti ai doveri caratteristici delle rispettive causae obligandi, seppure riferibili a (discendenti da) differenti ed autonomi vincoli negoziali»; ─ lo scrutinio del processo verbale di conciliazione redatto il 30 ottobre 2018 a definizione del contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] e i predetti membri del collegio sindacale, consente di arguire che la prima si obbligò a pagare in favore dei secondi la somma di euro 80.000 compresa i.v.a. in due soluzioni rateali, venendo nello stesso tempo interamente compensate le spese processuali, oltre che dismessa ogni ulteriore ragione creditoria dei predetti; « di conseguenza, il credito risarcitorio prima di allora preteso dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era da reputare, a fronte di un diffalco della contrapposta ragione (quella vantata dal membri de collegio sindacale) dell'ordine di almeno euro 56.000 (ma forse anche di più, tenendo conto degli interessi e quantomeno delle spese del procedimento monitorio, accessori questi di cui non consta l'ammontare) interamente rinunciato dall'interessata»; ─ nell'ambito del negozio transattivo incentrato su reciproche concessioni e cioè su di un aliquid datum aliquid retentum, il nesso commutativo si è tradotto quindi nella «totale abdicazione delle istanze risarcitorie avanzate nella relativa causa come sopra conciliata, alla quale faceva riscontro una rinuncia parziale del credito oggetto del decreto d'ingiunzione»; ─ la transazione conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con i sindaci ha avuto, quindi, « l'effetto di estinguere, nella sua interezza, il rapporto creditorio a cui è stata ricondotta, in termini identici, la causa credendi allegata dalla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] a supporto di ambedue le postulanze processuali», con la conseguenza che la dichiarazione di approfittamento formulata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] «vale a far ritenere acquisite dagli stessi, con riferimento alla (e cioè nell'ambito della) res litigiosa che connota la causa in trattazione, le medesime prerogative già derivate agli altri condebitori transigenti per effetto del negozio in parola, e quindi a permettere agli stessi di utilmente fruire dell'effetto estintivo di cui si è detto». 4. Avverso tale sentenzala [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motiv i , cui resist ono la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. AigEurope S.A non svolge difese nella presente sede. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente e i controricorrenti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appello consentito «l'ingresso in causa di un documento già ritenuto inammissibile dal giudice di primo grado» omettendo altresì di considerare il fatto che i convenuti – in virtù dell e comunicazioni rese dal legale della [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 18 dicembre 2019 e del 14 marzo 2019 ─ avevano avuto piena conoscenza dell'esistenza della transazione (o, comunque, avevano la possibilità di conoscerne il contenuto sostanziale) ed avrebbero pertanto dovuto « assumere tempestivamente l'iniziativa di proporre le istanze istruttorie». Lamenta inoltre che contraddittoriamente la Corte d’appello, da un lato, ha giudicato corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto improponibile l’istanza istruttoria formulata dei convenuti nella comparsa conclusionale, dall’altro ha concluso nel senso che la transazione non era stata dagli stessi «necessariamente conosciuta». 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c., sotto diverso profilo; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello senza svolgere alcuna considerazione sul fatto che i convenuti non avevano iterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, conriferimento all'art.360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c.e 1304 cod. civ. e 345 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appelloomesso di prendere in esame l'eccezione da essa svolta circa la mancata prova dell'impossibilità di produrre anteriormente il documento posto alla base dell'appello, limitandosi a liquidare la questione con l'apodittica affermazione secondo la quale « la circostanza dianzi esposta (la dichiarazione degli appellanti di volersi avvalere della transazione a sensi dell'art. 1304 C.C. contenuta nell'atto di appello n.d.r.) consente pertanto di indagare nel merito le conseguenze della predetta adesione». 4. Con il quarto motivo essa denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c., 183 c.p.c., 184 c.p.c. e 1304 cod. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte d’appelloomesso di considerare la rinuncia degli appellanti ad avvalersi della transazione implicita nel fatto che, come da essi stessi riferito nell’atto d’appello, all’udienza del 14 marzo 2019 essi avevano rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice. 5. Con il quinto motivo, recante la medesima rubrica ma «sotto ancor diverso profilo», la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistente, in relazione al credito risarcitorio da essa fatto valere, il vincolo di solidarietà tra gli odierni resistenti e i componenti del collegio sindacale. Osserva che «è documentale»che: l'oggetto principale della causa fosse la pretesa di pagamento da parte dei Sindaci del proprio onorario e la contestazione della piena debenza di detto onorario;oggetto della transazione sia stato unicamente l'accordo su parcelle più congrue, che sono state, infatti, successivamente riemesse; i n nessuna parte del documento prodotto da controparte viene fatta menzione di un supposto danno e tantomeno di contestazioni riferite ad errori di natura tecnica, quali quelli contestati agli appellanti, né controparte è riuscita a darne prova. 6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, infine, sotto la medesima rubrica, che arbitrariamente e in modo apodittico la Corte abbia ritenuto discendere dall’accordo transattivo la « totale abdicazione delle istanze risarcitorie». Rileva che il ragionamentosul punto è affetto da un palese errore, dal momento che, in base al contenuto della transazione esposto in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e la C.T.F. sarebbero comunque tenuti a corrispondere almeno €23.749,31, essendo il credito riconosciuto nella sentenza di primo grado di €78.740,31. 7. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.e, comunque , infondati. 7.1. Con essi si critica l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la transazione perfezionatasi, già in ottobre del 2018, con la conciliazione di separata controversia, tra [OSCURATO:PERSONA] e i quattro componenti del collegio sindacale, non poteva considerarsi conosciuta dagli appellanti (odierni controricorrenti), e ciò sostanzialmente per essere -secondo espressa valutazione della Corte- generiche e non corrispondenti all’effettività le notizie che in proposito ebbe a dare il difensore di [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 18 dicembre 2018 e del 14 marzo 2019. Tale affermazione è contrastata con il rilievo (leggibile a pag. 8 del ricorso e successivamente più volte ribadito) secondo cui, nelle udienze predette, e segnatamente nella seconda (14 marzo 2019), il legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva adeguatamente illustrato il contenuto della transazione, specificando che con essa era stato «definito il contenzioso di cui all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo già acquisito agli atti (già allegato alla III memoria ex art. 183, co. IV c.p.c. sub. Y in data 3 aprile 2018 e allegato al presente ricorso sub doc. b fascicoletto)». La tesi è dunque che, da tali indicazioni e in particolare dallo specifico richiamo all’atto di citazione in opposizione al d.i. (ottenuto separatamente dai componenti del collegio sindacale contro [OSCURATO:PERSONA]), era possibile risalire ai termini del contenzioso definito con la transazione e dunque al contenuto della stessa. 7.2. Una siffatta censura, come detto, è inammissibile per l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione del contenuto dell’evocato atto di citazione in opposizione al d.i. di cui al separato contenzioso; diquest’ultimo , invero , si indica dove e quando è stato prodotto e dove esso è reperibile nel fascicolo di causa, rispettandosi così l’onere della localizzazione, ma si omette di riportare o di trascrivereil contenuto, quanto meno nelle parti rilevanti . 7.3. La tesi può dirsi peraltro anche infondata, atteso che, da quanto si riferisce (a pag. 8 del ricorso, primo cpv.) circa il contenuto della comunicazione resa all’udienza del 14 marzo 2019 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], si ricava soltanto che questo ebbe a riferire l’intervenuta definizione mediante transazione del «ricorso monitorio per la riscossione delle competenze e opposizione a decreto ingiuntivo», ma non anche alcun accenno al fatto che con tale opposizione Rame aveva avanzato pretese risarcitorie analoghe a quelle su cui si controverte nel presente procedimento. 8. Il terzo motivo è, invece, fondato e merita accoglimento nei termini appresso precisati. 8.1. Giova premettere che, sebbene la ricorrente, al termine della illustrazione del motivo, sembri riferire la propria doglianza ad un vizio di omessa pronuncia( certamente non configurabile con riferimento a pretesi errores in procedendo), le argomentazioni spese in precedenza nella stessa parte del ricorso rendono evidente che la sostanza della censura attenga proprio alla ipotizzata violazione della regola processuale dettata dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. che fa divieto della produzione di nuovi documenti in appello. 8.2. In tali termini inteso il motivo appare fondato e merita accoglimento. Il menzionato terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. ammette la richiesta di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti in appello se la parte dimostra «di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». In base a tale norma la possibilità di produrre nuovi documenti in appello è condizionata alla prova— il cui onere grava sulla parte che, avendone interesse, ne fa offerta— di non aver potuto effettuare tale produzione in primo grado, e prima del maturare delle relative preclusioni,per causa ad essa non imputabile. Tale prova,nella specie, non risulta offerta e manca ancor prima anche una specifica allegazione del momento in cui gli appellanti ebbero adeguata conoscenza della transazione intervenuta nei confronti dei componenti del collegio sindacale. L’accertamento che in proposito è ricavabile dalla sentenza (e che, come s’è detto,resiste alle censure ad esso specificamente rivolte con il primo e il secondo motivo di ricorso) consente (solo) di affermare che una tale conoscenza non poteva dirsi acquisita per effetto delle dichiarazioni rese dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio di primo grado, alle udienze del 30 ottobre 2018 e del 14 marzo 2019, ma non vale ancora a integrare il presupposto richiesto dal citato terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ.. Ribadito che incombe alla parte interessata alla produzione l’onere di fornire prova positiva della causanon imputabile che rese impossibile la produzione in primo grado (e non invece alla controparte quello di dar prova dell’insussistenza di tale impedimento, salva naturalmente la facoltà di controprova), nella specie tale onere non può dirsi assolto, in difetto di allegazione e provapositiva circa il momento in cui quella conoscenza venne comunque acquisita (come dimostra la richiesta formulata in comparsa conclusionale di remissione della causa in istruttoria per l’acquisizione, mediante ordine di esibizione, dell’atto transattivo), sulla circostanza che tale acquisizione consentì e sulle ragioni che l’avevano prima invece impedita. Resta in tal modo incerta l’esistenza di una causa non imputabile della mancata produzione di tale documento in primo grado e, pertanto, non può dirsi acquisito il presupposto richiesto dalla norma perché quella produzione potesse ritenersi consentita in grado di appello. La valutazione in senso opposto sul punto espressa in sentenza deve, pertanto, ritenersi frutto di una erronea applicazione della norma processuale. 9. In accoglimento, dunque, del terzo motivo, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e il secondo; assorbiti i rimanenti; cas
Sentenza Cassazione n. 21017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris