CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 49029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (fatto commesso in Udine in data 18 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato congruamente conto dell'apprezzamento compiuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro documentati (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante dell'uso di arma, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di leciittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore ._... Il P ittert-2-----.