CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto che in particolare il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 494 cod. pen., è manifestamente infondato poiché nel caso in esame il la sentenza di appello è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena, e ciò ha comportato la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792); che la sentenza impugnata non presenta la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius poiché,a seguito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo E) ( reato più grave) , si è proceduto dalla rideterminazione della pena individuando nel capo C) il reato più grave per il quale è stata inflitta, quanto alla pena detentiva, quella di due anni (pari a quella stabilita in precedenza per il capo E) e quanto alla pena pecuniaria quella di euro 700,00 di multa ( inferiore a quella stabilita in precedenza per il capo E); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato avendo il giudice di merito adeguatamente esplicitato i motivi della decisione a conclusione del giudizio di rinvio in ordine alla determinazione della pena (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12