CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Roma in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché attinente ad un mero errore materiale nella trascrizione in dispositivo della pena concordata (esattamente riportata nella parte motiva), che è stato corretto con ordinanza del 25 ottobre 2021; Considerato che i motivi proposti dagli altri ricorrenti - che contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., della recidiva e il giudizio di bilanciamento (Salvati), inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche (Garofalo), mancata indicazione dei passaggi intermedi nel computo della pena e inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. (Esposito) - non sono deducibili alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]