CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28800/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione in punto di responsabilità, non sia consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; osservato che la Corte d'appello ha specificatamente motivato relativamente all'attendibilità del riconoscimento fotografico da parte del teste di P.G. che pure aveva una pregressa conoscenza dell'imputato (cfr., in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio secondo il quale, ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01; Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791-01; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 43845 del 29/09/2023, Salkanovic, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso