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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18426/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1 5719 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – Econtro AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore - intimata - Oggetto: cartella di pagamento – calcolo sanzionieinteressi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Puglian. 270 7 / 01 / 2 0 depositata i n data 30 / 11 /20 2 0 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 05 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale per interessi da rateazione e imposte erariali riferite all’anno 2007,con l’aggiunta di sanzioni e interessi ; - la CTP rigettava i l ricors o ; - [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia; - la CTR accoglieva il gravame , limitatamente alle sanzioni; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motiv i ; a seguito di ordinanza resa da questa Corte all’adunanza camerale del 12 ottobre 2022, parte ricorrente ha provvedutoalla integrazione del contraddittorio nei confronti del riscossore come s i evince d alla documentazione depositata in data13 e 23 febbraio 2023 ; Consideratoche: - stante l’integrità del contraddittorio, come sopra ricostruita, può procedersiall’esame dei motivi; - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata perviolazione e falsa applicazione de gli art t . 3 bis, c. 3 e c. 4 del d.Lgs. n. 462 del 1997; artt. 21 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, art.7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.per avere in realtà la CTR annullato la cartella non solo p er le sanzioni ma anche per gli interessi, erroneamente riten endo non agevole rinvenire e controllare gli importi dovuti per dette vociperché semplicemente non ne è spie gato il meccanismo di calcolo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 in uno con l’art. 7 c. 1 della L. n. 212 del 2000 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte della oggettiva e dettagliata rappresentazione della fattispecie offerta dall’Ufficio, come esaurientemente illustrata nella motivazione della cartella, erroneamente annullato l’atto impugnatoper essere insufficiente la motivazione ; - i motivi, articolazione in sostanza di una medesima censura sotto dueprofili, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati nei terminiche seguono ; - va preliminarmente osservato che la CTR, pur statuendo in dispositivo l’annullamento della cartella esplicitamente per le sanzioni, ha in realtà annullato la stessa anche quanto agli interessiportati, come si evince dal testo de lla motivazione, in due passaggi: “il problema è che non è per nulla agevole rinveniree controllare gli importi dovuti per sanzioni e interessi (sottolineatura aggiunta) perché semplicemente non ne è spiegato il meccanismo di calcolo”; “…ciò non implica l a nullità dellacartella, ma la necessità che ne vengano corretti gli importi disanzioni e interessi ( sottolineatura aggiunta)”; - in primo luogo, allora, quanto alle sanzioni la CTR ha accertato infatto che “l’importo delle stesse non è mai pari al 30% de lle imposte rimaste da pagare ma è sempre di più” : tale accertamento di fatto, in sé non censurabile di fronte a questa Corte,si fonda però proprio sull’errore di diritto del quale si duole ilricorrente; - esso, infatti, rileva l’aver la CTR incentrato l’ a ccertamento di fatto relativoal calcolo della sanzione (non nella prescritta misura del 30%ma in misura maggiore) sulle imposte “rimaste da pagare”, mentre,come si evince dalla cartella trascritta in ricorso, in realtà Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 l’Ufficioha determinato la sanzio ne del 30% sull’impos t a a ruolo , vale a dire sull’imposta dovuta al netto di quanto versato a seguito di comunicazione; pertanto, la sanzione risulta correttamente determinata tenendo conto sia del carico sanzionatorio più mite dovuto per la definizione di parte del dovutoin sede di “avviso bonario” (comunicazione, sottintendosi incartella, “ di irregolarità ” ) in allora pari al 10%, sia del carico sanzionatoriopiù severo già indicato all’atto dell’emissione della cartella; - quanto alla questione posta con il mezzo di impugnazione riguardo agli interessi, la stessa è stata recentemente risolta, superandosiogni precedente orientamento giurisprudenziale sul qualesi argomenta in ricorso, da questa Corte di Legittimità; - in un primo momento si è riten uto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6812del 08/03/2019) che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta aisensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla basedegli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, lacartella di paga mento è congruamente motivata con riguardo alcalcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimentoalla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi; - successivamente , e più di recente, quanto specificamente agli interessi,si è chiarito nella massima composizione nomofilattica diquesta Corte ( in termini si veda Cass. Sez.

Unite, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022) che la cartella di pagamento, allorché Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 segual'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum"del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degliinteressi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamodell'atto prece dente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo dimotivazione prescritto dall'art. 7 della L . n. 212 del 2000 e dall'art.3 della L . n. 241 del 1990; se, invece, la cartella – come qui accade - costituisce il primo atto riguardante la pretesa perinteressi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovverodel tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dallaquale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalitàdi calcolo; - orbene, come qui si evince dalla trascrizione della cartella operata in ricorso, l’Amministrazione ha in essa indica to la tipologia degli interessi (collegandoli all’”omesso” e al “tardivo versamento”)e specificandone la debenza, quindi, dal momento incui doveva essere effettuato il versamento dei tributi dovuti; - non solo; con riguardo ai singoli tributi, nella cartella sono esplicitatigli importi per ciascuna sanzione e cia scuna posta per interessi (anche distintamente per quelli richiesti nella comunicazione di irregolarità che precedette la cartella impugnata – pagg. 15, 16, 17, 18), cosicché nel concreto l’obbligodi motivazione sul punto, nei termini richiesti da questa Corte,appare esser stato rispettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza è cassata con rinvio algiudice dell’appello ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 5719 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – Econtro AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore - intimata - Oggetto: cartella di pagamento – calcolo sanzionieinteressi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Puglian. 270 7 / 01 / 2 0 depositata i n data 30 / 11 /20 2 0 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 05 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale per interessi da rateazione e imposte erariali riferite all’anno 2007,con l’aggiunta di sanzioni e interessi ; - la CTP rigettava i l ricors o ; - [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia; - la CTR accoglieva il gravame , limitatamente alle sanzioni; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motiv i ; a seguito di ordinanza resa da questa Corte all’adunanza camerale del 12 ottobre 2022, parte ricorrente ha provvedutoalla integrazione del contraddittorio nei confronti del riscossore come s i evince d alla documentazione depositata in data13 e 23 febbraio 2023 ; Consideratoche: - stante l’integrità del contraddittorio, come sopra ricostruita, può procedersiall’esame dei motivi; - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata perviolazione e falsa applicazione de gli art t . 3 bis, c. 3 e c. 4 del d.Lgs. n. 462 del 1997; artt. 21 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, art.7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.per avere in realtà la CTR annullato la cartella non solo p er le sanzioni ma anche per gli interessi, erroneamente riten endo non agevole rinvenire e controllare gli importi dovuti per dette vociperché semplicemente non ne è spie gato il meccanismo di calcolo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 in uno con l’art. 7 c. 1 della L. n. 212 del 2000 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte della oggettiva e dettagliata rappresentazione della fattispecie offerta dall’Ufficio, come esaurientemente illustrata nella motivazione della cartella, erroneamente annullato l’atto impugnatoper essere insufficiente la motivazione ; - i motivi, articolazione in sostanza di una medesima censura sotto dueprofili, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati nei terminiche seguono ; - va preliminarmente osservato che la CTR, pur statuendo in dispositivo l’annullamento della cartella esplicitamente per le sanzioni, ha in realtà annullato la stessa anche quanto agli interessiportati, come si evince dal testo de lla motivazione, in due passaggi: “il problema è che non è per nulla agevole rinveniree controllare gli importi dovuti per sanzioni e interessi (sottolineatura aggiunta) perché semplicemente non ne è spiegato il meccanismo di calcolo”; “…ciò non implica l a nullità dellacartella, ma la necessità che ne vengano corretti gli importi disanzioni e interessi ( sottolineatura aggiunta)”; - in primo luogo, allora, quanto alle sanzioni la CTR ha accertato infatto che “l’importo delle stesse non è mai pari al 30% de lle imposte rimaste da pagare ma è sempre di più” : tale accertamento di fatto, in sé non censurabile di fronte a questa Corte,si fonda però proprio sull’errore di diritto del quale si duole ilricorrente; - esso, infatti, rileva l’aver la CTR incentrato l’ a ccertamento di fatto relativoal calcolo della sanzione (non nella prescritta misura del 30%ma in misura maggiore) sulle imposte “rimaste da pagare”, mentre,come si evince dalla cartella trascritta in ricorso, in realtà Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 l’Ufficioha determinato la sanzio ne del 30% sull’impos t a a ruolo , vale a dire sull’imposta dovuta al netto di quanto versato a seguito di comunicazione; pertanto, la sanzione risulta correttamente determinata tenendo conto sia del carico sanzionatorio più mite dovuto per la definizione di parte del dovutoin sede di “avviso bonario” (comunicazione, sottintendosi incartella, “ di irregolarità ” ) in allora pari al 10%, sia del carico sanzionatoriopiù severo già indicato all’atto dell’emissione della cartella; - quanto alla questione posta con il mezzo di impugnazione riguardo agli interessi, la stessa è stata recentemente risolta, superandosiogni precedente orientamento giurisprudenziale sul qualesi argomenta in ricorso, da questa Corte di Legittimità; - in un primo momento si è riten uto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6812del 08/03/2019) che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta aisensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla basedegli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, lacartella di paga mento è congruamente motivata con riguardo alcalcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimentoalla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi; - successivamente , e più di recente, quanto specificamente agli interessi,si è chiarito nella massima composizione nomofilattica diquesta Corte ( in termini si veda Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022) che la cartella di pagamento, allorché Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 segual'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum"del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degliinteressi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamodell'atto prece dente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo dimotivazione prescritto dall'art. 7 della L . n. 212 del 2000 e dall'art.3 della L . n. 241 del 1990; se, invece, la cartella – come qui accade - costituisce il primo atto riguardante la pretesa perinteressi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovverodel tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dallaquale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalitàdi calcolo; - orbene, come qui si evince dalla trascrizione della cartella operata in ricorso, l’Amministrazione ha in essa indica to la tipologia degli interessi (collegandoli all’”omesso” e al “tardivo versamento”)e specificandone la debenza, quindi, dal momento incui doveva essere effettuato il versamento dei tributi dovuti; - non solo; con riguardo ai singoli tributi, nella cartella sono esplicitatigli importi per ciascuna sanzione e cia scuna posta per interessi (anche distintamente per quelli richiesti nella comunicazione di irregolarità che precedette la cartella impugnata – pagg. 15, 16, 17, 18), cosicché nel concreto l’obbligodi motivazione sul punto, nei termini richiesti da questa Corte,appare esser stato rispettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza è cassata con rinvio algiudice dell’appello ;
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