Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12741/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaroha respinto l’istanza di detenzione domiciliare presso la [OSCURATO:PERSONA] adoppia diagnosi XXXXXXXXXXXXXXXXX, formulata nel l ’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 .

A v v e r s o l ’ o r d i n a n z a h a p r o p o s t o r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e l’erroneaapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., inrelazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nonché in relazione agli artt. 2, 3 e 6 Cedu.Ad avviso della difesa, l’ordinanza impugnata avrebbe violato le disposizioniindicate, contravvenendo anche ai principi affermati dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 99 del 2019 per avere omesso di valutare l’istanza alla luce dellepatologie psichiatriche di cui è affetto il ricorrente.In particolare, la difesa evidenzia che agli atti risultano la perizia psichiatricadisposta in altro procedimento, consulenza specialistiche del dott.

XXXXXXXXe delProf.XXXXXXXXXXXmolteplici referti e certificazioni sanitarie dell’Asl di Rossano;inoltre, rileva che in passato sulla base delle medesime condizioni cliniche, sono statiadottati provvedimenti giurisdizionali nel senso dell’attestazione della incompatibilitàdelle condizioni di salute con lo stato detentivo, che non sarebbe stata presa inconsiderazione dal Tribunale nel provvedimento di rigetto dell’istanza.Ciò premesso, la difesa deduce che, nonostante la documentazione medicapsicotiche, disturbo di personalità borderline, dipendenza da sostanze e cardiopatieipertensiva e rilevi la necessità di collocare il detenuto in ambiente terapeuticoesterno, cionondimeno il Tribunale ha respinto l’istanza di differimento della pena nonconcedendo la misura della detenzione domiciliare umanitaria.Secondo la difesa, il provvedimento negativo si sarebbe fondato, illogicamente econtraddittoriamente, sulla sola relazione interna del dirigente sanitario della CasaCircondariale di [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che le condizioni del ricorrente sonogestibili dalla [OSCURATO:PERSONA], in cooperazione, per le necessità assistenzialispecifiche, con le strutture sanitarie territoriali, le quali però non sono specificate e inogni caso, ignorano il conclamato rischio suicidiario.La difesa precisa che, trattandosi di soggetto a rischio di suicidio conclamato, ilrichiamo all’art. 11 Ord. pen. si rivela del tutto illogico, trattando la grave infermitàpsichica come elemento non decisivo.Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare se ilmantenimento della restrizione carceraria si sia tradotto in un trattamento degradanteo contrario al senso di umanità, rilevando che anche patologie non necessariamenteletali possono integrare una incompatibilità con il regime detentivo, allorché rendano lavita del detenuto priva del minimo livello di dignità umana, che va garantita anche incarcere.2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente el’omesso esame di fatti decisivi, nonché il travisamento delle risultanze documentali edelle valutazioni peritali.Secondo la difesa, l’ordinanza impugnata non ha affrontato i nodi essenziali dellavicenda clinica del ricorrente, né ha fornito adeguata giustificazione del decisum, nonconfrontandosi con le conclusioni delle perizie e delle consulenze psichiatriche diparte, delle quali non vi è alcuna menzione e dalle quali emerge l’assolutaincompatibilità delle condizioni del ricorrente con il regime detentivo.Si è rileva, poi, che il provvedimento censurato non si è confrontato, e hadisatteso, i precedenti provvedimenti giudiziari, ancorché non vincolanti, che sullabase del medesimo quadro clinico sono giunti a conclusioni favorevoli.Inoltre, la difesa ha eccepito che l’ordinanza impugnata ha omesso di valutareche la depressione maggiore è classificata seconda l’OMS e secondo la Corte dicassazione quale patologia incompatibile con il regime carcerario e che non si affrontasoltanto con psicofarmaci.2.2.Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di una motivazionearbitraria in ordine al mancato espletamento della perizia ritenendo sussistente unquadro univocamente concludente per la compatibilità delle condizioni di salute con ilregime carcerario, senza confrontarsi con le già indicate certificazioni sanitarie, che

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.4.

Con atto del 27 dicembre 2025, il difensore di fiducia, munito di procuraspeciale ha depositato atto di rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamenteformalizzata, in quando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratorespeciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244),dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per avere, nelle more del presenteprocedimento, ottenuto la misura della detenzione domiciliare presso una comunitàriabilitativa.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento dellespese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espresso daSez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritarioindirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazioneper sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrentecomporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento dellespese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per leammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione nonconfigura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv.281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6,n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003,Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Sez.

U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694),secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuatanella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di uninteresse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutatasituazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalitàperseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione,ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non seguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso èsopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessiall'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire,un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)».

3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quellain esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse noncomporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesseCosì è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaroha respinto l’istanza di detenzione domiciliare presso la [OSCURATO:PERSONA] adoppia diagnosi XXXXXXXXXXXXXXXXX, formulata nel l ’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 . A v v e r s o l ’ o r d i n a n z a h a p r o p o s t o r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e l’erroneaapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., inrelazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nonché in relazione agli artt. 2, 3 e 6 Cedu.Ad avviso della difesa, l’ordinanza impugnata avrebbe violato le disposizioniindicate, contravvenendo anche ai principi affermati dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 99 del 2019 per avere omesso di valutare l’istanza alla luce dellepatologie psichiatriche di cui è affetto il ricorrente.In particolare, la difesa evidenzia che agli atti risultano la perizia psichiatricadisposta in altro procedimento, consulenza specialistiche del dott. XXXXXXXXe delProf.XXXXXXXXXXXmolteplici referti e certificazioni sanitarie dell’Asl di Rossano;inoltre, rileva che in passato sulla base delle medesime condizioni cliniche, sono statiadottati provvedimenti giurisdizionali nel senso dell’attestazione della incompatibilitàdelle condizioni di salute con lo stato detentivo, che non sarebbe stata presa inconsiderazione dal Tribunale nel provvedimento di rigetto dell’istanza.Ciò premesso, la difesa deduce che, nonostante la documentazione medicapsicotiche, disturbo di personalità borderline, dipendenza da sostanze e cardiopatieipertensiva e rilevi la necessità di collocare il detenuto in ambiente terapeuticoesterno, cionondimeno il Tribunale ha respinto l’istanza di differimento della pena nonconcedendo la misura della detenzione domiciliare umanitaria.Secondo la difesa, il provvedimento negativo si sarebbe fondato, illogicamente econtraddittoriamente, sulla sola relazione interna del dirigente sanitario della CasaCircondariale di [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che le condizioni del ricorrente sonogestibili dalla [OSCURATO:PERSONA], in cooperazione, per le necessità assistenzialispecifiche, con le strutture sanitarie territoriali, le quali però non sono specificate e inogni caso, ignorano il conclamato rischio suicidiario.La difesa precisa che, trattandosi di soggetto a rischio di suicidio conclamato, ilrichiamo all’art. 11 Ord. pen. si rivela del tutto illogico, trattando la grave infermitàpsichica come elemento non decisivo.Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare se ilmantenimento della restrizione carceraria si sia tradotto in un trattamento degradanteo contrario al senso di umanità, rilevando che anche patologie non necessariamenteletali possono integrare una incompatibilità con il regime detentivo, allorché rendano lavita del detenuto priva del minimo livello di dignità umana, che va garantita anche incarcere.2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente el’omesso esame di fatti decisivi, nonché il travisamento delle risultanze documentali edelle valutazioni peritali.Secondo la difesa, l’ordinanza impugnata non ha affrontato i nodi essenziali dellavicenda clinica del ricorrente, né ha fornito adeguata giustificazione del decisum, nonconfrontandosi con le conclusioni delle perizie e delle consulenze psichiatriche diparte, delle quali non vi è alcuna menzione e dalle quali emerge l’assolutaincompatibilità delle condizioni del ricorrente con il regime detentivo.Si è rileva, poi, che il provvedimento censurato non si è confrontato, e hadisatteso, i precedenti provvedimenti giudiziari, ancorché non vincolanti, che sullabase del medesimo quadro clinico sono giunti a conclusioni favorevoli.Inoltre, la difesa ha eccepito che l’ordinanza impugnata ha omesso di valutareche la depressione maggiore è classificata seconda l’OMS e secondo la Corte dicassazione quale patologia incompatibile con il regime carcerario e che non si affrontasoltanto con psicofarmaci.2.2.Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di una motivazionearbitraria in ordine al mancato espletamento della perizia ritenendo sussistente unquadro univocamente concludente per la compatibilità delle condizioni di salute con ilregime carcerario, senza confrontarsi con le già indicate certificazioni sanitarie, che 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.4. Con atto del 27 dicembre 2025, il difensore di fiducia, munito di procuraspeciale ha depositato atto di rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamenteformalizzata, in quando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratorespeciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244),dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per avere, nelle more del presenteprocedimento, ottenuto la misura della detenzione domiciliare presso una comunitàriabilitativa.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento dellespese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espresso daSez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritarioindirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazioneper sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrentecomporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento dellespese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per leammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione nonconfigura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv.281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6,n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003,Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694),secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuatanella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di uninteresse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutatasituazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalitàperseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione,ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non seguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso èsopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessiall'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire,un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)». 3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quellain esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse noncomporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesseCosì è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.