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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 03708/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26748/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione sociale della già [OSCURATO:SOCIETA]. aseguito di modifica della denominazione ), in persona del legale rappres. p.t., rappres entat a e di fes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappres. p. t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e di fesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Sassari, n. 241/2021, pubblicata il 23 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 30.01.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] in data 25 novembre 2014, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci e fideiussori) e GiampieroCarta (fideiussore) esponevano, di aver stipulato con la banca convenuta quattro contratti di mutuo (in date 8.10.1999, 5.5.2009, e 20.7.2012 ) ; con il prim o contratto era stata convenuta l’erogazione di un finanziamento in forza della legge regionale n. 28/84 alla società ricorrente, di cui iCarta si erano costituiti fideiussori, di complessivi euro 1.060.800,40, di cui euro 719.186,89 per finanziare la costruzione di un impianto (parco giochi acquatico) ed euro 341.613,51 per l’iva; venivano rilasciate garanzie reali (ipoteca sul bene) e personali (fideiussioni) ed a causa del sequestro penale dell’area e degli impianti da parte della Procura della Repubblica, il periodo di preammortamento era durato quasi dieci anni in data 5.5.2009; con due distinti contratti, uno per gli impianti e l’altro per l’iva, venivano erogate le somme previste a saldo dal primo contratto, sempre ad un tasso corrispettivo del 7,65% e del 7,70%; a causa del mancato pagamento di cinque rate, la parte mutuataria era decaduta dai benefici della legge regionalen. 28/84 ed il contratto era stato risolto con liberazione della R egione dal vincolo fideiussorio e dall’obbligo di versare somme a titolo di concorso - contributi sulle altre rate; le parti avevano quindi sottoscritto il quarto contratto di mutuo, per complessivi euro 790.000,00, per la ristrutturazione del debito residuo di euro 719.186,89, con ulteriore garanzia Confidi; la somma complessiva di euro 790.000,00 era pari alla somma tra il debito residuo e quanto dovuto per interessi, corrispettivi e moratori, sulle prime quattrorate scadute da oltre 6 mesi secondo i rogiti del 5.5.2009.

Pertanto, i ricorrenti chiedevano di: accertare e dichiarare l’insussistenza del debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la Banca di Sassari, indicato nel rogito del 20/7/2012 nella misura di € 790.000,00 avendo già la prima pagato una somma totale di € 1.093.670,03, superiore al capitale ricevuto (1.060.800,40) col rogito del 8.10.1999, e l’esistenza di un credito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la suddetta banca di euro 303.670,03 (di cui € 105.087,00 per sorte ed €198.682,33 per interessi) in ragione della dichiaranda nullità delle clausole di natura usuraria e anatocistica degli interessi corrispettivi e di quelli moratori convenuti nel rogito 20.7.2012 attraverso la conferma ed il richiamo di quelli precedenti stipulati con rogito dell’8/10/99, nel quale era stata convenuta una clausola –4 lett.b – anatocistica e nulla e del 5.5.20 09 , nonché della dichiaranda nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e moratori.

Con sentenza depositata il giorno 7.3.2018, il Tribunale respingeva le domande.

Con la sentenza del 23 giugno 2021, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], statuendo chenulla era dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ai contratti di mutuo datati 8.10.1999 e 5.5.2009,pattuendo interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia, e che quindi il debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la Banca di Sassari indicato nel rogito del 20.7.2012 era insussistente, rigettandoper il resto l’appello.

In particolare, la Corte di merito osservava che: il contratto di finanziamento del 1999 presentava profili di omogeneità con la categoria dei mutui, e non con quella residuale di “altri finanziamenti”, in considerazione della durata del rapporto, dell’elevata entità delle somme erogate e della previsione del rimborso a rate costanti comprensive di capitale ed interessi(ciò a maggior ragione per il contratto del 2012 nel quale era stata prevista un’unica erogazione con estinzione del precedente finanziamento); la natura agevol ata del finanziamento, stipulatoin base alla legge regionale sarda n. 28 del 1984 non escludeva, di per sé, l’applicazione del tasso soglia, in relazione agli interessi corrispettivi emoratori; dalla ctu era emerso che il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nei primi tre contratti era superiore al tasso soglia relativo alla categoria dei mutui con garanzia ipotecaria, a differenza che per il quarto contratto di ristrutturazione del debito del 2012; pertanto, tenuto conto di quanto versato dagli appellanti al luglio del 2012, per interessi, e considerata la somma residua dovuta per sorta capitale, non era dovuta alla banca la somma indicata nel contratto del 20.7.2012. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione, avvero la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], Debora e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, legge 108/1996, 644 c.p., 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro-del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999,e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, con riferimento alla ritenuta appartenenza del rapporto finanziario stipulato con la banca convenuta alla categoria dei "mutui" piuttosto che a quella degli "altri finanziamenti", con applicazione del differente tasso sogliain tema di usura.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che: la Corte d’appelloabbia ritenuto che il rapporto dedotto in controversia,e segnatamente il finanziamento di cui al rogito del notaio Goveani dell’8.10.99, e aidue successivi rogiti del 5.5.2009 e 20.7.2012, fosse da classificare come mutuo e non da includere nella categoria "altri finanziamenti" , alla stregua dei prede tti DM ministeriali, in ordine alla determinazione del tasso soglia; dalla c.t.u. e segnatamente dall’integrazione di perizia depositata in data 4.10.2016, era emerso che, quanto al contratto originario di finanziamento stipulato in data 8.10.1999, era statoriscontrato un TAEG del 7,77% in relazione al finanziamento per investimenti fissi e del 7,80% in relazione al finanziamento dell’IVA; la conseguenza della liceità dei tassi applicati nei primi tre contratti (ottobre 1999 e maggio 2009) era che il contratto di ristrutturazione e riconoscimento del debito del 20.7.2012 era da stimare valido ed efficace anche alla luce del fatto che il consulente tecnico d’ufficio non aveva riscontrato alcun superamento del tasso-soglia.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma, 2 legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro- del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999, e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, per non aver la Corte d’appello escluso che il finanziamento agevolato fosse disciplinato dalla legge 108/1996, ciò che invece era da affermare sul presupposto che esso non rientrava nella fase di raccolta dei dati per la formazione dei TEGM, come espressamente previsto anche nelle istruzioni della Banca d'Italia.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell'art. 2 comma, 2 legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro- del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999, e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, con riferimento al tasso di mora ritenuto usurario.

Al riguardo, la ricorrenteimpugna la sentenza anche nella parte in cui, alle pagg. 12 e ss., ha dichiaratol’usura del tasso di mora dei contratti di finanziamento in oggetto, di cui ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA] dell’8.10.99, e nei due successivi rogiti del 5.5.2009, per aver la Corte territoriale ritenuto omogenei gli interessi di mora e quelli convenzionali, sommandoli per giungere all’ipotetico sforamento del tasso soglia.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1988 e 1372 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento del debito da parte della società mutuataria e dei fideiussori in relazione all’efficacia o meno come riconoscimento del debito oggettoall’atto di mutuo in data 20 luglio 2012.

Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 100, 101, 102, 161 e 162 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non essere stata parte del giudizio la Regione Autonoma della Sardegna quale soggetto tenuto alla contribuzione sul finanziamento agevolato, ex l.r..

Sardegna n. 28/1984.

La ricorrente assume, in particolare, che l'imputazione del pagamento ricevuto dall’Istituto di credito interamente al capitale, per effetto della sanzione civilistica ex art. 1815 secondo comma c.c., infatti, comprende al suo interno anche la quota di contributo della Regione che inevitabilmente va a beneficio, comunque, della parte finanziata la quale si è vista, provvisoriamente e per errore, azzerare il debito.

Il primo motivo è infondato.

Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali (Cass., n. 23866/2024; n. 22380/2019).

Nella specie, i ricorrenti formulano critiche dirette a ribaltare l’interpretazione della Corte d’appello circa i profili di omogeneità in questione, da cui dipende la classificazione dei contratti di finanziamento oggetto di causa, avendo la Corte d’appello applicato correttamente i principi desumibili dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Il secondo motivo è inammissibile.

La ratio decidendi, oltre che richiamare l’assenza di deroga per il finanziamento a tasso agevolato nella legge 108/96, è nel senso che, con riferimento al caso concreto, la sussistenza di un contributo a fondo perduto della regione in base a legge regionale non esclude di per sé l’applicazione del tasso soglia; la censura non coglietale ratio e resta su un piano di genericità, limitandosi a confutare un passaggio motivazionale della sentenza ove si richiamano le istruzioni della banca d’Italia del 2009( peraltro irrilevanti in ordine all’asserita inapplicabilità della l. n. 108/1996 ai finanziamenti per cui è causa, in quanto dettano norme esclusivamente inerenti ai rilievi statistici trimestrali delle banche ai fini della determinazione del TEGM da parte del MEF).

Il terzo motivo è infondato.

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.

Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (SU, n. 19597/2020).

Nessuna censura risulta formulatasul criterio di valutazione seguito dalla Corte di merito per la determinazione del tasso soglia .

Quanto al resto della censura, estraneo alla ratio decidendi è il ri lievo di sommatoria, avendo la Corted’appello distinto, ai fini della valutazione di usurarietà, interessi moratori e corrispettivi.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell’art. 366 n.6 cpc, non risulta indicata la sede di ingresso, rituale e tempestiva, nel processo di merito della circostanza del riconoscimento di debito di cui all’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Infine, il quinto motivoè inammissibile.

Al riguardo, l’annullamento della sentenza si imporrebbe solo in presenza di litisconsorzio necessario non rilevato né in primo né in secondo grado, ma il contenuto della censura non è in tal senso, denunciandosi in modo confuso un interesse ad agire della Regione da una parte, e la violazione del contraddittorio dall’altra.

Quanto al possibile rilievo d’ufficio del litisconsorzio necessario (v.

Cass 4665/2021), va rilevato che non vi è un esaustivo e completo accertamento da parte del giudice del merito delle circostanze di fatto da valutare ai fini di un giudizio di ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, non essendo consentito per il limiti del giudizio di legittimità un’indagine di merito nella presente sede.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26748/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione sociale della già [OSCURATO:SOCIETA]. aseguito di modifica della denominazione ), in persona del legale rappres. p.t., rappres entat a e di fes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappres. p. t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e di fesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Sassari, n. 241/2021, pubblicata il 23 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 30.01.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] in data 25 novembre 2014, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci e fideiussori) e GiampieroCarta (fideiussore) esponevano, di aver stipulato con la banca convenuta quattro contratti di mutuo (in date 8.10.1999, 5.5.2009, e 20.7.2012 ) ; con il prim o contratto era stata convenuta l’erogazione di un finanziamento in forza della legge regionale n. 28/84 alla società ricorrente, di cui iCarta si erano costituiti fideiussori, di complessivi euro 1.060.800,40, di cui euro 719.186,89 per finanziare la costruzione di un impianto (parco giochi acquatico) ed euro 341.613,51 per l’iva; venivano rilasciate garanzie reali (ipoteca sul bene) e personali (fideiussioni) ed a causa del sequestro penale dell’area e degli impianti da parte della Procura della Repubblica, il periodo di preammortamento era durato quasi dieci anni in data 5.5.2009; con due distinti contratti, uno per gli impianti e l’altro per l’iva, venivano erogate le somme previste a saldo dal primo contratto, sempre ad un tasso corrispettivo del 7,65% e del 7,70%; a causa del mancato pagamento di cinque rate, la parte mutuataria era decaduta dai benefici della legge regionalen. 28/84 ed il contratto era stato risolto con liberazione della R egione dal vincolo fideiussorio e dall’obbligo di versare somme a titolo di concorso - contributi sulle altre rate; le parti avevano quindi sottoscritto il quarto contratto di mutuo, per complessivi euro 790.000,00, per la ristrutturazione del debito residuo di euro 719.186,89, con ulteriore garanzia Confidi; la somma complessiva di euro 790.000,00 era pari alla somma tra il debito residuo e quanto dovuto per interessi, corrispettivi e moratori, sulle prime quattrorate scadute da oltre 6 mesi secondo i rogiti del 5.5.2009. Pertanto, i ricorrenti chiedevano di: accertare e dichiarare l’insussistenza del debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la Banca di Sassari, indicato nel rogito del 20/7/2012 nella misura di € 790.000,00 avendo già la prima pagato una somma totale di € 1.093.670,03, superiore al capitale ricevuto (1.060.800,40) col rogito del 8.10.1999, e l’esistenza di un credito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la suddetta banca di euro 303.670,03 (di cui € 105.087,00 per sorte ed €198.682,33 per interessi) in ragione della dichiaranda nullità delle clausole di natura usuraria e anatocistica degli interessi corrispettivi e di quelli moratori convenuti nel rogito 20.7.2012 attraverso la conferma ed il richiamo di quelli precedenti stipulati con rogito dell’8/10/99, nel quale era stata convenuta una clausola –4 lett.b – anatocistica e nulla e del 5.5.20 09 , nonché della dichiaranda nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e moratori. Con sentenza depositata il giorno 7.3.2018, il Tribunale respingeva le domande. Con la sentenza del 23 giugno 2021, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], statuendo chenulla era dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ai contratti di mutuo datati 8.10.1999 e 5.5.2009,pattuendo interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia, e che quindi il debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la Banca di Sassari indicato nel rogito del 20.7.2012 era insussistente, rigettandoper il resto l’appello. In particolare, la Corte di merito osservava che: il contratto di finanziamento del 1999 presentava profili di omogeneità con la categoria dei mutui, e non con quella residuale di “altri finanziamenti”, in considerazione della durata del rapporto, dell’elevata entità delle somme erogate e della previsione del rimborso a rate costanti comprensive di capitale ed interessi(ciò a maggior ragione per il contratto del 2012 nel quale era stata prevista un’unica erogazione con estinzione del precedente finanziamento); la natura agevol ata del finanziamento, stipulatoin base alla legge regionale sarda n. 28 del 1984 non escludeva, di per sé, l’applicazione del tasso soglia, in relazione agli interessi corrispettivi emoratori; dalla ctu era emerso che il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nei primi tre contratti era superiore al tasso soglia relativo alla categoria dei mutui con garanzia ipotecaria, a differenza che per il quarto contratto di ristrutturazione del debito del 2012; pertanto, tenuto conto di quanto versato dagli appellanti al luglio del 2012, per interessi, e considerata la somma residua dovuta per sorta capitale, non era dovuta alla banca la somma indicata nel contratto del 20.7.2012. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione, avvero la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], Debora e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, legge 108/1996, 644 c.p., 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro-del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999,e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, con riferimento alla ritenuta appartenenza del rapporto finanziario stipulato con la banca convenuta alla categoria dei "mutui" piuttosto che a quella degli "altri finanziamenti", con applicazione del differente tasso sogliain tema di usura. Al riguardo, la ricorrente lamenta che: la Corte d’appelloabbia ritenuto che il rapporto dedotto in controversia,e segnatamente il finanziamento di cui al rogito del notaio Goveani dell’8.10.99, e aidue successivi rogiti del 5.5.2009 e 20.7.2012, fosse da classificare come mutuo e non da includere nella categoria "altri finanziamenti" , alla stregua dei prede tti DM ministeriali, in ordine alla determinazione del tasso soglia; dalla c.t.u. e segnatamente dall’integrazione di perizia depositata in data 4.10.2016, era emerso che, quanto al contratto originario di finanziamento stipulato in data 8.10.1999, era statoriscontrato un TAEG del 7,77% in relazione al finanziamento per investimenti fissi e del 7,80% in relazione al finanziamento dell’IVA; la conseguenza della liceità dei tassi applicati nei primi tre contratti (ottobre 1999 e maggio 2009) era che il contratto di ristrutturazione e riconoscimento del debito del 20.7.2012 era da stimare valido ed efficace anche alla luce del fatto che il consulente tecnico d’ufficio non aveva riscontrato alcun superamento del tasso-soglia. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma, 2 legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro- del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999, e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, per non aver la Corte d’appello escluso che il finanziamento agevolato fosse disciplinato dalla legge 108/1996, ciò che invece era da affermare sul presupposto che esso non rientrava nella fase di raccolta dei dati per la formazione dei TEGM, come espressamente previsto anche nelle istruzioni della Banca d'Italia. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell'art. 2 comma, 2 legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro- del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999, e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, con riferimento al tasso di mora ritenuto usurario. Al riguardo, la ricorrenteimpugna la sentenza anche nella parte in cui, alle pagg. 12 e ss., ha dichiaratol’usura del tasso di mora dei contratti di finanziamento in oggetto, di cui ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA] dell’8.10.99, e nei due successivi rogiti del 5.5.2009, per aver la Corte territoriale ritenuto omogenei gli interessi di mora e quelli convenzionali, sommandoli per giungere all’ipotetico sforamento del tasso soglia. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1988 e 1372 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento del debito da parte della società mutuataria e dei fideiussori in relazione all’efficacia o meno come riconoscimento del debito oggettoall’atto di mutuo in data 20 luglio 2012. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 100, 101, 102, 161 e 162 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non essere stata parte del giudizio la Regione Autonoma della Sardegna quale soggetto tenuto alla contribuzione sul finanziamento agevolato, ex l.r.. Sardegna n. 28/1984. La ricorrente assume, in particolare, che l'imputazione del pagamento ricevuto dall’Istituto di credito interamente al capitale, per effetto della sanzione civilistica ex art. 1815 secondo comma c.c., infatti, comprende al suo interno anche la quota di contributo della Regione che inevitabilmente va a beneficio, comunque, della parte finanziata la quale si è vista, provvisoriamente e per errore, azzerare il debito. Il primo motivo è infondato. Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali (Cass., n. 23866/2024; n. 22380/2019). Nella specie, i ricorrenti formulano critiche dirette a ribaltare l’interpretazione della Corte d’appello circa i profili di omogeneità in questione, da cui dipende la classificazione dei contratti di finanziamento oggetto di causa, avendo la Corte d’appello applicato correttamente i principi desumibili dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte. Il secondo motivo è inammissibile. La ratio decidendi, oltre che richiamare l’assenza di deroga per il finanziamento a tasso agevolato nella legge 108/96, è nel senso che, con riferimento al caso concreto, la sussistenza di un contributo a fondo perduto della regione in base a legge regionale non esclude di per sé l’applicazione del tasso soglia; la censura non coglietale ratio e resta su un piano di genericità, limitandosi a confutare un passaggio motivazionale della sentenza ove si richiamano le istruzioni della banca d’Italia del 2009( peraltro irrilevanti in ordine all’asserita inapplicabilità della l. n. 108/1996 ai finanziamenti per cui è causa, in quanto dettano norme esclusivamente inerenti ai rilievi statistici trimestrali delle banche ai fini della determinazione del TEGM da parte del MEF). Il terzo motivo è infondato. La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (SU, n. 19597/2020). Nessuna censura risulta formulatasul criterio di valutazione seguito dalla Corte di merito per la determinazione del tasso soglia . Quanto al resto della censura, estraneo alla ratio decidendi è il ri lievo di sommatoria, avendo la Corted’appello distinto, ai fini della valutazione di usurarietà, interessi moratori e corrispettivi. Il quarto motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell’art. 366 n.6 cpc, non risulta indicata la sede di ingresso, rituale e tempestiva, nel processo di merito della circostanza del riconoscimento di debito di cui all’accordo di ristrutturazione dei debiti. Infine, il quinto motivoè inammissibile. Al riguardo, l’annullamento della sentenza si imporrebbe solo in presenza di litisconsorzio necessario non rilevato né in primo né in secondo grado, ma il contenuto della censura non è in tal senso, denunciandosi in modo confuso un interesse ad agire della Regione da una parte, e la violazione del contraddittorio dall’altra. Quanto al possibile rilievo d’ufficio del litisconsorzio necessario (v. Cass 4665/2021), va rilevato che non vi è un esaustivo e completo accertamento da parte del giudice del merito delle circostanze di fatto da valutare ai fini di un giudizio di ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, non essendo consentito per il limiti del giudizio di legittimità un’indagine di merito nella presente sede. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul