Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:230
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0743_RES
[OSCURATO:PERSONA]743/24 [Alchaster II] (
i
)
Minister for Justice and Equality
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])]
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 aprile 2025
«Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dall’altra – Consegna di una persona al [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per la persona condannata, del regime di liberazione condizionale»
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Principio di legalità dei reati e delle pene – Riconoscimento tanto da parte della Carta dei diritti fondamentali quanto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Significato e portata identici – Livello di tutela garantito dalla Carta che non incide su quello garantito dalla suddetta Convenzione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1)
(v. punto 24)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il [OSCURATO:PERSONA] – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione di un mandato di arresto in caso di rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Presupposti – Modifica retroattiva della portata della pena comminata – Rischio reale di una pena più grave di quella inizialmente comminata – Imposizione di una pena più grave in caso di modifica del regime di liberazione condizionale – Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE e CEEA-[OSCURATO:PERSONA])
(v. punti 25-47 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa, nell’ambito del procedimento accelerato e nel contesto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (
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), la nozione di imposizione di una pena più grave, alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene sancito all’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
2
).
[OSCURATO:PERSONA] (giudice distrettuale) dei [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso quattro mandati di arresto nei confronti di MA in relazione a reati di terrorismo che sarebbero stati commessi nel 2020.
Nel 2022 la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]) ha ordinato la consegna di MA al [OSCURATO:PERSONA]. MA ha proposto impugnazione avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, che ha investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’ASCC, alla quale la Corte ha risposto con la sentenza Alchaster (
3
).
In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC invochi un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta in caso di consegna al [OSCURATO:PERSONA], a causa di una modifica delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato d’arresto. Alla luce di tale risposta, il giudice del rinvio ha chiesto (
4
) alle autorità del [OSCURATO:PERSONA] informazioni complementari sulla normativa che, in caso di consegna, sarebbe applicabile a MA in materia di liberazione condizionale.
Dalla risposta del giudice distrettuale del Tribunale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] risulta che, secondo la normativa applicabile in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice che pronunciava una condanna a una pena detentiva di durata determinata doveva fissare un «periodo di detenzione», non superiore alla metà della pena inflitta e al termine del quale la persona condannata doveva obbligatoriamente beneficiare di una liberazione condizionale. Per contro, in base alla nuova normativa applicabile a decorrere dal 30 aprile 2021, anche ai reati commessi prima di tale data, una pena detentiva di durata determinata per un «reato specifico di terrorismo» è composta da un «periodo di detenzione adeguato», determinato dal giudice, e da un periodo aggiuntivo di un anno durante il quale la persona condannata beneficia della liberazione condizionale, periodi la cui durata complessiva non può superare la durata massima della pena detentiva irrogabile. Tale persona può, inoltre, accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato due terzi del «periodo di detenzione adeguato», a condizione che i [OSCURATO:PERSONA] (commissari per la liberazione condizionale, [OSCURATO:PERSONA]) ritengano che il mantenimento della sua detenzione non sia necessario ai fini della protezione della società.
Nutrendo dubbi quanto alla questione se tali modifiche possano essere considerate riferite unicamente all’esecuzione delle pene o se, al contrario, si debba ritenere che esse modifichino retroattivamente la portata stessa della pena comminata e se, di conseguenza, si debba considerare che alla persona interessata è inflitta una pena più grave di quella comminata alla data in cui sono stati commessi i presunti reati, cosicché sussisterebbe una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che l’articolo 49 della Carta comporta, quantomeno, le stesse garanzie previste all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
5
), di cui occorre tenere conto, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, in quanto soglia di protezione minima.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della CEDU, occorre distinguere la misura che costituisce una «pena» dalla misura relativa all’«esecuzione» o all’«applicazione» della pena.
Una misura relativa all’esecuzione di una pena sarà incompatibile con l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta soltanto se comporta una modifica retroattiva della portata stessa della pena comminata alla data della presunta commissione del reato di cui si tratta, comportando così l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata. Mentre tale ipotesi non ricorre quando detta misura si limita a prolungare la soglia di ammissibilità alla liberazione condizionale, la situazione può essere diversa, in particolare, se la misura in parola abroga nella sua sostanza la possibilità di una liberazione condizionale o se si colloca in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata.
Pertanto, la circostanza che una normativa nazionale preveda, con riferimento ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, l’estensione della parte di pena detentiva che deve essere stata necessariamente scontata in carcere prima che possa essere disposta una liberazione condizionale non può, considerata isolatamente, comportare una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
Tuttavia, la questione sollevata verte su modifiche di un regime di liberazione condizionale che mettono altresì in discussione una norma in forza della quale una siffatta liberazione doveva intervenire in maniera automatica una volta scontata la metà della pena. Orbene, sebbene tale modifica del regime di liberazione condizionale comporti, nel caso di specie, un inasprimento della situazione di detenzione, non si deve necessariamente ritenere che tale circostanza implichi l’imposizione di una pena più grave, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
Tale considerazione trae origine dalla separazione tra la nozione di «pena», intesa come la condanna irrogata o irrogabile, e quella di misure relative all’«esecuzione» o all’«applicazione» della pena. Ciò vale non solo per il prolungamento della soglia di ammissibilità alla libertà condizionale, ma anche per le modifiche di altre condizioni alle quali è subordinata la concessione della liberazione condizionale.
Pertanto, nei limiti in cui tali modifiche non abroghino in sostanza la possibilità di una siffatta liberazione e non portino ad aggravare la natura della pena comminata alla data della presunta commissione dei reati in questione, la loro applicazione a reati commessi prima della loro entrata in vigore non viola l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
Per quanto riguarda la prima di tali due condizioni, la modifica introdotta nel caso di specie non conduce, né ai termini di legge né in pratica, all’abrogazione in sostanza della possibilità di liberazione condizionale.
Per quanto riguarda la seconda condizione, non risulta che la modifica del regime di liberazione condizionale di cui trattasi, che non prolunga la durata massima della pena detentiva comminata, porti ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata. Infatti, la durata della pena detentiva che sia inflitta dal giudice penale costituirebbe, sia in base al nuovo regime sia in forza di quello applicabile alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, la durata massima durante la quale la persona condannata potrebbe, in definitiva, essere posta in stato di detenzione. Questi due regimi di liberazione implicano, entrambi, la possibilità che la persona che ha beneficiato di una siffatta liberazione sia nuovamente posta in stato di detenzione qualora il suo comportamento giustifichi una revoca di tale liberazione. Nessuno di tali regimi garantisce quindi a detta persona di rimanere in libertà per una parte predeterminata della pena detentiva pronunciata dal giudice penale.
Inoltre, il criterio basato sulla pericolosità della persona condannata quale valutata al momento della possibile liberazione condizionale costituisce un criterio usuale nelle politiche penitenziarie e implica una valutazione di natura diversa da quella effettuata inizialmente al momento della pronuncia della sua condanna ed è riconducibile, per ciò stesso, all’esecuzione della pena.
La Corte conclude che, in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, non costituisce imposizione di una pena più grave l’applicazione, a una persona che sia condannata a una pena detentiva di durata determinata, di un regime in forza del quale tale persona deve scontare almeno due terzi di un periodo determinato di detenzione prima di poter beneficiare della liberazione condizionale, tale liberazione è subordinata al fatto che un’autorità specializzata ritenga che il mantenimento della detenzione di detta persona non sia più necessario ai fini della protezione della società, e la medesima persona beneficia necessariamente della liberazione condizionale un anno prima della fine della pena irrogata, quando invece, in forza delle norme vigenti alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, essa avrebbe dovuto beneficiare automaticamente della liberazione condizionale dopo aver scontato metà della pena.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dall’altra (
GU 2021, L 149, pag. 10
; in prosieguo: l’«ASCC»).
(
2
) In prosieguo: la «Carta».
(
3
) Sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (
C-202/24
,
EU:C:2024:649
).
(
4
) In applicazione dell’articolo 613, paragrafo 2, dell’ASCC.
(
5
) Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).