Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04136/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18305-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 515/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 646/2020; [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.18305/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in parziale accoglimento del suo ricorso, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondergli la somma di € 14.440,87 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all’effettivo soddisfo; mentre aveva rigettato le ulteriori richieste del lavoratore, compensando le spese del giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., e condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, in favore del ricorrente, della metà delle spese del giudizio, come liquidata, compensando la restante metà.

La Corte, inoltre, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate in favore di ciascuna delle appellate.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi: a) che il lavoratore appellante chiedeva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che le due società convenute fossero condannate al pagamento in solido della somma di € 43.795,37, oltre che al pagamento di assegni familiari per i periodi in atti indicati e all’indennità di mancato preavviso e, infine, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il patito mobbing; b) quanto aveva dedotto e richiesto lo stesso nel ricorso introduttivo del giudizio; c) le difese delle due società in primo grado in separate memorie di identico contenuto, d) che il Tribunale, con ordinanza del 5.11.2011, aveva chiesto che il ricorrente chiarisse il senso delle domande proposte, ordinanza cui il ricorrente aveva adempiuto con note scritte del 18.12.2015, nelle quali - notava la Corte - egli aveva per la verità chiarito ben poco del proprio atto introduttivo; e) che il giudice di primo grado aveva poi emesso un’ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento delle somme indicate nella busta paga di settembre 2014, nell’importo lordo di € 6.064,96, per T.F.R. (detratto quanto già pagato con un precedente decreto ingiuntivo), lavoro ordinario, 13^, ferie godute, ferie residue, permessi non goduti, ANF e ANF arretrati; f) che il primo giudice aveva poi disposto CTU contabile per calcolare le somme dovute, al lordo di imposte e contributi previdenziali, “a titolo di retribuzione ordinaria, ferie, ROL, tredicesima mensilità, INAIL, trattamento di fine rapporto, e indennità di mancato preavviso”, limitatamente al periodo in cui il ricorrente era stato formalmente assunto come lavoratore subordinato; g) che il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente ai crediti accertati dal CTU nell’importo di € 14.440,87 e rigettato nel resto, previa declaratoria del difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (convenuta solo in qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed effettivo datore di lavoro); h) che il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato inammissibili le domande relative al periodo di collaborazione continuativa e coordinata per mancata impugnazione dell’atto di transazione nei termini di cui all’art. 2113 c.c. e nel contempo infondate; i) che, quanto al dedotto mobbing, infine, lo stesso giudice aveva rilevato che il ricorrente si era limitato a indicare in modo del tutto generico le condotte datoriali senza neppure offrire prova delle stesse e, quanto alle sanzioni disciplinari, che, nelle successive impugnazioni giudiziali delle stesse, il lavoratore aveva avuto ragione in un’occasione e torto in un’altra, rimanendo soccombente; l) che il lavoratore aveva proposto appello con due diversi ricorsi, aventi identico contenuto, che la Corte aveva previamente riunito; m) una sintesi dei sei motivi d’appello che riteneva proposti.

3. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato il primo motivo d’appello, ritenendo che da una semplice lettura del ricorso introduttivo del giudizio emergeva che, in relazione al primo periodo lavorativo, non era stato letteralmente dedotto nulla in merito alla sussistenza, nel caso concreto, di uno o più degli elementi che la concorde giurisprudenza ritiene sintomatici della natura subordinata di un rapporto di lavoro.

4. In ordine al secondo motivo d’appello circa la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., rilevava che detta società era stata convenuta in giudizio esclusivamente per la qualità, da essa rivestita, di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui il rapporto lavorativo era formalmente e sostanzialmente riconducibile, e che anche in questo caso era sufficiente la lettura del ricorso introduttivo, nel quale nulla era stato dedotto sugli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere l’unicità del centro giuridico di imputazione del rapporto di lavoro.

5. Circa il terzo motivo, relativo all’elaborato peritale posto a fondamento della pronuncia impugnata, osservava, riguardo al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 195, 3° co., c.p.c., che era pacifica la natura ordinatoria di tali termini, a meno che non ne fosse conseguita una violazione del diritto di difesa (secondo la Corte nella specie assente).

Riteneva, ancora, prive di fondamento le ulteriori osservazioni dell’appellante nella stessa censura.

6. Quanto al (quarto) motivo relativo al pretesomobbing, la Corte lo riteneva inammissibile laddove riproponeva la deduzione del pregresso grado sulle sanzioni disciplinari senza formulare alcuna censura al corrispondente capo di sentenza e nel resto infondato.

7. La Corte giudicava infondato anche il quinto motivo d’appello, con il quale il lavoratore lamentava l’omessa liquidazione delle spese del giudizio per la fase conclusasi con l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 423 c.p.c., ritenendo evidente che l’adozione dell’ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ai sensi di detta norma, non costituisce un’autonoma fase di giudizio.

8. Infine, per la Corte era inammissibile la richiesta di condanna al pagamento di assegni familiari e indennità di mancato preavviso (quest’ultima, peraltro, riconosciuta, sia pure, pareva di capire, in un importo inferiore a quello auspicato), attesa l’assenza di qualsiasi censura all’operato del Tribunale sul punto.

9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

10. Resistono le due intimate con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. –Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: allegazione e prova della legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]); violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Deduce che la Corte di Appello di Catanzaro, al capo

8.2. di pagina 7 e 8 della sentenza impugnata che ha rigettato il secondo motivo di appello, ha errato nel considerare legittimata passiva solo la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata irrituale e illegittima”.

2. Con il secondo motivo denuncia “ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 36 Cost., art. 2099 c.c. e norme del contratto sottoscritto tra le parti) e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (artt. 36 e ss., 44 e 72 CCNL [OSCURATO:PERSONA]) – Nullità assoluta della CTU di primo grado, nullità del procedimento e nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cpc, dell’art. 115 cpc e dell’art. 116 cpc”.

Contesta “il capo della sentenza di secondo grado impugnata, individuato al punto 8.3.2 di pag. 8, dal rigo 13 all’ultimo rigo, a pag. 9, dal rigo 1 al rigo 6, del provvedimento de quo”, “in ordine al quarto motivo di appello (anche se, per errore, viene menzionato il terzo motivo)”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, 1° comma, n. 4 e n. 5 cpc: nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su parte della domanda e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: credito accertato dalla sentenza di 1° grado al lordo delle somme pagate in corso di causa.

Violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 cpc”.

In sintesi, premette che nell’ambito del quarto motivo d’appello, aveva chiesto “in via subordinata rispetto alla richiesta delle maggiori somme sopra indicate, la condanna delle convenute, in solido o ciascuna per la percentuale che sarà giudizialmente stabilita, al pagamento della somma di € 14.440,87, aumentata degli importi illegittimamente sottratti dalle mensilità da maggio 2014 ad ottobre 2014, oltre al pagamento della somma di € 6.064,96 già riconosciuta nell’ordinanza ex art. 423 cpc”; e deduce che: “Su tale evidenza e sulla conseguente richiesta di riforma, la Corte di Appello adita non si è pronunciata”, ma anche una “omessa motivazione”.

4. Con il quarto motivo denuncia “ex art. 360, 1° comma, n. 3, cpc: violazione e falsa applicazione dei principi sull’onere della prova e degli artt. 115 cpc, 416, 3° comma, cpc, 2697 c.c., art. 2103 c.c., art. 36 Cost. e norme CCNL [OSCURATO:PERSONA]”.

Deduce che: “Il capo 8.3.2, pag. 8 e pag. 9 (e, di conseguenza anche le statuizioni della parte dispositiva richiamata in narrativa), della sentenza impugnata, che ha rigettato il quarto motivo di appello, va riformata anche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cpc per violazione dei principi dell’onere della prova, del dispositivo e per violazione degli articoli di legge e contrattuali posti a baluardo della giusta retribuzione di lavoro”.

5. Con il quinto motivo denuncia “ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92 c.p.c. e 24 Cost. del capo della sentenza impugnata relativo alla statuizione sulle spese”.

Impugna quest’ultima statuizione sul rilievo che: “Nella fattispecie de qua, non vi è soccombenza reciproca né si profila l’assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza ma sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni che potevano supportare la compensazione (almeno parziale) delle spese di giudizio”.

6. Il primo motivo è inammissibile.

7. Difatti, la censura, proposta esclusivamente in base al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione prevista dall’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. applicabile ratione temporis (la medesima preclusione è stata poi riprodotta dal vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.) in caso di c.d.

“doppia conforme”.

7.1. La stessa doglianza, del resto, sarebbe comunque ex seinammissibile, perché il ricorrente - come risulta chiaramente dal suo sviluppo (cfr. pagg. 9-12 del ricorso) -, in realtà, vi propone una rilettura delle risultanze processuali che comproverebbero la legittimazione passiva anche di [OSCURATO:SOCIETA].

8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

9. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

7. Ebbene, il ricorrente si riferisce, nel contempo, ai differenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3) e 4) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. nell’ambito di un motivo il cui unitario e non scandito svolgimento riguarda all’evidenza plurime e disparate questioni di diritto sostanziale e processuale (cfr. pagg. 13-27 del ricorso, oltre alla già eloquente rubrica).

Invero, il ricorrente dichiara di censurare il “punto 8.3.2 di pag. 8, dal rigo 13 all’ultimo rigo, e pag. 9, dal rigo 1 al rigo 6” dell’impugnata sentenza (cfr. pagg. 12-13 del ricorso).

Muovendo, poi, dall’assunto che la Corte avrebbe erroneamente individuato come terzo motivo quello vagliato in tale § della sua motivazione, che, secondo il ricorrente, sarebbe stato in realtà il quarto motivo d’appello, trascrive integralmente il contenuto di tale motivo (cfr. pagg. 13-16 del ricorso); per sostenere che: “Tale motivo di appello è molto più complesso e articolato di quanto sia stato evidenziato dal giudice del gravame che, comunque, concorda nell’erroneità della relazione peritale sia per errori di contenuto (anche se molte censure dell’appellante non sono state esaminate) sia per errori formali dovuti alle omesse risposte ai quesiti del Giudice ed all’errata interpretazione degli stessi, con conseguente violazione dell’incarico e dei poteri conferiti” (così a pag. 16 del ricorso in esame).

8. Non considera, tra l’altro, il ricorrente che circa la prima questione posta dall’allora appellante in tale motivo d’appello, per come attualmente riferito, ossia, la questione della nullità della C.T.U. per la “Violazione dei termini ex art. 195 c.p.c.” (cfr. pagg. 13-14 del ricorso), la Corte aveva risposto non nel punto o paragrafo cui lo stesso si riferisce, bensì nel precedente §

8.3.1. (alla facciata 8).

9. Il ricorrente passa, quindi, ad illustrare perché la risposta del C.T.U. non sarebbe stata “conforme al quesito e ultra petita partium”, nonché le “conseguenze degli errori della perizia: violazione artt. 112 e 115 cpc” (v. pagg. 20-21 del ricorso).

Di seguito, svolge una serie di considerazioni sul “caso concreto oggetto del giudizio”, riferite segnatamente alle posizioni difensive assunte dalle società convenute, nonché circa il “contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 10 ottobre 2012”, ma anche a talune norme del “CCNL” che si assume applicato al rapporto (v. pagg. 21-25 del ricorso), CCNL che, peraltro, il ricorrente dichiara di produrre in questa sede in “copia stralcio” (v. n. 14) a pag. 36 del ricorso).

Infine, deduce che “la CTU espletata in primo grado è nulla, per violazione del principio della domanda e del dispositivo” (cfr. pag. 25 del ricorso), non mancando di dedurre una “ulteriore nullità della sentenza di secondo grado” (v. pagg. 25-27 del ricorso).

10. E’ ancora inammissibile il terzo motivo, che, questa volta, non solo si riferisce ai distinti mezzi di cui ai nn. 4) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., ma lamenta nel contempo una “omessa pronuncia su parte della domanda e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, fatto, a sua volta individuato in un “credito accertato dalla sentenza di 1° grado al lordo delle somme pagate in corso di causa”.

10.1. La denuncia è, quindi, contraddittoria, perché, nell’ambito di un unico motivo, si lamentano contemporaneamente due vizi indubbiamente diversi, quali quello di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (su quello che il ricorrente indica come “richiesta di riforma” o anche “motivo”) e quello di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cfr., ad es., Cass. n. 14140/2021).

10.2. Non sembra considerare, comunque, il ricorrente che nel §

8.3.2. della propria motivazione (già censurato nel secondo motivo di ricorso per cassazione) la Corte aveva osservato: “E’ sul resto delle osservazioni formulate che occorre semmai concentrare l’attenzione, al fine di rilevare come le somme riferite alle mensilità retributive da maggio a ottobre del 2014, che il CTU ha (effettivamente) portato in debito per il lavoratore contravvenendo ai quesiti formulati, ammontino complessivamente ad € 1.888,00.

Che, pertanto, sommate al credito retributivo lordo del lavoratore indicato nella prima relazione depositata (pg. 4), ammontante ad € 4.598,00, avrebbero portato ad un maggior credito di €. 6486,00.

Sennonché, l’ausiliario, interpretando erroneamente anche il quesito integrativo formulato dal giudice, ha finito per detrarre, dall’importo lordo dei crediti lavorativi del ricorrente, l’importo netto delle somme corrisposte (v. tabella pgg. 3-4 della seconda relazione).

Pervenendo così a rideterminare il credito complessivo nella somma di € 14.440,87, di gran lunga superiore a quella di € 6486,00 cui sarebbe dovuto giungere se avesse correttamente inteso quel quesito.

Un errore ancor più grave di quello lamentato dall’appellante, dunque, e che avrebbe potuto legittimare semmai un appello del datore di lavoro soccombente, ma non rende certo condivisibile quello sul punto proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

10.3. E in proposito occorre solo sottolineare che il primo giudice aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’appunto al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di € 14.440,87, secondo la Corte sì erroneamente calcolata ma in favore del lavoratore stesso.

11. E’ inammissibile anche il quarto motivo di ricorso.

12. Rileva, infatti, il Collegio che con tale motivo il ricorrente censura ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. nuovamente il “capo 8.3.2, pag. 8 e pag. 9”, vale a dire, la medesima parte di motivazione che aveva attinto nel precedente secondo motivo, con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., ma anche con quello di cui n. 3) dello stesso comma (sebbene in base a differenti parametri normativi).

12.1. E’ sufficiente, allora, evidenziare che, come si è visto nell’esaminare il terzo motivo, in quella parte di motivazione la Corte d’appello non si è assolutamente occupata di onere della prova, o di questioni che riguardassero il principio dispositivoex art. 115 c.p.c., oppure ancora gli articoli di legge che il ricorrente menziona nella rubrica del motivo in esame o di norme del CCNL ivi indicato.

Nel ridetto §

8.3.2. della sua motivazione, infatti, la Corte ha soltanto evidenziato degli errori di calcolo riscontrati nell’elaborato peritale, dei quali, tuttavia, a suo giudizio, avrebbe potuto semmai dolersi solo il “datore di lavoro soccombente”.

13. Infine, è infondato il quinto motivo.

14. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte Suprema, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (così, ex multis, Cass. n. 24056/2021, n. 23877/2021, n. 26912/2020, n. 24502/2017).

15. Dunque, a fronte della totale soccombenza del lavoratore in secondo grado, risulta incensurabile in questa sede di legittimità la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di detto grado in conformità al principio di causalità/soccombenza di cui all’art. 91, comma primo, c.p.c.

16. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle due controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18305-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 515/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 646/2020; [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.18305/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in parziale accoglimento del suo ricorso, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondergli la somma di € 14.440,87 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all’effettivo soddisfo; mentre aveva rigettato le ulteriori richieste del lavoratore, compensando le spese del giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., e condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, in favore del ricorrente, della metà delle spese del giudizio, come liquidata, compensando la restante metà. La Corte, inoltre, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate in favore di ciascuna delle appellate. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi: a) che il lavoratore appellante chiedeva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che le due società convenute fossero condannate al pagamento in solido della somma di € 43.795,37, oltre che al pagamento di assegni familiari per i periodi in atti indicati e all’indennità di mancato preavviso e, infine, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il patito mobbing; b) quanto aveva dedotto e richiesto lo stesso nel ricorso introduttivo del giudizio; c) le difese delle due società in primo grado in separate memorie di identico contenuto, d) che il Tribunale, con ordinanza del 5.11.2011, aveva chiesto che il ricorrente chiarisse il senso delle domande proposte, ordinanza cui il ricorrente aveva adempiuto con note scritte del 18.12.2015, nelle quali - notava la Corte - egli aveva per la verità chiarito ben poco del proprio atto introduttivo; e) che il giudice di primo grado aveva poi emesso un’ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento delle somme indicate nella busta paga di settembre 2014, nell’importo lordo di € 6.064,96, per T.F.R. (detratto quanto già pagato con un precedente decreto ingiuntivo), lavoro ordinario, 13^, ferie godute, ferie residue, permessi non goduti, ANF e ANF arretrati; f) che il primo giudice aveva poi disposto CTU contabile per calcolare le somme dovute, al lordo di imposte e contributi previdenziali, “a titolo di retribuzione ordinaria, ferie, ROL, tredicesima mensilità, INAIL, trattamento di fine rapporto, e indennità di mancato preavviso”, limitatamente al periodo in cui il ricorrente era stato formalmente assunto come lavoratore subordinato; g) che il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente ai crediti accertati dal CTU nell’importo di € 14.440,87 e rigettato nel resto, previa declaratoria del difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (convenuta solo in qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed effettivo datore di lavoro); h) che il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato inammissibili le domande relative al periodo di collaborazione continuativa e coordinata per mancata impugnazione dell’atto di transazione nei termini di cui all’art. 2113 c.c. e nel contempo infondate; i) che, quanto al dedotto mobbing, infine, lo stesso giudice aveva rilevato che il ricorrente si era limitato a indicare in modo del tutto generico le condotte datoriali senza neppure offrire prova delle stesse e, quanto alle sanzioni disciplinari, che, nelle successive impugnazioni giudiziali delle stesse, il lavoratore aveva avuto ragione in un’occasione e torto in un’altra, rimanendo soccombente; l) che il lavoratore aveva proposto appello con due diversi ricorsi, aventi identico contenuto, che la Corte aveva previamente riunito; m) una sintesi dei sei motivi d’appello che riteneva proposti. 3. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato il primo motivo d’appello, ritenendo che da una semplice lettura del ricorso introduttivo del giudizio emergeva che, in relazione al primo periodo lavorativo, non era stato letteralmente dedotto nulla in merito alla sussistenza, nel caso concreto, di uno o più degli elementi che la concorde giurisprudenza ritiene sintomatici della natura subordinata di un rapporto di lavoro. 4. In ordine al secondo motivo d’appello circa la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., rilevava che detta società era stata convenuta in giudizio esclusivamente per la qualità, da essa rivestita, di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui il rapporto lavorativo era formalmente e sostanzialmente riconducibile, e che anche in questo caso era sufficiente la lettura del ricorso introduttivo, nel quale nulla era stato dedotto sugli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere l’unicità del centro giuridico di imputazione del rapporto di lavoro. 5. Circa il terzo motivo, relativo all’elaborato peritale posto a fondamento della pronuncia impugnata, osservava, riguardo al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 195, 3° co., c.p.c., che era pacifica la natura ordinatoria di tali termini, a meno che non ne fosse conseguita una violazione del diritto di difesa (secondo la Corte nella specie assente). Riteneva, ancora, prive di fondamento le ulteriori osservazioni dell’appellante nella stessa censura. 6. Quanto al (quarto) motivo relativo al pretesomobbing, la Corte lo riteneva inammissibile laddove riproponeva la deduzione del pregresso grado sulle sanzioni disciplinari senza formulare alcuna censura al corrispondente capo di sentenza e nel resto infondato. 7. La Corte giudicava infondato anche il quinto motivo d’appello, con il quale il lavoratore lamentava l’omessa liquidazione delle spese del giudizio per la fase conclusasi con l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 423 c.p.c., ritenendo evidente che l’adozione dell’ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ai sensi di detta norma, non costituisce un’autonoma fase di giudizio. 8. Infine, per la Corte era inammissibile la richiesta di condanna al pagamento di assegni familiari e indennità di mancato preavviso (quest’ultima, peraltro, riconosciuta, sia pure, pareva di capire, in un importo inferiore a quello auspicato), attesa l’assenza di qualsiasi censura all’operato del Tribunale sul punto. 9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 10. Resistono le due intimate con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. –Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: allegazione e prova della legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]); violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Deduce che la Corte di Appello di Catanzaro, al capo 8.2. di pagina 7 e 8 della sentenza impugnata che ha rigettato il secondo motivo di appello, ha errato nel considerare legittimata passiva solo la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata irrituale e illegittima”. 2. Con il secondo motivo denuncia “ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 36 Cost., art. 2099 c.c. e norme del contratto sottoscritto tra le parti) e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (artt. 36 e ss., 44 e 72 CCNL [OSCURATO:PERSONA]) – Nullità assoluta della CTU di primo grado, nullità del procedimento e nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cpc, dell’art. 115 cpc e dell’art. 116 cpc”. Contesta “il capo della sentenza di secondo grado impugnata, individuato al punto 8.3.2 di pag. 8, dal rigo 13 all’ultimo rigo, a pag. 9, dal rigo 1 al rigo 6, del provvedimento de quo”, “in ordine al quarto motivo di appello (anche se, per errore, viene menzionato il terzo motivo)”. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, 1° comma, n. 4 e n. 5 cpc: nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su parte della domanda e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: credito accertato dalla sentenza di 1° grado al lordo delle somme pagate in corso di causa. Violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 cpc”. In sintesi, premette che nell’ambito del quarto motivo d’appello, aveva chiesto “in via subordinata rispetto alla richiesta delle maggiori somme sopra indicate, la condanna delle convenute, in solido o ciascuna per la percentuale che sarà giudizialmente stabilita, al pagamento della somma di € 14.440,87, aumentata degli importi illegittimamente sottratti dalle mensilità da maggio 2014 ad ottobre 2014, oltre al pagamento della somma di € 6.064,96 già riconosciuta nell’ordinanza ex art. 423 cpc”; e deduce che: “Su tale evidenza e sulla conseguente richiesta di riforma, la Corte di Appello adita non si è pronunciata”, ma anche una “omessa motivazione”. 4. Con il quarto motivo denuncia “ex art. 360, 1° comma, n. 3, cpc: violazione e falsa applicazione dei principi sull’onere della prova e degli artt. 115 cpc, 416, 3° comma, cpc, 2697 c.c., art. 2103 c.c., art. 36 Cost. e norme CCNL [OSCURATO:PERSONA]”. Deduce che: “Il capo 8.3.2, pag. 8 e pag. 9 (e, di conseguenza anche le statuizioni della parte dispositiva richiamata in narrativa), della sentenza impugnata, che ha rigettato il quarto motivo di appello, va riformata anche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cpc per violazione dei principi dell’onere della prova, del dispositivo e per violazione degli articoli di legge e contrattuali posti a baluardo della giusta retribuzione di lavoro”. 5. Con il quinto motivo denuncia “ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92 c.p.c. e 24 Cost. del capo della sentenza impugnata relativo alla statuizione sulle spese”. Impugna quest’ultima statuizione sul rilievo che: “Nella fattispecie de qua, non vi è soccombenza reciproca né si profila l’assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza ma sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni che potevano supportare la compensazione (almeno parziale) delle spese di giudizio”. 6. Il primo motivo è inammissibile. 7. Difatti, la censura, proposta esclusivamente in base al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione prevista dall’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. applicabile ratione temporis (la medesima preclusione è stata poi riprodotta dal vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.) in caso di c.d. “doppia conforme”. 7.1. La stessa doglianza, del resto, sarebbe comunque ex seinammissibile, perché il ricorrente - come risulta chiaramente dal suo sviluppo (cfr. pagg. 9-12 del ricorso) -, in realtà, vi propone una rilettura delle risultanze processuali che comproverebbero la legittimazione passiva anche di [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 9. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020). 7. Ebbene, il ricorrente si riferisce, nel contempo, ai differenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3) e 4) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. nell’ambito di un motivo il cui unitario e non scandito svolgimento riguarda all’evidenza plurime e disparate questioni di diritto sostanziale e processuale (cfr. pagg. 13-27 del ricorso, oltre alla già eloquente rubrica). Invero, il ricorrente dichiara di censurare il “punto 8.3.2 di pag. 8, dal rigo 13 all’ultimo rigo, e pag. 9, dal rigo 1 al rigo 6” dell’impugnata sentenza (cfr. pagg. 12-13 del ricorso). Muovendo, poi, dall’assunto che la Corte avrebbe erroneamente individuato come terzo motivo quello vagliato in tale § della sua motivazione, che, secondo il ricorrente, sarebbe stato in realtà il quarto motivo d’appello, trascrive integralmente il contenuto di tale motivo (cfr. pagg. 13-16 del ricorso); per sostenere che: “Tale motivo di appello è molto più complesso e articolato di quanto sia stato evidenziato dal giudice del gravame che, comunque, concorda nell’erroneità della relazione peritale sia per errori di contenuto (anche se molte censure dell’appellante non sono state esaminate) sia per errori formali dovuti alle omesse risposte ai quesiti del Giudice ed all’errata interpretazione degli stessi, con conseguente violazione dell’incarico e dei poteri conferiti” (così a pag. 16 del ricorso in esame). 8. Non considera, tra l’altro, il ricorrente che circa la prima questione posta dall’allora appellante in tale motivo d’appello, per come attualmente riferito, ossia, la questione della nullità della C.T.U. per la “Violazione dei termini ex art. 195 c.p.c.” (cfr. pagg. 13-14 del ricorso), la Corte aveva risposto non nel punto o paragrafo cui lo stesso si riferisce, bensì nel precedente § 8.3.1. (alla facciata 8). 9. Il ricorrente passa, quindi, ad illustrare perché la risposta del C.T.U. non sarebbe stata “conforme al quesito e ultra petita partium”, nonché le “conseguenze degli errori della perizia: violazione artt. 112 e 115 cpc” (v. pagg. 20-21 del ricorso). Di seguito, svolge una serie di considerazioni sul “caso concreto oggetto del giudizio”, riferite segnatamente alle posizioni difensive assunte dalle società convenute, nonché circa il “contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 10 ottobre 2012”, ma anche a talune norme del “CCNL” che si assume applicato al rapporto (v. pagg. 21-25 del ricorso), CCNL che, peraltro, il ricorrente dichiara di produrre in questa sede in “copia stralcio” (v. n. 14) a pag. 36 del ricorso). Infine, deduce che “la CTU espletata in primo grado è nulla, per violazione del principio della domanda e del dispositivo” (cfr. pag. 25 del ricorso), non mancando di dedurre una “ulteriore nullità della sentenza di secondo grado” (v. pagg. 25-27 del ricorso). 10. E’ ancora inammissibile il terzo motivo, che, questa volta, non solo si riferisce ai distinti mezzi di cui ai nn. 4) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., ma lamenta nel contempo una “omessa pronuncia su parte della domanda e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, fatto, a sua volta individuato in un “credito accertato dalla sentenza di 1° grado al lordo delle somme pagate in corso di causa”. 10.1. La denuncia è, quindi, contraddittoria, perché, nell’ambito di un unico motivo, si lamentano contemporaneamente due vizi indubbiamente diversi, quali quello di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (su quello che il ricorrente indica come “richiesta di riforma” o anche “motivo”) e quello di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cfr., ad es., Cass. n. 14140/2021). 10.2. Non sembra considerare, comunque, il ricorrente che nel § 8.3.2. della propria motivazione (già censurato nel secondo motivo di ricorso per cassazione) la Corte aveva osservato: “E’ sul resto delle osservazioni formulate che occorre semmai concentrare l’attenzione, al fine di rilevare come le somme riferite alle mensilità retributive da maggio a ottobre del 2014, che il CTU ha (effettivamente) portato in debito per il lavoratore contravvenendo ai quesiti formulati, ammontino complessivamente ad € 1.888,00. Che, pertanto, sommate al credito retributivo lordo del lavoratore indicato nella prima relazione depositata (pg. 4), ammontante ad € 4.598,00, avrebbero portato ad un maggior credito di €. 6486,00. Sennonché, l’ausiliario, interpretando erroneamente anche il quesito integrativo formulato dal giudice, ha finito per detrarre, dall’importo lordo dei crediti lavorativi del ricorrente, l’importo netto delle somme corrisposte (v. tabella pgg. 3-4 della seconda relazione). Pervenendo così a rideterminare il credito complessivo nella somma di € 14.440,87, di gran lunga superiore a quella di € 6486,00 cui sarebbe dovuto giungere se avesse correttamente inteso quel quesito. Un errore ancor più grave di quello lamentato dall’appellante, dunque, e che avrebbe potuto legittimare semmai un appello del datore di lavoro soccombente, ma non rende certo condivisibile quello sul punto proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”. 10.3. E in proposito occorre solo sottolineare che il primo giudice aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’appunto al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di € 14.440,87, secondo la Corte sì erroneamente calcolata ma in favore del lavoratore stesso. 11. E’ inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. 12. Rileva, infatti, il Collegio che con tale motivo il ricorrente censura ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. nuovamente il “capo 8.3.2, pag. 8 e pag. 9”, vale a dire, la medesima parte di motivazione che aveva attinto nel precedente secondo motivo, con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., ma anche con quello di cui n. 3) dello stesso comma (sebbene in base a differenti parametri normativi). 12.1. E’ sufficiente, allora, evidenziare che, come si è visto nell’esaminare il terzo motivo, in quella parte di motivazione la Corte d’appello non si è assolutamente occupata di onere della prova, o di questioni che riguardassero il principio dispositivoex art. 115 c.p.c., oppure ancora gli articoli di legge che il ricorrente menziona nella rubrica del motivo in esame o di norme del CCNL ivi indicato. Nel ridetto § 8.3.2. della sua motivazione, infatti, la Corte ha soltanto evidenziato degli errori di calcolo riscontrati nell’elaborato peritale, dei quali, tuttavia, a suo giudizio, avrebbe potuto semmai dolersi solo il “datore di lavoro soccombente”. 13. Infine, è infondato il quinto motivo. 14. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte Suprema, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (così, ex multis, Cass. n. 24056/2021, n. 23877/2021, n. 26912/2020, n. 24502/2017). 15. Dunque, a fronte della totale soccombenza del lavoratore in secondo grado, risulta incensurabile in questa sede di legittimità la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di detto grado in conformità al principio di causalità/soccombenza di cui all’art. 91, comma primo, c.p.c. 16. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle due controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza Cassazione n. 04136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris