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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 30097/2026

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ello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per i reati dicui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 75 d. lgs. n. 159 del 2011 edenuncia tre motivi;ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché interamente versatiin fatto e tendenti a sollecitare da parte di questa Corte una rilettura dellerisultanze di prova sulla cui base i Giudici di merito – con motivazione nonmanifestamente illogica – hanno ritenuto sussistenti i due reati e hanno superatole censure difensive, pedissequamente riprodotte nel ricorso per cassazione;ritenuto, infatti, quanto al reato in materia di stupefacenti, che ladestinazione alla cessione è stata correttamente inferita dal quantitativo, dalrinvenimento di strumenti per il confezionamento, dalla diversità di sostanze,infine, dalla “reclamizzazione” sul profilo social e che l’ipotesi di una scorta per ilconsumo personale è stata meramente dedotta labialmente;rilevato che, quanto al possesso dei telefoni cellulari in violazione dellamisura di prevenzione, la motivazione sull’elemento psicologico e sull’irrilevanzadella presunta finalità che hanno ispirato la condotta del condannato svolta dallaCorte di appello è coerente con il principio espresso da questa Corte secondo cuiAi fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti allasorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighida adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla coscientevolontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbianodeterminato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv.286010 – 01);considerato, infine, quanto al terzo motivo, in punto di circostanze attenuantigeneriche, che la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordineagli indici giustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione,e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia cheinvolge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, perpacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01;Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficientecomplessiva illustrazione che ha valorizzato la personalità negativa dell’imputato,inferita dalle condanne di cui è gravato e dall’indifferenza mostrata rispetto aiprecetti impartiti;ricordato che – contrariamente alla deduzione del ricorrente – il giudice, neldecidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche dicondanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede,dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-biscod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 33847del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627 – 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per i reati dicui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 75 d. lgs. n. 159 del 2011 edenuncia tre motivi;ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché interamente versatiin fatto e tendenti a sollecitare da parte di questa Corte una rilettura dellerisultanze di prova sulla cui base i Giudici di merito – con motivazione nonmanifestamente illogica – hanno ritenuto sussistenti i due reati e hanno superatole censure difensive, pedissequamente riprodotte nel ricorso per cassazione;ritenuto, infatti, quanto al reato in materia di stupefacenti, che ladestinazione alla cessione è stata correttamente inferita dal quantitativo, dalrinvenimento di strumenti per il confezionamento, dalla diversità di sostanze,infine, dalla “reclamizzazione” sul profilo social e che l’ipotesi di una scorta per ilconsumo personale è stata meramente dedotta labialmente;rilevato che, quanto al possesso dei telefoni cellulari in violazione dellamisura di prevenzione, la motivazione sull’elemento psicologico e sull’irrilevanzadella presunta finalità che hanno ispirato la condotta del condannato svolta dallaCorte di appello è coerente con il principio espresso da questa Corte secondo cuiAi fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti allasorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighida adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla coscientevolontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbianodeterminato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv.286010 – 01);considerato, infine, quanto al terzo motivo, in punto di circostanze attenuantigeneriche, che la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordineagli indici giustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione,e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia cheinvolge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, perpacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01;Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficientecomplessiva illustrazione che ha valorizzato la personalità negativa dell’imputato,inferita dalle condanne di cui è gravato e dall’indifferenza mostrata rispetto aiprecetti impartiti;ricordato che – contrariamente alla deduzione del ricorrente – il giudice, neldecidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche dicondanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede,dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-biscod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 33847del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627 – 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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