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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 17898/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20079-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 20079 sez.

M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di compravendita con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito al Dibenedetto la sua quota di proprietà del 50% dell'appartamento e relativo posto auto siti in Comune di Arenzano, Piazza degli Ulivi n.27.

In subordine, domandarono l'accertamento della simulazione assoluta del contratto e la dichiarazione di nullità/inefficacia dello stesso, con il conseguente annullamento dei suoi effetti reali.

A fondamento della domanda gli attori dedussero: di vantare numerose pretese creditorie nei confronti del Gazzola e di aver instaurato altri giudizi nei suoi confronti al fine di recuperare le somme dovute, che il prezzo della vendita della quota di proprietà era irrisorio e di molto inferiore al valore di mercato del bene ceduto, che dietro l'esiguità del corrispettivo non poteva che celarsi l'intento fraudolento dei convenuti.

Si costituì in giudizio Salvatore di Benedetto domandando, in via preliminare, in rito, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza delle istanze avversarie.

Il Tribunale di Lodi, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio per accertare se il prezzo pattuito per la vendita fosse in linea con il valore di mercato della quota di proprietà ceduta, con sentenza n. 164/2019, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., ordinò la trascrizione e annotazione della sentenza e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1846/2021 dell' 11 giugno 2021, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando le domande proposte da Benvenuto e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli in solido alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso la pronuncia Benvenuto e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 4.1 Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell'udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di Benvenuto e [OSCURATO:PERSONA] lcorrenti principali.L, [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha aderito.

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall'art.390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione, compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile _ 3 della Corte suprema di Cassazione in data 24 febbraio 2022.

P [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20079-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20079 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di compravendita con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito al Dibenedetto la sua quota di proprietà del 50% dell'appartamento e relativo posto auto siti in Comune di Arenzano, Piazza degli Ulivi n.27. In subordine, domandarono l'accertamento della simulazione assoluta del contratto e la dichiarazione di nullità/inefficacia dello stesso, con il conseguente annullamento dei suoi effetti reali. A fondamento della domanda gli attori dedussero: di vantare numerose pretese creditorie nei confronti del Gazzola e di aver instaurato altri giudizi nei suoi confronti al fine di recuperare le somme dovute, che il prezzo della vendita della quota di proprietà era irrisorio e di molto inferiore al valore di mercato del bene ceduto, che dietro l'esiguità del corrispettivo non poteva che celarsi l'intento fraudolento dei convenuti. Si costituì in giudizio Salvatore di Benedetto domandando, in via preliminare, in rito, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza delle istanze avversarie. Il Tribunale di Lodi, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio per accertare se il prezzo pattuito per la vendita fosse in linea con il valore di mercato della quota di proprietà ceduta, con sentenza n. 164/2019, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., ordinò la trascrizione e annotazione della sentenza e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1846/2021 dell' 11 giugno 2021, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando le domande proposte da Benvenuto e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli in solido alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 3. Avverso la pronuncia Benvenuto e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1 Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell'udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di Benvenuto e [OSCURATO:PERSONA] lcorrenti principali.L, [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha aderito. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall'art.390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.). P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione, compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile _ 3 della Corte suprema di Cassazione in data 24 febbraio 2022. P [OSCURATO:PERSONA]
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