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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09110/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BKZ3W ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 7 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 27 ottobre 2017, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Aquila, confermando nel resto la pronuncia impugnata, con cui tale imputato è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Aquila, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, non è consentito, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), certamente sussistente nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha giustificato la propria decisione, valorizzando il positivo comportamento processuale del prevenuto al diverso fine della riduzione di pena e ritenendo congruo il bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza, in ragione del rilievo delle aggravanti; Considerato che anche l'unica doglianza dedotta da [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservatogli, con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva, è priva di specificità, avendo il secondo giudice non solo evidenziato a pagina 7 della sentenza impugnata come le modalità realizzative della ricettazione fossero evocative di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali e della natura degli stessi, ma anche sottolineato l'assoluta congruità della sanzione, peraltro contenuta nei minimi edittali e temperata dalla concessione delle attenuanti generiche, sebbene bilanciate in termini di equivalenza; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BKZ3W ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 7 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 27 ottobre 2017, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Aquila, confermando nel resto la pronuncia impugnata, con cui tale imputato è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Aquila, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, non è consentito, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), certamente sussistente nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha giustificato la propria decisione, valorizzando il positivo comportamento processuale del prevenuto al diverso fine della riduzione di pena e ritenendo congruo il bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza, in ragione del rilievo delle aggravanti; Considerato che anche l'unica doglianza dedotta da [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservatogli, con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva, è priva di specificità, avendo il secondo giudice non solo evidenziato a pagina 7 della sentenza impugnata come le modalità realizzative della ricettazione fossero evocative di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali e della natura degli stessi, ma anche sottolineato l'assoluta congruità della sanzione, peraltro contenuta nei minimi edittali e temperata dalla concessione delle attenuanti generiche, sebbene bilanciate in termini di equivalenza; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore I
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