CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 14651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9442/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 152, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PRATO n. 162/2022 depositata i l 18/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per regolamento di competenza, illustrato da memoria, contro la sentenza del Tribunale di Prato, emessa il 18 marzo 2022, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Siena ovvero di quello di Lucca, nelle cause riunitepromosse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., aventi entrambe ad oggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultima per le condotte illecite poste in essere da un suo dipendente, con la condanna della medesima al risarcimento del danno. L’intimata non spiega difese. Il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione della competenza dei Tribunale di Siena o Lucca. [OSCURATO:PERSONA] Con distinti atti di citazione notificati il 18 agosto 2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Prato per sentire «accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca MPS per l’operato del proprio dipendente [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto condannare la banca convenuta al risarcimento danni da responsabilità contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale exart. 2049 c.c.». [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, non trovando applicazione il foro del consumatore, ma quello generale delle persone giuridiche, ex art. 19 c.p.c., ovvero uno tra quelli alternativi exart. 20 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto il ricorso per regolamento assumendo invece l’applicabilità di detto foro. [OSCURATO:PERSONA] La competenza appartiene, alternativamente, al Tribunale di Siena o al Tribunale di Lucca. I ricorrenti invocano il c.d. foro del consumatore, di cui all’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che secondo l’orientamento di questa S.C. è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1951). Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, il giudice di merito, sulla base della prospettazione resa dai medesimi attori, ha ritenuto che l’invocata responsabilità della banca fosse di tipo extracontrattuale, fondandosi essenzialmente sull’applicabilità dell’art. 2049 c.c. (che configura una responsabilità aquiliana: Cass. 20 giugno 2001, n. 8381; Cass. 29 agosto 1995, n. 9100), in tema di responsabilità dei padroni e committenti per i fatti illeciti commessi da domestici e commessi, non rinvenendosi un vincolo di natura contrattuale tra gli istanti e la banca, come tale idoneo ad ingenerare, secondo la prospettazione degli stessi istanti, una qualsivoglia responsabilità nascente dal rapporto instauratosi tra il professionista e il consumatore. Pertanto, è corretta la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Prato, luogo di residenza dei danneggiati, radicandosi la competenza, alternativamente, presso il foro di Siena, sede della società convenuta, exart. 19 c.p.c., ovvero presso il foro di Lucca, exart. 20 c.p.c., luogo in cui sono state poste in essere le condotte illecite del dipendente di MPS, nonché luogo in cui – secondo l’affermazione del giudice di merito qui non censurata – l’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio deve essere eseguita. Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Siena o Lucca, ed è rimessa a quello di essi dinanzi al quale la causa verrà riassunta la regolazione delle spese del presente giudizio di regolamento. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Siena o del Tribunale di Lucca, avanti ad uno dei quali rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a no