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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45073/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen. è complessivamente inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate da parte dei giudici di merito.

Difatti, l'unico motivo di impugnazione e attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. si risolve in un mero richiamo ai principi generali attinenti al relativo istituto e senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza gravata, che ha puntualmente argomentato il diniego sulla base della non occasionalità della condotta, a propria volta desumibile dai numerosissimi precedenti dell'imputato.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen. è complessivamente inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate da parte dei giudici di merito. Difatti, l'unico motivo di impugnazione e attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. si risolve in un mero richiamo ai principi generali attinenti al relativo istituto e senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza gravata, che ha puntualmente argomentato il diniego sulla base della non occasionalità della condotta, a propria volta desumibile dai numerosissimi precedenti dell'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45073/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris