CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 18544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le memorie difensive nell'interesse delle persone interessate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] LDT. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, terza interessata, tramite il difensore e procuratore speciale, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, pronunciata dalla Corte di appello di Genova, in data 15 novembre 2022, con la quale era stata respinta la richiesta di restituzione per equivalente, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 159 del 2011, della somma di denaro di C 6.330.362,21. 2. L'ordinanza impugnata si inserisce nella vicenda processuale nella quale erano stati coinvolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per i reati di evasione Iva sull'importazione, nell'ambito di un processo penale definito con sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Genova, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2022. Nel procedimento penale in oggetto era stato disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod.proc.pen., in data 20 maggio 2010, dell'unità navale [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'utilizzo del natante in violazione delle disposizioni doganali e con evasione dell'Iva all'importazione. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Genova, conformemente al disposto dell'art 104 bis disp. att. Cod.proc.pen., aveva disposto la nomina di un amministratore del bene che provvedeva alla gestione del bene. La gestione del bene si era conclusa con la vendita della nave stessa, in data 27 gennaio 2021, vendita autorizzata dalla Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 40, comma 5-ter, d. Igs. 159/2011. A seguito dell'assoluzione degli imputati con sentenza definitiva, la Corte d'appello di Genova, ai sensi dell'art. 323 cod.proc.pen., disponeva la revoca del sequestro del [OSCURATO:PERSONA] e la restituzione all'avente diritto dei proventi della vendita, secondo la previsione di cui all'art. 40, comma 5-quinquies, del citato decreto, restituendo alla predetta società, proprietaria dei beni, la somma di € 6.330.362,21 confluita nel FUG pari al ricavato dalla vendita. Con istanza alla Corte d'appello di Genova, la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione di una somma ulteriore rispetto a quanto ottenuto pari alla differenza tra il valore della nave, stimato in euro 19.000.000,00, e quanto già ottenuto in restituzione all'esito della vendita dello stesso, pari a euro 6.330.362,21. Con ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti, all'udienza del 15 novembre 2022, la Corte di appello di Genova rigettava l'istanza di restituzione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD. 3. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], per il tramite degli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 46 d.lgs. 159/2011. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di erronea applicazione della legge penale laddove non avrebbe ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 46 d.lgs. 159/2011. Una interpretazione costituzionalmente orientata, sostiene la difesa, imporrebbe di ritenere applicabile l'art. 46 d.lgs. 159/2011 nel caso in cui un bene sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., venga poi venduto ai sensi dell'art. 40 del citato decreto. Una diversa interpretazione, infatti, determinerebbe una illogica disparità di trattamento tra il caso in cui il bene venduto sia stato confiscato e il caso in cui il bene venduto sia stato sottoposto a sequestro perché confiscabile: nel primo caso il proprietario avrebbe diritto alla restituzione per equivalente, nel secondo caso no. A sostegno di tale tesi la difesa adduce anche un argomento di tipo letterale, l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., rubricato "Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio", che al comma 1-bis prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al Libro I, Titolo III del d.lgs. 159/2011, nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, disciplina cui la stessa Corte d'appello di Genova faceva riferimento nel provvedimento che disponeva la vendita del natante. In conclusione, il ricorrente richiama i princìpi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU (Sez. U., n. 57 del 19/12/2006 e Cass. pen. sez. V 32092/2018; Bozza c. Italia, del 14/09/2017), volti a garantire la tutela della proprietà privata, di cui all'art. 42 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU, e l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., alla luce dei quali non si può che ritenere applicabile al caso di specie l'art. 46 d.lgs. 159/2011, diversamente ragionando vi sarebbe la violazione dei princìpi costituzionali ed europei. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, laddove la Corte di appello giunge alla conclusione che non vi sarebbe neppure la necessità di procedere alla determinazione giudiziale del valore del bene. L'illogicità di quanto affermato dalla Corte sarebbe evidente a fronte dell'art. 46, comma 3, d. Igs. 159/2011 che impone al giudice di determinare il valore del bene non solo nel caso di assegnazione dello stesso per finalità istituzionali, ma anche nel caso in cui il bene sia stato venduto. Inoltre, la difesa ritiene che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di travisamento del fatto laddove ha ritenuto che la procedura competitiva instaurata per la vendita del bene abbia determinato il corretto valore del natante. Secondo quanto riferito dal custode e dall'amministratore, la vendita giudiziale e il limitato tempo a disposizione comporta una riduzione pari al 30% del c.d. market asking price, a fronte di un valore del bene, stimato dal broker "[OSCURATO:PERSONA] AG", collocabile intorno ai 19 milioni di euro. La vendita di un , bene deperibile, sostiene la difesa, impone infatti tempi rapidi che non consentirebbero di ricavare il giusto valore; in ragione di ciò, sarebbe stata prevista la norma di cui all'art. 46 che stabilisce la restituzione per equivalente in caso di vendita. In ogni caso, la decisione della Corte sarebbe comunque illegittima atteso che dei C 7.490.000,00 realizzati con l'asta, corrispondenti al valore del bene nel ragionamento della Corte, ne sono stati restituiti alla società soltanto 6.330.362,00. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione di diritto impone, in primo luogo, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, per quanto qui di rilievo, della disposizione di cui all'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. cod.proc.pen. L'art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen. è stato introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 che così recitava: " 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente". Con l'art.30 comma 2 lett. b) della legge 17 ottobre 2017, n. 161 viene introdotto il comma 1 bis e 1 ter : "1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni". L'art. 373 comma 1 lett. a) del d.ls 12 gennaio 2019 n. 14 ha sostituito il comma 1 bis: "1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca (inserito dall'art. 41 comma 1 lett. I n. 2 del d.lvo 10 ottobre 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi del d.l. 162 del 2022 conv. ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.)" A noma dell'art. 389 comma 1 del medesimo decreto legislativo, così come modificata dall'art. 5 comma 1 del d.p.r. 8 aprile 2020, n. 23 conv con mod. nella legge 6 giugno 2020, n. 40, tali disposizioni entreranno in vigore 1°settembre 2021. 2. Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca 'generica' (e non di prevenzione), il menzionato art. 104 bis, comma 1-bis, disp. att. cod.proc.pen. dispone un richiamo a specifiche aree topografiche del Libro I, Titolo III del d.lgs. n. 159/2011. Il legislatore ha esplicitamente limitato l'applicabilità del Titolo III del libro I del codice antimafia alla parte relativa alla disciplina della nomina e della revoca amministratore dei compiti e degli obbligo dello stesso (capo I) e della gestione dei beni (capo II), nonché dell'applicazione del titolo IV (la tutela dei terzi), con ciò implicitamente, ma chiaramente, escludendo che si applichi la disciplina di cui al capo III, del Titolo III, ovvero quella che disciplina la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, tra cui vi è l'art. 46 citato dai ricorrenti. Il quadro normativo di riferimento esclude l'applicazione della disposizione invocata dalla ricorrente al caso in esame, ovvero al sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento penale nel quale il bene oggetto di sequestro è gestito da un amministratore giudiziario nominato dal Giudice in conformità del disposto di cui all'art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen. Né a diversa conclusione si può giungere attraverso una esegesi della norma - come invocata dalla difesa della ricorrente - mediante richiamo ai principi costituzionali e sovranazionali, come si avrà modo di dire più oltre. 3. Quanto al caso concreto, l'ordinanza ricostruisce correttamente il quadro normativo, spiegando le ragioni per cui non si può ritenere applicabile l'art. 46 cit. e, viceversa, perché sono state applicate correttamente le norme sulla gestione dei beni sequestrati. La decisione del tribunale è corretta in diritto. Come si è visto, la Corte d'appello di Genova aveva autorizzato, il 30 dicembre 2020, la vendita del bene su richiesta dell'amministratore giudiziario, vendita che si perfezionava il 27 gennaio 2021. La società ricorrente, non avendo ricevuto notizia della vendita, aveva esperito impugnazione avverso tale provvedimento sulla quale sono intervenute due sentenze della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 36774/2021 e Sez. 4, n. 23171/2022). A fronte della pronuncia di assoluzione intervenuta il 26 gennaio 2022, definitiva il 22 aprile 2022, e della disposta revoca del sequestro con restituzione del bene, la Corte d'appello di Genova, dando esecuzione alla statuizione che disponeva la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, disponeva il versamento dei proventi della vendita, depositati al FUG e con ordinanza, in data 21 marzo 2022, e ordinava la restituzione all'avente diritto dei proventi della vendita giacenti sul FUG, compreso il credito iva e gli interessi maturati sui medesimi proventi secondo la previsione di cui all'articolo 40 comma 5 quinquies d Avo n. 159 del 2011. L'ordinanza impugnata, nel rigettare la richiesta di restituzione di una ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 46 cit., ha dapprima rilevato che era stata data esecuzione della statuizione della restituzione del bene, ormai venduto, mediante restituzione del ricavato della vendita ai sensi dell'art. 40 comma 5 quinquies d .Ivo n. 159 del 2011. In secondo luog, ha argomentato l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 46 medesimo decreto rilevando che tale disposizione trova applicazione là dove a seguito di sequestro e confisca, venga successivamente revocata la confisca, mentre nel caso in esame era mancato il provvedimento di confisca del bene poi venduto. 4. La decisione è giuridicamente corretta. In primo luogo, il provvedimento di immediata restituzione del bene, disposto con la sentenza di assoluzione, è stato correttamente eseguito. La restituzione del bene, ormai venduto, già oggetto di sequestro preventivo (e mai confiscato) è stata realizzata mediante restituzione del ricavato della vendita disposta ai sensi dell'art. 40 del d.lvo n. 159 del 2011 e segnatamente del comma 40 comma 5 ter e poi dell'art. 40 comma 5 quinquies d Avo n. 159 del 2011. Né può invocarsi, per assenza dei presupposti, come correttamente rileva l'ordinanza impugnata, l'applicazione dell'art. 46 d.lvo n. 159 del 2011. Si è già visto come il legislatore abbia esplicitamente limitato l'applicabilità del Titolo III del libro I del codice antimafia alla parte relativa alla disciplina della nomina e della revoca amministratore dei compiti e degli obbligo dello stesso (capo I) e della gestione dei beni (capo II), nonché dell'applicazione del titolo IV (la tutela dei terzi), con ciò implicitamente, con esclusione del capo III del Titolo III, ovvero quella che disciplina la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, tra cui vi è l'art. 46 citato dai ricorrenti. Ma, l'inapplicabilità di tale disposizione discende dalla stessa interpretazione della norma che ne individua ai presupposti applicativi. L'art. 46 (Restituzione per equivalente) recita: "1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto". 5. La restituzione per equivalente postula, in primo luogo, che sia l'intervenuta confisca del bene, poi destinato a finalità pubbliche o venduto, e che, in via conseguenziale, che l'avente diritto alla restituzione di un bene confiscato e di cui sia stata revocata la confisca, non abbia ottenuto alcunché perchè il bene ha avuto altra destinazione, non più revocabile, ovvero è stato venduto. Da cui la previsione della restituzione per equivalente. È evidente che tale disposizione non possa trovare applicazione nel caso in esame nel quale è mancato un provvedimento di confisca e l'avente diritto ha ottenuto il ricavato della vendita. Né a diversa conclusione si può giungere, come sostiene la ricorrente, attraverso una interpretazione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di tutela del diritto del terzo e della proprietà privata. Non può ritenersi lesiva della tutela dei diritti dei terzi e della proprietà privata l'esclusione dell'applicazione dell'art. 46 cit. nel processo penale nel quale è sia stata disposta la revoca del sequestro e la restituzione del bene venduto. In primo luogo, il terzo avente diritto alla restituzione, come effettivamente avvenuto nel caso in esame, può attivare i rimedi impugnatori, essendo legittimato a proporre appello ex art. 310 cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 36773 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] LTD, Rv. 282230 - 01)avverso ai provvedimenti di gestione dell'amministratore giudiziario e del giudice (Sez. 3, n. 36773 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] LTD, Rv. 282230 - 01), sicchè gli è riconosciuta effettiva tutela giurisdizionale secondo i principi anche espressi dalla sentenza Corte Edu nel caso Bozza c. Italia. In ogni caso, la società, ove intenda ottenere ristoro della vendita a terzi, potrà considerare l'eventualità di esperire altri rimedi in sede giurisdizionale, come riconosciuto dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 57 del 2006, per rendere effettivo il diritto costituzionalmente garantito del diritto di difesa e della tutela della proprietà privata nel caso di riparazione di eventuale errore giudiziario (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, Auddino, Rv. 234956 - 01, in motivazione). In conclusione, non vi è ragione e necessità di un'interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, come argomenta la difesa, secondo cui l'art. 46 cit. dovrebbe trovare applicazione anche nel processo penale nel quale il bene oggetto del sequestro preventivo sia stato venduto prima della restituzione all'avente diritto per tutelare il diritto di difesa e la proprietà privata. Consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale come prospettata. 6. Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito. 7. Si i