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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37317/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, riqualificando il fatto contesto nel reato di tentato furto pluriaggravato e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un travisamento della prova, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generiche, è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non poteva ritenersi estraneo ai fatti di reato, stante la sua presenza sul luogo - lo stesso, infatti, veniva trovato dalle forze dell'ordine - ed il ruolo di "palo" dallo stesso svolto, come correttamente chiarisce la Corte di merito a pag. 5 del provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, riqualificando il fatto contesto nel reato di tentato furto pluriaggravato e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un travisamento della prova, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generiche, è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non poteva ritenersi estraneo ai fatti di reato, stante la sua presenza sul luogo - lo stesso, infatti, veniva trovato dalle forze dell'ordine - ed il ruolo di "palo" dallo stesso svolto, come correttamente chiarisce la Corte di merito a pag. 5 del provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 sett
Sentenza Cassazione n. 37317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris