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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13287/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEpao -avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in ordine ai reati di autoriciclaggio e ricettazione.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

L'ammissibilità del ricorso avverso le sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., relativamente alle questioni concernenti la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione, richiede che il motivo di ricorso denunci l'errore sul nomen iuris come manifesto, ossia nei soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); mentre nel caso di specie il ricorrente neppure deduce l'alternativa qualificazione dei fatti che ritiene non adeguatamente motivata.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],iraola L Imperiali i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEpao -avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in ordine ai reati di autoriciclaggio e ricettazione. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. L'ammissibilità del ricorso avverso le sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., relativamente alle questioni concernenti la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione, richiede che il motivo di ricorso denunci l'errore sul nomen iuris come manifesto, ossia nei soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); mentre nel caso di specie il ricorrente neppure deduce l'alternativa qualificazione dei fatti che ritiene non adeguatamente motivata. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],iraola L Imperiali i [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris