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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07917/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 8419 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a _DA A C., ecv›.ex_:,v cLt margine del ricorso, dall'Avv.to Leopoldo de' Medici; elettivamente LV c.

Ne e (C-C->jr.

C*-fS, 3.) Q7=:- n<n44;:f_A-T; Sk • cr domiciliato presso Lid—studid-dél-difensore, in Roma; [OSCURATO:PERSONA]) 071,1 v v .

I egp-oltier:d I • -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 137/64/12, depositata in data 25 settembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -con sentenza n. 137/64/12, depositata in data 25 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l'appello proposto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 124/16/2010 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dal suddetto contribuente avverso gli avvisi di accertamento nn.

R0L07T400774 e R0L07T400780 con cui l'Ufficio, in relazione agli anni 2003-2004, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo il mancato versamento di ritenute alla fonte Irpef, quale sostituto di imposta, sulla base del p.v.c. redatto dalla G.d.f. di Todi che aveva rilevato la gestione da parte del contribuente di attività imprenditoriale alberghiera nel complesso immobiliare denominato "[OSCURATO:PERSONA]" ubicato in Marsciano (PG), in totale evasione fiscale, avvalendosi di lavoratori "in nero", in assenza dei libri e registri obbligatori e della presentazione delle dichiarazioni del sostituto di imposta; - in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale gestore di attività imprenditoriale alberghiera, il mancato versamento di ritenute alla fonte Irpef, per gli anni 2003-2004, il contribuente aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla CTP di Brescia eccependo di non avere mai svolto attività di impresa, limitandosi alla sola attività di locazione degli immobili in questione, l'illegittimità del provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia di autorizzazione all'accesso nei locali nonché la necessaria applicazione, trattandosi di immobili di interesse storico- artistico, dell'art. 11 della legge n. 413/91; 2) aveva controdedotto l'Agenzia deducendo la legittimità del provvedimento autorizzativo all'accesso nei locali nonché la indubbia attività imprenditoriale alberghiera svolta dal contribuente; 3) la CTP di Brescia, previa riunione, con sentenza n. 124/16/2010, aveva rigettato i ricorsi; 4) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello il contribuente ribadendo le doglianze svolte nel ricorso introduttivo; 5) aveva controdedotto l'Agenzia chiedendo la conferma della sentenza impugnata; -la CTR, in punto di diritto, ha osservato che:1) il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia autorizzativo all'accesso nei locali della struttura "[OSCURATO:PERSONA]", oggetto di verifica fiscale, nei quali si trovava anche l'abitazione del contribuente, era stato assunto nel rispetto della specifica normativa in materia, in presenza di gravi indizi di violazione della normativa di cui al d.

P.R. n. 633/72; 2) pur escludendo alcuna valenza di ammissione di colpevolezza all'atto di adesione ex art. 218/97 con cui il contribuente aveva definito ulteriori avvisi relativi agli anni 2003-2004, il giudice di primo grado aveva esaustivamente motivato circa la legittimità degli avvisi impugnati facendo riferimento all'attività di indagine della GdF nonché alle informazioni e documenti reperiti nel corso della stessa; 3) la disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 413/91 era inapplicabile all'attività svolta nel complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]" in quanto detta norma concerneva i redditi fondiari e non i redditi di impresa contestati; -avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata l'Agenzia delle entrate; -il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che - nella specie, la notifica del ricorso per cassazione effettuata il 21.3.2013, all'Agenzia delle entrate, presso l'Avvocatura dello stato- senza che risulti la rappresentanza della stessa ad opera dell'Avvocatura, nella fase di merito- è nulla né tantomeno sanata dalla costituzione dell'Ufficio rimasto intimato nel presente giudizio; ciò in base all'orientamento espresso da questa Corte: "In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ." (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007); - che, pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione; Così deciso in Roma, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 8419 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a _DA A C., ecv›.ex_:,v cLt margine del ricorso, dall'Avv.to Leopoldo de' Medici; elettivamente LV c. Ne e (C-C->jr. C*-fS, 3.) Q7=:- n<n44;:f_A-T; Sk • cr domiciliato presso Lid—studid-dél-difensore, in Roma; [OSCURATO:PERSONA]) 071,1 v v . I egp-oltier:d I • -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 137/64/12, depositata in data 25 settembre 2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 137/64/12, depositata in data 25 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l'appello proposto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 124/16/2010 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dal suddetto contribuente avverso gli avvisi di accertamento nn. R0L07T400774 e R0L07T400780 con cui l'Ufficio, in relazione agli anni 2003-2004, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo il mancato versamento di ritenute alla fonte Irpef, quale sostituto di imposta, sulla base del p.v.c. redatto dalla G.d.f. di Todi che aveva rilevato la gestione da parte del contribuente di attività imprenditoriale alberghiera nel complesso immobiliare denominato "[OSCURATO:PERSONA]" ubicato in Marsciano (PG), in totale evasione fiscale, avvalendosi di lavoratori "in nero", in assenza dei libri e registri obbligatori e della presentazione delle dichiarazioni del sostituto di imposta; - in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale gestore di attività imprenditoriale alberghiera, il mancato versamento di ritenute alla fonte Irpef, per gli anni 2003-2004, il contribuente aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla CTP di Brescia eccependo di non avere mai svolto attività di impresa, limitandosi alla sola attività di locazione degli immobili in questione, l'illegittimità del provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia di autorizzazione all'accesso nei locali nonché la necessaria applicazione, trattandosi di immobili di interesse storico- artistico, dell'art. 11 della legge n. 413/91; 2) aveva controdedotto l'Agenzia deducendo la legittimità del provvedimento autorizzativo all'accesso nei locali nonché la indubbia attività imprenditoriale alberghiera svolta dal contribuente; 3) la CTP di Brescia, previa riunione, con sentenza n. 124/16/2010, aveva rigettato i ricorsi; 4) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello il contribuente ribadendo le doglianze svolte nel ricorso introduttivo; 5) aveva controdedotto l'Agenzia chiedendo la conferma della sentenza impugnata; -la CTR, in punto di diritto, ha osservato che:1) il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia autorizzativo all'accesso nei locali della struttura "[OSCURATO:PERSONA]", oggetto di verifica fiscale, nei quali si trovava anche l'abitazione del contribuente, era stato assunto nel rispetto della specifica normativa in materia, in presenza di gravi indizi di violazione della normativa di cui al d. P.R. n. 633/72; 2) pur escludendo alcuna valenza di ammissione di colpevolezza all'atto di adesione ex art. 218/97 con cui il contribuente aveva definito ulteriori avvisi relativi agli anni 2003-2004, il giudice di primo grado aveva esaustivamente motivato circa la legittimità degli avvisi impugnati facendo riferimento all'attività di indagine della GdF nonché alle informazioni e documenti reperiti nel corso della stessa; 3) la disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 413/91 era inapplicabile all'attività svolta nel complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]" in quanto detta norma concerneva i redditi fondiari e non i redditi di impresa contestati; -avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata l'Agenzia delle entrate; -il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che - nella specie, la notifica del ricorso per cassazione effettuata il 21.3.2013, all'Agenzia delle entrate, presso l'Avvocatura dello stato- senza che risulti la rappresentanza della stessa ad opera dell'Avvocatura, nella fase di merito- è nulla né tantomeno sanata dalla costituzione dell'Ufficio rimasto intimato nel presente giudizio; ciò in base all'orientamento espresso da questa Corte: "In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ." (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007); - che, pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione; Così deciso in Roma, in data
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