CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19771/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3586/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, alla mancata applicazione della ipotesi di cui all'art. 89 cod. pen. nonché alla riqualificazione del reato di cui al capo b) di imputazione, in quello di lesioni personali colpose, esulano dalla valutazione di legittimità perché totalmente generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire all'accoglimento dei relativi motivi di appello. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che, il terzo motivo di ricorso, con cui si censura per violazione di legge la decisione impugnata ove ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità là dove risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de