CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35213/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzatale dal Procuratore generale della Repubblica di quel distretto, di riconoscimento della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 2 novembre 2020 dal Tribunale di Stoccarda, nella Repubblica federale tedesca. Il riconoscimento era stato richiesto «ai fini e per gli effetti della recidiva, dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale della condanna». La Corte territoriale ha giustificato la sua decisione richiamando l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016, e concludendo che, ai fini per i quali il riconoscimento della sentenza è stato richiesto, esso non fosse necessario. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale distrettuale, deducendo la violazione del predetto art. 3 nonché degli artt. 12, cod. pen., 730 e 731, cod. proc. pen.. Ripercorrendo gli antecedenti normativi sovranazionali ed evidenziando il diverso tenore testuale dei citati artt. 3 e 12, l'autorità ricorrente deduce: a) che la prima di tali disposizioni, significativamente rubricata "Rilevanza delle decisioni di condanna", consente al giudice di valutare le sentenze straniere, a determinate condizioni ed a specifici fini, «anche in assenza di riconoscimento», ma non impedisce che quest'ultimo venga richiesto e disposto; b) che, tra i fini per i quali l'art. 3 esclude la necessità del riconoscimento, non v'è quello dell'applicazione di una pena accessoria, invece previsto dall'art. 12, cod. pen., ed oggetto anch'esso della richiesta di che trattasi; c) che, infine, la sentenza di cui si chiede il riconoscimento non è iscritta nel certificato penale europeo del condannato, sicché ne è preclusa la valutazione a norma dell'art. 3, cit., da parte del giudice italiano, occorrendone perciò, a tal fine, il riconoscimento. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento della prima delle anzidette doglianze. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa del Vittorio, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è ammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati. 2. Con la decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che ciascuno Stato membro assicuri che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, «siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale». In attuazione di tale decisione, lo Stato italiano, con il d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73 (art. 3, comma 1), ha stabilito che: «le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere». 3. Il testo di tale disposizione non esclude, dal novero degli effetti per i quali la sentenza straniera può essere valutata senza necessità di riconoscimento, quello dell'applicazione di una pena accessoria. Anzi, la latitudine semantica dell'espressione "per ogni determinazione sulla pena" utilizzata dalla norma rende irragionevole un'interpretazione che, di tutti gli aspetti del trattamento sanzionatorio, escluda dal relativo perimetro applicativo soltanto le pene accessorie. Peraltro, il raffronto testuale con la disposizione dell'art. 12, cod. pen., al contrario di quanto sostenuto dal Procuratore generale ricorrente, non solo non contrasta con tale lettura, ma semmai la rafforza. Infatti, se non che per il riferimento ad "ogni determinazione sulla pena", l'art. 3, comma 1, cit., ripete alla lettera il disposto dell'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.; il quale, invece, al successivo n. 2), prevede la necessità del riconoscimento della sentenza straniera anche «quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria». E' di solare evidenza logica, dunque, che la dicitura additiva "ogni determinazione sulla pena", contenuta nell'art. 3, debba riferirsi ad effetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 12, n. 1), e ripetuti espressamente anche dal medesimo art. 3: e, tra tali effetti ulteriori, proprio per l'ampiezza di quella locuzione, sarebbe illogico non ricomprendervi l'applicazione delle pene accessorie, 4. Erra, inoltre, il ricorrente, laddove intende che dal riconoscimento della sentenza penale straniera possa prescindersi soltanto qualora la stessa sia iscritta nel casellario giudiziale europeo. Con il d. Igs. n. 74 del 2016, emanato contestualmente al già citato d. 1gs. n. 73, sono state modificate le norme del T.U. n. 313 del 2002 in materia di casellario giudiziale. In particolare, è stato aggiunto il Titolo II-bis (artt. 5-bis - 5-quater), prevedendosi la diretta iscrizione nel "Casellario giudiziale europeo" delle condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale (e delle successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte). Ma, in nessun punto dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73, cit., né delle nuove disposizioni in materia di casellario europeo, l'iscrizione nel medesimo viene indicata come condizione per la valutazione di una sentenza di condanna senza necessità di riconoscimento, prevedendosi espressamente, anzi, che ciò possa avvenire anche per le sentenze che semplicemente costituiscano "oggetto (il informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria" tra gli