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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29006/2026

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osti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo avere ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, ha chiesto, in via principale, ai sensi dell'art. 573, comma 1, cod. proc. pen., nel testo precedente la riforma del 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili; in via subordinata, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per estinzione per prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti (art. 372 cod. pen. per i primi due e art,378 cod. pen. per la terza) ed ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. I tre imputati, con unico ricorso per cassazione, chiedono l'annullamento del capo della sentenza relativo alle statuizioni civili sulla base di tre motivi di ricorso che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente.

2.1. In primo luogo, premettono i ricorrenti che la costituzione di parte civile è avvenuta all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cosicché nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 573 cod. proc. pen., nel testo antecedente la riforma del 2022.

2.2. Nel merito, si deduce la violazione degli artt. 578 cod. proc. pen. e 6 CEDU e, in particolare, la violazione della presunzione di innocenza in quanto la Corte territoriale, non attenendosi alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 181 del 2021 e n. 2 del 2026, ha confermato le statuizioni civili sulla base di un accertamento della responsabilità penale degli imputati, pervenendo, di fatto, ad un giudizio di colpevolezza.

Si aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di valutare i seguenti elementi: - la rilevanza delle dichiarazioni rese dai testi a discarico, ovvero [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato per la sua azienda), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputata [OSCURATO:PERSONA]; - la credibilità e attendibilità della parte civile, tenuto conto non solo del suo interesse economico, ma anche del fatto che nel giudizio del lavoro, il Tribunale ha rigettato la sua domanda (la sentenza è allegata al ricorso) e che la parte civile ha presentato appello, giudizio tuttora pendente nel quale [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a far valere gli esiti del giudizio penale; - la sussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno di cui si chiede il risarcimento, nonché sui criteri di quantificazione della somma liquidata per i due gradi di giudizio. .3 .

Si censura, infine, il punto della motivazione in cui la Corte ha utilizzato, al fine di confermare la responsabilità degli imputati e le statuizioni civili, le 2dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in violazione degli artt. 500, comma 3, 210 e 191 cod. proc. pen. in quanto: a) il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado non aveva tenuto conto di tali dichiarazioni.

La teste, infatti, è stata sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., essendo anche essa imputata di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese nel medesimo processo del lavoro avviato da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], e si è avvalsa della facoltà di non rispondere; b) le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state rese nel processo del lavoro e risultavano dal verbale di udienza del 30/5/2017, che è stato acquisito agli atti del processo penale limitatamente alle dichiarazioni rese alla stessa udienza da [OSCURATO:PERSONA]; c) tali dichiarazioni non potevano, dunque, essere utilizzate nel processo penale in quanto, da un lato, non vi era il consenso delle parti, e, dall'altro, lato, si trattava di dichiarazioni rese in un processo a cui non avevano partecipato i ricorrenti con conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

2. L'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia) decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

La Corte costituzionale, nell'escludere la contrarietà di tale disposizione al principio della presunzione di innocenza di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., l'art. 578 cod. proc. pen. richiede, non un giudizio di «colpevolezza penale» dell'imputato, ma l'accertamento della configurabilità della fattispecie civilista dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, il criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente".

2.1. All'indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite "Tettamanti", che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell'imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio: i) 3quello dell'evidenza" della prova di innocenza, che, a fronte del maturare della prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera "constatazione", ossia di una percezione ictu °cuti delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ii) nel solo caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell'imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall'art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni Unite "Tettamanti" hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, con l'applicazione, secondo il principio del favor rei, della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

2.2. Stante l'apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell'art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell'impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non".

Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza "Tettamanti", hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza della parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull'accusa penale, consentendo il proscioglimento nel 4merito dell'imputato secondo il canone di giudizio dettato dall'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell'imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza.

In altre parole, al giudice dell'impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non" ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ.

I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e f il secondo, alla sola valutazione della domanda risarcitoria e della conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato.

2.3. La legittimità costituzionale e convenzionale del "diritto vivente", come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite "Calpitano", è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026). [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza "Tettamanti", si era già affermato che tale precedente non consente al giudice dell'impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile».

La Corte costituzionale ha, inoltre, escluso la contrarietà del diritto vivente, costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Calpitano", al secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dopo la sentenza n. 182 del 2021, in particolareyta sentenza della Grande Camera della Corte EDU dell'Il giugno 2021, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA], che non impedisce al giudice penale di pronunciarsi sull'azione risarcitoria dopo che l'imputato sia stato prosciolto.

Ha, 5infatti, osservato che l'interpretazione dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. maturata nel diritto vivente non determina alcuna lesione di tale diritto, restando separati e non confondibili i due piani di giudizio attinenti, rispettivamente, alla valutazione dell'esistenza e rilevanza penale del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, e alla decisione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal medesimo fatto.

3. La Corte territoriale non si è attenuta ai criteri di giudizio sopra indicati, in quanto ha omesso di valutare tutte le censure formulate dai ricorrenti agli effetti penali con riferimento, in primo luogo, alla attendibilità della parte civile e alla rilevanza della sentenza civile di primo grado di rigetto della domanda formulata proprio nel giudizio in cui si assume che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano reso una falsa testimonianza.

È stata, inoltre, omessa la valutazione dell'attendibilità della teste Lanzillotta, che nel presente processo si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

La sentenza impugnata, peraltro, senza tenere conto di tale comportamento processuale della teste, ha utilizzato le dichiarazioni rese da costei nel giudizio civile, sebbene,— queste, come dedotto dagli imputati nell'atto di appello, abbiano determinato la contestazione a suo carico del reato di falsa testimonianza.

Il tutto, peraltro, senza esplicitare le ragioni che renderebbero utilizzabile nel processo penale siffatte dichiarazioni, stante la precisa condizione posta dall'art. 238, comma 2, cod. proc. pen., che consente l'acquisizione di verbali di prove assunte nel giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato.

Altro profilo di fragilità della motivazione della sentenza impugnata, attiene, infine, alla valutazione della rilevanza, quanto meno ai fini della configurabilità di un ragionevole dubbio, delle dichiarazioni rese dai testi a discarico, frettolosamente liquidata dalla Corte territoriale con una motivazione assertiva e inidonea a spiegare il percorso argomentativo seguito.

3.1. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata. con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo avere ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, ha chiesto, in via principale, ai sensi dell'art. 573, comma 1, cod. proc. pen., nel testo precedente la riforma del 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili; in via subordinata, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per estinzione per prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti (art. 372 cod. pen. per i primi due e art,378 cod. pen. per la terza) ed ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. I tre imputati, con unico ricorso per cassazione, chiedono l'annullamento del capo della sentenza relativo alle statuizioni civili sulla base di tre motivi di ricorso che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente. 2.1. In primo luogo, premettono i ricorrenti che la costituzione di parte civile è avvenuta all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cosicché nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 573 cod. proc. pen., nel testo antecedente la riforma del 2022. 2.2. Nel merito, si deduce la violazione degli artt. 578 cod. proc. pen. e 6 CEDU e, in particolare, la violazione della presunzione di innocenza in quanto la Corte territoriale, non attenendosi alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 181 del 2021 e n. 2 del 2026, ha confermato le statuizioni civili sulla base di un accertamento della responsabilità penale degli imputati, pervenendo, di fatto, ad un giudizio di colpevolezza. Si aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di valutare i seguenti elementi: - la rilevanza delle dichiarazioni rese dai testi a discarico, ovvero [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato per la sua azienda), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputata [OSCURATO:PERSONA]; - la credibilità e attendibilità della parte civile, tenuto conto non solo del suo interesse economico, ma anche del fatto che nel giudizio del lavoro, il Tribunale ha rigettato la sua domanda (la sentenza è allegata al ricorso) e che la parte civile ha presentato appello, giudizio tuttora pendente nel quale [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a far valere gli esiti del giudizio penale; - la sussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno di cui si chiede il risarcimento, nonché sui criteri di quantificazione della somma liquidata per i due gradi di giudizio. .3 . Si censura, infine, il punto della motivazione in cui la Corte ha utilizzato, al fine di confermare la responsabilità degli imputati e le statuizioni civili, le 2dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in violazione degli artt. 500, comma 3, 210 e 191 cod. proc. pen. in quanto: a) il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado non aveva tenuto conto di tali dichiarazioni. La teste, infatti, è stata sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., essendo anche essa imputata di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese nel medesimo processo del lavoro avviato da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], e si è avvalsa della facoltà di non rispondere; b) le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state rese nel processo del lavoro e risultavano dal verbale di udienza del 30/5/2017, che è stato acquisito agli atti del processo penale limitatamente alle dichiarazioni rese alla stessa udienza da [OSCURATO:PERSONA]; c) tali dichiarazioni non potevano, dunque, essere utilizzate nel processo penale in quanto, da un lato, non vi era il consenso delle parti, e, dall'altro, lato, si trattava di dichiarazioni rese in un processo a cui non avevano partecipato i ricorrenti con conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 2. L'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia) decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La Corte costituzionale, nell'escludere la contrarietà di tale disposizione al principio della presunzione di innocenza di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., l'art. 578 cod. proc. pen. richiede, non un giudizio di «colpevolezza penale» dell'imputato, ma l'accertamento della configurabilità della fattispecie civilista dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, il criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente". 2.1. All'indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite "Tettamanti", che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell'imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio: i) 3quello dell'evidenza" della prova di innocenza, che, a fronte del maturare della prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera "constatazione", ossia di una percezione ictu °cuti delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ii) nel solo caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell'imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall'art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni Unite "Tettamanti" hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, con l'applicazione, secondo il principio del favor rei, della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. 2.2. Stante l'apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell'art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell'impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non". Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza "Tettamanti", hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza della parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull'accusa penale, consentendo il proscioglimento nel 4merito dell'imputato secondo il canone di giudizio dettato dall'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell'imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza. In altre parole, al giudice dell'impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non" ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ. I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e f il secondo, alla sola valutazione della domanda risarcitoria e della conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato. 2.3. La legittimità costituzionale e convenzionale del "diritto vivente", come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite "Calpitano", è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026). [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza "Tettamanti", si era già affermato che tale precedente non consente al giudice dell'impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile». La Corte costituzionale ha, inoltre, escluso la contrarietà del diritto vivente, costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Calpitano", al secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dopo la sentenza n. 182 del 2021, in particolareyta sentenza della Grande Camera della Corte EDU dell'Il giugno 2021, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA], che non impedisce al giudice penale di pronunciarsi sull'azione risarcitoria dopo che l'imputato sia stato prosciolto. Ha, 5infatti, osservato che l'interpretazione dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. maturata nel diritto vivente non determina alcuna lesione di tale diritto, restando separati e non confondibili i due piani di giudizio attinenti, rispettivamente, alla valutazione dell'esistenza e rilevanza penale del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, e alla decisione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal medesimo fatto. 3. La Corte territoriale non si è attenuta ai criteri di giudizio sopra indicati, in quanto ha omesso di valutare tutte le censure formulate dai ricorrenti agli effetti penali con riferimento, in primo luogo, alla attendibilità della parte civile e alla rilevanza della sentenza civile di primo grado di rigetto della domanda formulata proprio nel giudizio in cui si assume che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano reso una falsa testimonianza. È stata, inoltre, omessa la valutazione dell'attendibilità della teste Lanzillotta, che nel presente processo si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La sentenza impugnata, peraltro, senza tenere conto di tale comportamento processuale della teste, ha utilizzato le dichiarazioni rese da costei nel giudizio civile, sebbene,— queste, come dedotto dagli imputati nell'atto di appello, abbiano determinato la contestazione a suo carico del reato di falsa testimonianza. Il tutto, peraltro, senza esplicitare le ragioni che renderebbero utilizzabile nel processo penale siffatte dichiarazioni, stante la precisa condizione posta dall'art. 238, comma 2, cod. proc. pen., che consente l'acquisizione di verbali di prove assunte nel giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato. Altro profilo di fragilità della motivazione della sentenza impugnata, attiene, infine, alla valutazione della rilevanza, quanto meno ai fini della configurabilità di un ragionevole dubbio, delle dichiarazioni rese dai testi a discarico, frettolosamente liquidata dalla Corte territoriale con una motivazione assertiva e inidonea a spiegare il percorso argomentativo seguito. 3.1. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata. con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris